MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 23 agosto 2022

Green New Deal. Termini e modalità di presentazione delle domande

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “ABI”: l’Associazione Bancaria Italiana;

b) “Albo esperti innovazione tecnologica: l’albo dei professionisti in materia di ricerca e sviluppo di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post dei progetti di innovazione tecnologica, istituito con decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative;

c) “Altre forme contrattuali di collaborazione”: le forme contrattuali di collaborazione, diverse dal contratto di rete, attivabili per la realizzazione dei progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale, quali a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato;

d) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla convenzione;

e) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

f) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

g) “Convenzione”: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell’articolo 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015, sottoscritta in data 17 febbraio 2016 tra il Ministero, l’Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ed in particolare l’addendum relativo all’intervento di cui all’articolo 1, comma 90, lettera a), della legge n. 160 del 2019;

h) “COR”: Codice identificativo dell’aiuto, generato dal Registro nazionale aiuti;

i) “COVAR”: Codice variazione concessione, generato dal Registro nazionale aiuti;

j) “CUP”: il Codice Unico di Progetto previsto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive disposizioni applicative ed attuative, che identifica un progetto d’investimento pubblico attraverso il Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

k) “Decreto interministeriale”: il decreto del 1 dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 febbraio 2022, n. 26, recante i criteri, le condizioni e le procedure modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie per il sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare del “Green and Innovation Deal” italiano di cui al comma 86 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di attuazione della misura istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 90, lettere a) e b), del medesimo articolo 1;

l) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP ad una impresa beneficiaria per le spese ammissibili oggetto della domanda di agevolazione, a valere sulle risorse del FRI ai sensi dell’articolo 1, comma 90, lettera a), della legge n. 160/2019;

m) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice ad una impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

n) “Finanziamento”: l’insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;

o) “Fondo per la crescita sostenibile”: il Fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

p) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, che opera nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

q) “Green and Innovation Deal”: il programma di interventi per l’aumento della sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e l’innovazione tecnologica in una ottica di resilienza economica, in coerenza con il Green Deal europeo di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019, avviato a partire dal complesso di misure previste ai commi da 85 a 90 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

r) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

s) “PMI”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del “Regolamento GBER”;

t) “Organismo di ricerca”: un’entità (ad esempio università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

u) PEC: posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);

v) Programma integrato: un programma ammissibile alle agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto interministeriale, che prevede attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione;

w) “Registro nazionale aiuti”: la banca di dati istituita presso il Ministero ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha assunto la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

x) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato ed integrato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

y) “Ricerca industriale”: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

z) “Soggetto gestore”: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto 20 e 21 dicembre 2021 (registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021 al n. 16723 serie 1T), con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., e mandanti Intesa Sanpaolo S.p.A., Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banco di Sardegna S.p.A., e Consiglio Nazionale delle Ricerche, a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria dei programmi , l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

aa) “Sviluppo sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce gli elementi applicativi previsti dall’articolo 9 e dall’articolo 17 del decreto interministeriale, per l’attuazione della misura di cui alle lettere a) e b) del comma 90 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 destinata alla promozione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione a carattere innovativo, elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali nell’ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare del Green and Innovation Deal, ammessi ai finanziamenti del FRI e destinatari del Fondo per la crescita sostenibile nell’ambito del Titolo II del decreto interministeriale 8 marzo 2013 richiamato in premessa.

2. Il Capo II e il Capo III definiscono gli elementi di attuazione di ciascuna delle due procedure di accesso alle agevolazioni, individuate rispettivamente dalle lettere a) e b) dell’articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale. Le disposizioni del presente Capo, del Capo IV e del Capo V si applicano ad entrambe le procedure. Gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trovano applicazione per entrambe le procedure, secondo quanto specificato negli stessi.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate secondo le modalità previste dall’articolo 3. Un medesimo programma di ricerca, sviluppo e innovazione può essere presentato unicamente su una delle due procedure di accesso di cui al Capo II e al Capo III. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto interministeriale, ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare nell’ambito di ciascuna delle due procedure una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni.

4. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie, individuate rispettivamente dal Capo II e dal Capo III e disponibili per la procedura sulla quale viene richiesto l’accesso. Non accedono ai benefici i programmi per i quali non risulti copertura integrale delle agevolazioni concedibili sulla base delle risorse disponibili per la specifica procedura di accesso a cui è indirizzata l’istanza di ammissione, secondo le disposizioni previste dalla stessa.

5. Le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni possono essere incrementate con uno o più decreti di attivazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale.

6. Nel caso di attivazione di interventi che utilizzino risorse provenienti da programmi di finanziamento,strumenti o fondi dell’Unione europea, ulteriori limiti e condizioni possono essere individuati dal Ministero in sede applicativa, ai fini del rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti e dalle disposizioni concernenti l’utilizzazione delle relative risorse.

Art. 3.

(Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione)

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui il progetto sia proposto da un’unica impresa:

1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3;

2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 5;

4) per i soli proponenti dichiaratisi PMI, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005 richiamato in premessa, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” di cui all’allegato n. 6;

5) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai requisiti di accesso previsti dal decreto interministeriale, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 7;

6) attestazione, resa dalla banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito nella convenzione disponibile sul sito di CDP, di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, firmata digitalmente. Nel caso di costituzione, ai fini del finanziamento del progetto, di un pool di banche senza rilevanza esterna, l’attestazione deve essere predisposta dalla banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso, con la quale ciascun partecipante stipulerà il relativo contratto di finanziamento;

b) nel caso in cui il progetto sia proposto congiuntamente da più imprese:

1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;

2) scheda tecnica, una per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 5;

4) per ciascuno dei soggetti proponenti dichiaratisi PMI, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005 richiamato in premessa, utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” di cui all’allegato n. 6;

5) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio, una per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dal decreto interministeriale, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 7;

6) per ciascuno dei soggetti proponenti, attestazione, resa dalla banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito nella convenzione disponibile sul sito di CDP, di disponibilità a concedere il finanziamento bancario, firmata digitalmente. Nel caso di costituzione, ai fini del finanziamento del progetto, di un pool di banche senza rilevanza esterna, l’attestazione deve essere predisposta dalla banca finanziatrice che svolge il ruolo di capofila nell’ambito del pool stesso, con la quale ciascun partecipante stipulerà il relativo contratto di finanziamento;

7) copia del contratto di rete o di altra forma contrattuale di collaborazione volta a definire una collaborazione stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, che deve:

i. essere definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto interministeriale;

ii. essere stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di atto prescelto;

iii. essere firmato dai soggetti contraenti. Se il contratto allegato alla domanda di agevolazioni è stipulato in forma digitale, è obbligatoria la presenza della firma digitale di tutti i contraenti; se il contratto allegato alla domanda è la copia digitalizzata di un documento originale cartaceo, in cui devono essere presenti tutte le firme originali dei contraenti, è obbligatoria la firma digitale del capofila e l’accompagnamento del documento con dichiarazione di conformità all’originale a firma digitale del capofila;

iv. essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nel caso in cui il medesimo contratto includa il conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto interministeriale. In alternativa, l’atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in fase di concessione delle agevolazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale. Non è richiesta al contratto allegato alla domanda di agevolazioni la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, fatti salvi i casi in cui tale forma sia tassativamente prevista in ragione della tipologia di strumento contrattuale utilizzato, e comunque fermo restando che l’autenticazione sarà richiesta ai fini del perfezionamento del procedimento agevolativo a seguito dell’ammissione.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicate al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 17 novembre 2022, a pena di invalidità ed irricevibilità, utilizzando la procedura informatica indicata nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it) per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “D.M. 1° dicembre 2021 – Green New Deal/22”.

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet di cui al comma 2 a partire dalle ore 10.00 del 4 novembre 2022. La domanda ed i relativi allegati generati attraverso tale procedura informatica devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti richiesti per ciascun documento come richiesto nel presente provvedimento, nei relativi allegati e nella procedura di compilazione, entro i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per ciascuno specifico file.

4. Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

CAPO II

PROCEDURA A SPORTELLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO INTERMINISTERIALE

Art. 4.

(Progetti ammissibili)

1. Le agevolazioni a sostegno dei progetti che prevedano spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, nel seguito disciplinata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale, possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da più soggetti a valere sulla procedura a sportello un numero massimo di imprese beneficiarie pari a tre, comprendenti il capofila ed i coproponenti.

Art. 5.

(Risorse disponibili)

1. Per la concessione delle agevolazioni ai progetti destinatari della procedura a sportello sono disponibili, in prima applicazione, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo:

a) 300 (tre cento) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse disponibili per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;

b) 75 (settanta cinque) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni mediante la procedura a sportello è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso a tale riserva, tutti i soggetti che propongono un programma in forma congiunta devono appartenere alla categoria delle PMI, o devono realizzare lo stesso mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Accedono a tale riserva i programmi proposti da PMI, anche per il tramite di consorzi di diritto privato, società consortili o altre forme di cooperazione costituite fra PMI, aventi rilevanza esterna, iscritte al Registro imprese e rientranti tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni, ovvero presentati in forma congiunta attraverso un contratto di rete. Nell’ambito della predetta riserva, una sotto riserva pari al 25 per cento della stessa è destinata alle iniziative che coinvolgano almeno una micro o piccola impresa.

3. Decorsi dodici mesi dall’apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione, le risorse non assorbite nell’ambito delle riserve di cui al comma 2, da parte di istanze presentate in corso di istruttoria ovvero ammesse alle agevolazioni, sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno complessivo nell’ambito della procedura di cui al presente Capo.

Art. 6.

(Procedura di accesso)

1. Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria.

2. L’istruttoria di ammissione è svolta dal Soggetto gestore secondo quanto previsto all’articolo 10 del decreto interministeriale e dalle pertinenti disposizioni di cui al Capo IV del presente provvedimento.

CAPO III

PROCEDURA NEGOZIALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 1, LETT. B), DEL DECRETO INTERMINISTERIALE

Art. 7.

(Progetti ammissibili)

1. Le agevolazioni a sostegno dei progetti che prevedano spese e costi ammissibili superiori a euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) e fino a euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00) sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, nel seguito disciplinata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto interministeriale, possono partecipare ai programmi proposti congiuntamente da più soggetti a valere sulla procedura negoziale un numero massimo di imprese beneficiarie pari a cinque, comprendenti il capofila ed i co-proponenti.

Art. 8.

(Risorse disponibili)

1. Per la concessione delle agevolazioni ai progetti destinatari della procedura negoziale sono disponibili, in prima applicazione, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo:

a) 300 (tre cento) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse disponibili per gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile;

b) 75 (settanta cinque) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 90, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 9.

(Procedura di accesso)

1. In sede di domanda, le imprese proponenti sottopongono la manifestazione d’interesse per l’accesso alla procedura. Le domande accedono alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili, definite tenendo in considerazione il fabbisogno potenziale derivante dalla concessione delle agevolazioni per i progetti in corso di istruttoria.

2. L’istruttoria di ammissione è svolta dal Soggetto gestore secondo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto interministeriale e dalle previsioni di cui al Capo IV del presente provvedimento, tenendo conto delle seguenti disposizioni specifiche per lo svolgimento della procedura negoziale.

3. Nell’ambito della valutazione di ammissibilità di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale, si tiene in particolare conto, per i programmi presentati sulla procedura negoziale:

a) del contributo delle iniziative all’innovazione e all’avanzamento tecnologico del Paese in chiave di sostenibilità e transizione ecologica e circolare, che deve essere concreto, celere, di notevole rilevanza e presentare elevata efficacia;

b) della capacità delle proposte di esercitare un significativo impatto, quantitativo e qualitativo, diretto ed indiretto, sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, in ottica di transizione ecologica e circolare.

4. In sede istruttoria, il Soggetto gestore valuta le ricadute economiche, tecnologiche, produttive e ambientali della proposta, e fornisce evidenza al Ministero degli eventuali elementi suscettibili di negoziazione con l’impresa. In tale eventualità, sono individuate le specifiche tecniche e i parametri dell’iniziativa di possibile rimodulazione per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi di sostenibilità dell’intervento agevolativo e alla capacità propria del programma stesso di incidere sullo sviluppo economico e tecnologico e sulla transizione ecologica e circolare del Paese. In esito all’istruttoria di ammissione, il Ministero evidenzia gli eventuali elementi reputati di rilievo per la fase negoziale, anche ulteriori rispetto a quelli rappresentati dal Soggetto gestore.

5. L’avvio della fase negoziale è subordinato al positivo superamento delle verifiche e valutazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto interministeriale e viene comunicato dal Ministero, in presenza degli eventuali elementi suscettibili di negoziazione di cui al comma 4, nell’ambito della comunicazione di esito di cui all’articolo 10, comma 9.

6. La fase negoziale, ove avviata, è effettuabile anche in forma cartolare o con interlocuzione da remoto. Nell’ambito della stessa:

i) gli elementi suscettibili di negoziazione individuati ai sensi del comma 4 sono comunicati dal Ministero al soggetto proponente entro 15 giorni dalla notifica dell’esito istruttorio da parte del Soggetto gestore. Tale comunicazione evidenzia gli aspetti oggetto di negoziazione, sulla scorta delle specifiche tecniche e dei parametri del programma individuati in sede istruttoria e degli ulteriori eventuali elementi reputati rilevanti dall’amministrazione;

ii) entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del Ministero di avvio della fase negoziale, il soggetto proponente presenta gli elementi di riscontro per le valutazioni del Soggetto gestore e dell’amministrazione, che sono concluse entro i 15 giorni successivi;

iii) nel corso della negoziazione, il Ministero può effettuare una richiesta, direttamente o per il tramite del Soggetto gestore, di ulteriori dati ed informazioni ritenuti necessari, con i predetti termini di riscontro delle parti interessate;

iv) in presenza di tagli delle spese e dei costi ritenuti ammissibili effettuati in sede istruttoria dal Soggetto gestore, il Ministero comunica in fase negoziale la conseguente riduzione dell’importo del programma ammissibile;

v) a conclusione della fase negoziale, è inviata dal Ministero la nota di termine della procedura negoziale con richiesta di assenso al relativo verbale, recante gli esiti comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sottoscritto dal Ministero e dal Soggetto gestore entro 5 giorni e controfirmato per accettazione dall’impresa proponente entro 10 giorni dal ricevimento, pena decadenza della domanda di agevolazioni.

7. In esito alla fase negoziale, l’impresa trasmette l’adeguamento del piano di sviluppo al Soggetto gestore entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui al comma 6, punto v). L’impresa deve inviare tutta la documentazione sostitutiva o integrativa di quella già presentata all’atto della domanda di accesso, eventualmente prevista dal verbale, in quanto necessaria a seguito delle rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione.

8. Il Soggetto gestore provvede, nei 20 giorni successivi al ricevimento del piano di sviluppo emendato, all’esame della documentazione definitiva di progetto e della relativa documentazione, al fine di verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Completate le predette verifiche e accertata l’esistenza della documentazione amministrativa richiesta, il Soggetto gestore comunica al Ministero l’esito delle proprie verifiche ai fini del completamento dell’iter di concessione delle agevolazioni.

9. Laddove la valutazione istruttoria si concluda con un giudizio di ammissione senza che siano ravvisati elementi suscettibili di negoziazione ai sensi del comma 4, il Ministero notifica all’impresa proponente l’esito positivo dell’attività istruttoria, rilevando l’esecuzione della procedura negoziale in assenza di interlocuzione e riportando le eventuali evidenze di cui al comma 7, punto iv), con richiesta di accettazione per verbalizzazione in ottemperanza a quanto previsto al successivo punto v).

10. Qualora, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria, il costo complessivo ammissibile di un programma dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile prevista dall’articolo 7, comma 1, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto non è ammissibile alla procedura negoziale. In tale caso, qualora ricorrano tutte le altre condizioni di ammissibilità verificate da parte del Soggetto gestore e il programma abbia ricevuto positiva valutazione di ammissibilità alle agevolazioni, il Ministero comunica all’impresa richiedente gli esiti della valutazione di ammissibilità della proposta e della relativa spesa progettuale, e la possibilità di sottoporre specifica istanza di trasferimento sulla procedura a sportello, laddove ricorrano le condizioni di ammissibilità per tale procedura e in presenza di adeguate disponibilità residue a valere sulle risorse finanziarie destinate alla procedura di cui al Capo II e previo accantonamento delle stesse.

Ai fini del perfezionamento di tale procedura, l’impresa è tenuta a sottoporre la predetta istanza di trasferimento corredata del piano di sviluppo aggiornato entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del Ministero, secondo le modalità indicate dalla stessa. In caso di mancata presentazione della predetta documentazione entro tale termine, l’iter di trasferimento della proposta alla procedura a sportello decade.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER L’AMMISSIONE ED ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

Art. 10.

(Istruttoria di ammissione)

1. L’attività istruttoria delle domande di agevolazioni e della documentazione presentata di cui all’articolo 10 del decreto interministeriale è svolta dal Soggetto gestore, e completata nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 7.

2. La verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale, è completata nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni, fatti salvi i giorni di interruzione del procedimento relativi alla comunicazione di cui al comma 7. Nell’ambito di tale verifica, il Soggetto gestore:

a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all’articolo 3;

c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi all’avvio e alla durata del progetto e ai parametri di costo. Con riguardo ai parametri di costo, il Soggetto gestore verifica i limiti di spesa ammissibile del progetto per ciascuna procedura di cui rispettivamente al Capo II e al Capo III, sulla base dei costi e delle spese ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente fermo restando, in caso di progetto congiunto, il rispetto dell’importo minimo a carico di ciascun partecipante di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00). Per spese e costi ammissibili si intendono quelli rientranti nelle categorie previste dall’articolo 5 del decreto interministeriale, secondo le specificazioni contenute nell’allegato n. 10 al presente decreto e come determinati, a seguito dell’applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare in questa fase la congruità e la pertinenza delle singole voci di costo o di spesa.

3. La positiva conclusione delle attività di verifica di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni istruttorie di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. In caso di conclusione negativa della predetta attività di verifica, il Soggetto gestore ne dà puntuale e motivata informazione al Ministero, ai fini della successiva comunicazione da parte di quest’ultimo al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

4. La valutazione istruttoria di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto interministeriale è svolta con riguardo agli elementi di cui alle lettere da a) ad f) del medesimo comma, e riguarda:

a) le caratteristiche di ammissibilità e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto dell’attestazione della Banca finanziatrice propedeutica alla concessione del finanziamento. La conformità dell’attestazione a quanto prescritto nelle convenzioni viene verificata dal Soggetto gestore, che recepisce nella propria istruttoria le determinazioni della Banca finanziatrice in merito alla disponibilità alla concessione del finanziamento bancario e può richiedere alla stessa banca gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari per la verifica della coerenza con il progetto presentato;

b) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate, con gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi, accertando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità riportate nell’allegato n. 1, nonché nel caso della procedura negoziale la valutazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 9;

c) la fattibilità tecnico-organizzativa, la qualità, l’impatto del programma, anche sulla base dei criteri indicati all’articolo 11, assegnando agli stessi un punteggio sulla base degli elementi ivi stabiliti, e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità fissate nell’allegato n. 11;

d) la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal programma, nel rispetto dei relativi parametri come indicati nell’allegato n. 10, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal decreto interministeriale, nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all’articolo 6 dello stesso, secondo le indicazioni esposte nell’allegato n. 8, e nel limite delle condizioni di finanziamento previste dall’articolo 12;

e) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

5. La valutazione degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 tiene conto delle condizioni di ammissibilità e dei principi valutativi applicabili riportati nell’allegato n. 1.

6. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento della valutazione istruttoria, il costo complessivo ammissibile per un’impresa richiedente risulti inferiore alla soglia minima di ammissibilità di 3.000.000,00 (tre milioni/00) di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale per tale soggetto, l’impresa non è ammissibile alle agevolazioni e la relativa istanza è dichiarata non ammissibile. Sono fatti salvi i casi in cui siano sottoposte dai soggetti proponenti variazioni progettuali, contemplate dal paragrafo 4 della circolare 14 maggio 2018 di cui all’allegato n. 12, in caso di rinuncia del soggetto proponente risultato inammissibile, che vengano accolte dal Soggetto gestore a seguito dello svolgimento delle verifiche e controlli previsti da tale circolare.

7. Ferme restando le procedure previste dall’articolo 9, comma 10, ove applicabili, le istanze sono inammissibili alla relativa procedura di accesso alle agevolazioni qualora, a seguito dello svolgimento dell’attività istruttoria, il costo complessivo ammissibile del programma dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile prevista per la pertinente procedura, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale.

8. Qualora nel corso di svolgimento delle attività istruttorie risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documentirispetto a quelli presentati dalsoggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta durante lo svolgimento di ciascuna delle fasi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto interministeriale, richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 10 giorni per la fase a) e 20 giorni per la fase b). Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

9. Completate le attività di valutazione, il Soggetto gestore trasmette al Ministero gli esiti istruttori complessivi di ammissibilità del progetto. In caso di esito positivo delle valutazioni istruttorie, il Ministero ne dà immediata comunicazione al soggetto proponente per i successivi adempimenti, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l’adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. In caso di esito negativo, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di agevolazioni al soggetto proponente ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

(Valutazione dei programmi)

1. La valutazione dei programmi sulla base dei criteri e degli elementi di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto interministeriale viene svolta dal Soggetto gestore avuto riguardo alle seguenti specifiche:

a) fattibilità tecnico-organizzativa, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità e competenze: capacità di realizzazione del programma con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade:

i. presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all’attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

ii. tipologie, importi e numerosità dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione;

2) qualità delle collaborazioni: da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca che prestino servizi di consulenza nell’ambito del programma per un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento dei costi e delle spese ammissibili di domanda:

i. competenze ed esperienze specifiche degli Organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato;

ii. attinenza delle attività previste a carico degli Organismi di ricerca;

iii. misura in cui le attività degli Organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto.

3) risorse tecniche e organizzative: tale elemento è valutato con riferimento all’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto:

i. le risorse strumentali sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l’idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività progettuali già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente;

ii. le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto sulla base del relativo curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;

iii. la coerenza delle fasi in cui si articola il progetto è valutata con particolare riguardo alla congruità, alla conseguenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, attraverso l’analisi del grado di integrazione delle diverse fasi, della pertinenza dei costi indicati e della congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;

b) qualità del progetto, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) validità tecnica, misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attività, da valutare rispetto al settore e allo stato dell’arte nazionale e internazionale:

i. capacità del progetto di contribuire in modo positivo all’obiettivo di sostenibilità ambientale individuato;

ii. capacità del progetto di contribuire alla transizione ecologica nell’ambito del settore industriale di riferimento e/o di applicazione dei risultati del progetto;

iii. capacità di raggiungimento e diffusione degli obiettivi innovativi di sostenibilità ambientale con il minimo consumo possibile di risorse, e capacità dei risultati generati dal progetto di sostenersi nel tempo;

 2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari:

i. la rilevanza dei risultati attesi è valutata rispetto alle migliori pratiche di sostenibilità relative all’ambito tecnologico e industriale di riferimento;

ii. l’utilità dei risultati attesi è valutata in relazione alle prospettive di transizione ecologica del settore industriale di riferimento e/o di applicazione dei risultati del progetto, e alla capacità dello stesso di generare innovazioni tecnologiche nei processi produttivi dei beneficiari;

iii. l’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le PMI, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;

3) potenzialità disviluppo: da valutare in relazione alsettore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa può essere utilizzata, ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore. La valutazione include la considerazione dei seguenti elementi:

i. cambiamenti indotti nell’architettura dei prodotti, dei processi o dei servizi, o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti, processi o servizi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e all’obiettivo di sostenibilità perseguito, e alla capacità di generare ricadute positive in termini di innovazione e sostenibilità anche in altri ambiti/settori;

ii. capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni sostenibili idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato e di essere efficace nello sfruttamento e nella disseminazione dei risultati del progetto;

iii. potenziale di successiva riconversione produttiva delle attività interessate dal progetto o dai suoi risultati nell’ambito dell’obiettivo di sostenibilità ambientale individuato.

c) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) potenzialità economica intesa come capacità del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati;

2) impatto industriale, dato dall’aumento della capacità produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto;

3) impatto sociale dei programmi, tenuto conto delle ricadute delle iniziative per la società, in rispondenza agli obiettivi di natura ambientale e di innovazione intercettati dall’intervento agevolativo, e della natura delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell’ottica di supporto all’imprenditoria giovanile e femminile:

i. effetti positivi in materia ambientale, attuali e potenziali, e impatto sull’obiettivo ambientale perseguito;

ii. effetti occupazionali in termini di generazione di nuovi posti di lavoro legati all’obiettivo di sostenibilità ambientale perseguito;

iii. effetti positivi per il supporto all’imprenditoria femminile o giovanile, valutati positivamente in presenza di imprese proponenti a) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ai 36 anni o da donne; b) imprese il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne.

2. Le soglie minime dei criteri, i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 1 sono stabiliti nell’allegato n. 11, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto interministeriale. Il punteggio attribuito è arrotondato all’intero inferiore, qualora la prima cifra decimale sia inferiore a 5, ovvero all’intero superiore, qualora la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5, e verificano il superamento delle soglie ivi indicate.

3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto interministeriale, il superamento delle soglie minime previste per i criteri di valutazione costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell’istruttoria ma non sufficiente, essendo l’esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilità dell’intero progetto di cui all’articolo 10, comma 4, lettera c).

4. Nel caso di progetti congiunti, i punteggi relativi all’elemento “capacità e competenze” di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e all’impatto sociale dei programmi di cui al comma 1, lettera c), numero 3), sono ricavati come media di quelli riferiti a ciascuno dei soggetti proponenti, ponderata in relazione all’ammontare dei costi ammissibili di domanda a carico di ciascuno di essi rispetto a quelli complessivi del progetto, mentre i punteggi relativi ai restanti criteri ed elementi sono attribuiti in base ad una valutazione complessiva del progetto presentato.

Art. 12.

(Condizioni di ammissione, finanziamento ed esecuzione dei progetti)

1. I programmi devono contribuire al perseguimento delle finalità del Green and Innovation Deal riportate all’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale, nell’ambito delle tematiche applicative individuate nell’allegato n. 1. A tal fine, i programmi devono apportare un contributo positivo al perseguimento di uno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852, negli ambiti riportati nel predetto allegato, e non ricadere nelle condizioni di esclusione previste dallo stesso.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale, le attività di industrializzazione sono ammissibili unicamente per le PMI, e possono essere ammesse distintamente ovvero insieme ad un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell’ambito di un programma integrato, ferma restando la separazione dei progetti, delle attività e delle relative spese e costi secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo 4. Il programma presentato deve in ogni caso evidenziare coerenza interna con riguardo ai contenuti delle attività agevolate, ai presupposti logici e realizzativi e ai cronoprogrammi attuativi delle stesse, con particolare riguardo ai profili ed elementi di innovazione tecnologica necessari per lo svolgimento dell’attività di industrializzazione dei risultati di ricerca e sviluppo previste dalla proposta. Tali elementi sono esposti nel piano di sviluppo dall’impresa richiedente, e sono valutati dal Soggetto gestore nel corso dello svolgimento dell’attività istruttoria. A tal fine:

a) nel caso di un programma integrato:

i. non è richiesto, nel caso di presentazione congiunta da parte di grandi imprese e PMI, lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di queste ultime, il cui apporto progettuale può riguardare unicamente l’industrializzazione;

ii. le attività di industrializzazione devono essere avviate entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca e sviluppo, con comunicazione della data di avvio entro 30 giorni dalla stessa;

iii. le attività di industrializzazione non sono ammesse laddove le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale propedeutiche non siano realizzate o non raggiungano risultati significativi necessari ai fini della successiva industrializzazione;

iv. il piano di sviluppo definisce ed espone compiutamente i presupposti, i collegamenti e i nessi funzionali, tecnologici e realizzativi interni al programma, previsti per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi dello stesso, valutati dal Soggetto gestore nell’ambito dell’istruttoria di ammissibilità della proposta. Le attività di industrializzazione conseguono al completamento dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e al conseguimento dei relativi risultati; nei casi in cui, in presenza di idonee condizioni realizzative, l’avvio dell’industrializzazione sia concomitante rispetto alle fasi di completamento del programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le medesime attività di industrializzazione possono essere agevolate solo previa conferma del raggiungimento dei risultati di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attesi dal programma, riscontrati a seguito della valutazione di ammissibilità effettuata sulla documentazione tecnica a corredo delle istanze di erogazione di cui all’articolo 14;

v. al completamento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, è effettuata dal Soggetto gestore una verifica di carattere tecnico, finalizzata a comprovare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Le agevolazioni richieste in relazione alle attività di industrializzazione rendicontate sono erogabili al completamento con esito positivo di tale verifica;

vi. le spese del progetto di ricerca e sviluppo e di industrializzazione delle PMI sono ammissibili solo distintamente e separatamente le une dalle altre; in tali casi, la data dell’impegno giuridicamente vincolante all’acquisto di strumentazioni e attrezzature e/o beni immateriali, che sono impiegati sia nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo che per l’industrializzazione, viene acquisita per l’avvio e per il computo della durata della ricerca e sviluppo, considerando l’avvio dell’industrializzazione consequenziale sulla base del cronoprogramma di progetto elaborato nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2 e decurtando dal costo dell’immobilizzazione imputato all’industrializzazione la relativa quota agevolata sul progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento della medesima spesa;

b) nel caso in cui il progetto sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni:

i. l’industrializzazione può riguardare lo sviluppo industriale e l’applicazione dei risultati di pregresse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente all’impresa ovvero acquisiti da fonti esterne alla stessa nell’ambito di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda;

ii. le innovazioni oggetto delle attività di industrializzazione devono garantire la coerenza della proposta progettuale con l’elevato contenuto di innovazione e sostenibilità previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale, e pertanto non possono scaturire da attività non allineate con lo stato dell’arte tecnologico;

iii. l’avvenuto conseguimento dei risultati oggetto della successiva e distinta industrializzazione oggetto della proposta progettuale ovvero la disponibilità degli attivi acquisiti da fonti esterne deve essere comprovato in sede di domanda, sulla base di idonee evidenze da allegare all’istanza quali brevetti, descrizione e risultati di attività di sviluppo capitalizzate, risultanze di progetti svolti, certificazioni e collaudi di progetti agevolati, o altra documentazione equipollente;

iv. rimane fermo che la data di avvio del progetto deve essere in ogni caso successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, dove per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Pertanto, non sono ammissibili come distinti progetti di industrializzazione quelle operazioni in cui non sia comprovata la distinzione e separazione tra la pregressa ricerca e sviluppo e quella di industrializzazione oggetto dell’istanza, e quelle in cui sia riscontrato un impegno per il pregresso conseguimento dei risultati oggetto della successiva industrializzazione ovvero per l’acquisizione degli attivi impiegati nell’industrializzazione tale da configurare l’irreversibilità del successivo investimento in industrializzazione, che figuri pertanto un avvio antecedente alla presentazione della domanda.

3. Il finanziamento agevolato, nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dal decreto interministeriale:

a) viene concesso in misura pari al 60 per cento nominale delle spese e dei costi ammissibili. La percentuale del finanziamento agevolato deve essere coerente con quanto risultante dall’attestazione di disponibilità al finanziamento della banca finanziatrice presentata unitamente alla domanda di agevolazioni;

b) è concedibile solo in presenza di un finanziamento bancario erogato dalla banca finanziatrice, di misura minima pari al 20 per cento nominale dell’importo progettuale ammissibile, fermo restando che il finanziamento, unitamente al contributo, non può essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili;

c) è concesso a un tasso pari allo 0,5 per cento nominale annuo.

4. I progetti devono essere avviati nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto interministeriale. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto e a comunicare la data di avvio del progetto, con distinzione tra l’avvio del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dall’avvio del progetto di industrializzazione, in caso di programma integrato.

5. In sede di esecuzione dei progetti, i soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel decreto interministeriale, nonché quelle contenute nel presente provvedimento e relativi allegati, nel decreto di concessione delle agevolazioni e nel contratto di finanziamento.

6. Le spese e i costi ammissibili alle agevolazioni devono appartenere alle categorie di cui all’articolo 5, comma 1 e comma 2, del decreto interministeriale ed essere determinati secondo i criteri e con le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 10. Nei limiti previsti dall’articolo 6, comma 6, del decreto interministeriale, è consentito il cumulo delle agevolazioni con misure che consentano la cumulabilità, fermo restando che il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

7. I progetti devono essere realizzati conformemente al piano di sviluppo approvato. In sede di rendicontazione degli stati di avanzamento, è possibile rimodulare gli importi delle singole voci di spesa originariamente previsti dal decreto di concessione, fermo restando il limite massimo di agevolazioni concesse a ciascun soggetto beneficiario. Nel rispetto di detto limite è, inoltre, possibile azzerare alcune voci di spesa o attivarne altre anche se inizialmente non previste. La rimodulazione delle voci di costo è valutata dal Soggetto gestore in sede di istruttoria dello stato avanzamento lavori presentato.

8. Sono consentite eventuali variazioni al progetto nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto interministeriale. A tal fine:

a) le variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore con un’argomentata relazione corredata di idonea documentazione;

b) nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell’assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione da parte del soggetto beneficiario, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447, del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, riportata nell’allegato n. 12, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso alla prosecuzione dell’iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse;

c) fino a quando le proposte di variazione di cui alla lettera b), nonché le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi, la tempistica e la realizzazione del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il Soggetto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni;

d) le variazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del soggetto beneficiario, sono sottoposte dal Soggetto gestore al Ministero per l’adozione degli atti di propria competenza, subordinatamente all’acquisizione, per il tramite del Soggetto gestore, delle idonee determinazioni e/o delibere previste per la conferma del finanziamento agevolato; per le fattispecie che non richiedano l’adozione di determinazioni ministeriali, in caso di approvazione il Soggetto gestore informa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione,

il soggetto beneficiario ed il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo.

9. A metà del periodo di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto interministeriale e al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto di cui all’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore una relazione sullo stato di attuazione del progetto. La verifica attiene lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste nell’ambito del programma. La relazione intermedia deve contenere i dati e le informazioni, riportati nello schema di cui all’allegato n. 21, registrati nel mese precedente a quello della data prevista per la verifica intermedia e deve essere presentata attraverso la procedura di compilazione guidata disponibile sulla piattaforma dedicata resa disponibile dal Soggetto gestore.

10. L’ammontare delle agevolazioni accordate in esito alla procedura di concessione prevista dall’articolo 13 è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore all’importo previsto nel provvedimento di cui al comma 5 del medesimo articolo. La concessione in via definitiva delle agevolazioni è effettuata dal Ministero a seguito del positivo svolgimento dell’accertamento finale di spesa ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del decreto interministeriale.

11. In sede di attuazione, è garantito il rispetto degli obblighi di registrazione sul Registro nazionale aiuti, anche ai fini della generazione del COVAR relativo alle operazioni agevolate nei casi previsti.

Art. 13.

(Adempimenti connessi alla concessione provvisoria delle agevolazioni)

1. Il soggetto proponente, ricevuta la comunicazione degli esiti positivi dell’attività istruttoria di cui all’articolo 10, comma 9, deve presentare, pena il rigetto della domanda di agevolazioni, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa ed esclusivamente attraverso la procedura informatica resa disponibile dal Soggetto gestore, la seguente documentazione, qualora non già prodotta ed in corso di validità:

a) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b) indicazione del nominativo del legale rappresentante ovvero dei legali rappresentanti che dovranno sottoscrivere il decreto di concessione, come risultante dal Registro Imprese;

c) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni;

d) per ciascuno dei soggetti proponenti, delibera resa dalla banca finanziatrice, redatta in conformità con i modelli definiti dalla convenzione.

2. Ricevuta la documentazione di cui al comma 1, il Soggetto gestore provvede, entro il termine di 15 giorni, alla trasmissione della proposta di ammissione alle agevolazioni, completa delle indicazioni relative all’avvenuta delibera di finanziamento bancario, oltre che al Ministero, a CDP, al fine dell’assunzione da parte di quest’ultima della delibera di finanziamento agevolato, previa:

a) verifica della delibera resa dalla banca finanziatrice;

b) verifica dell’ulteriore documentazione presentata di cui al comma 1;

c) effettuazione delle ulteriori verifiche propedeutiche all’ammissione ai benefici.

3. Acquisita la proposta di ammissione di cui al comma 2, il Ministero effettuale verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento della proposta di ammissione di cui al comma 2, adotta la delibera di finanziamento agevolato e la trasmette al Soggetto gestore e alla banca finanziatrice.

4. Acquisita la delibera di finanziamento agevolato e le risultanze della verifica per il rilascio delle informazioni antimafia secondo i termini previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della delibera il Ministero provvede alla registrazione delle agevolazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai fini della successiva adozione del provvedimento di ammissione di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto interministeriale, che viene emanato dal Ministero e trasmesso entro 10 giorni al soggetto beneficiario e, per conoscenza, al Soggetto gestore, a CDP e alla banca finanziatrice per gli adempimenti di rispettiva competenza.

5. Il provvedimento di ammissione:

a) individua l’ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni;

b) reca la concessione in via provvisoria delle agevolazioni al soggetto beneficiario, indicando l’ammontare del finanziamento agevolato, sulla base dell’importo deliberato da CDP, e del contributo spettanti;

c) riporta la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento;

d) indica gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, alle modalità di restituzione del finanziamento agevolato, nonché alle condizioni di revoca totale delle agevolazioni, che implica la risoluzione del contratto di finanziamento;

e) indica il COR e il CUP attribuiti all’operazione;

f) deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante ovvero dai legali rappresentanti indicati alla lettera b) del comma 1, e restituito dal soggetto beneficiario al Ministero tramite i canali dedicati entro 10 giorni;

6. L’efficacia della delibera adottata da CDP e del provvedimento di concessione sono condizionate alla stipula del contratto di finanziamento tra la banca finanziatrice, che agisce per conto proprio e in nome e per conto di CDP, e il soggetto beneficiario. La stipula deve intervenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte della banca finanziatrice del provvedimento trasmesso dal Ministero, pena la decadenza delle agevolazioni, fatta salva la possibilità, da parte del soggetto beneficiario o della banca finanziatrice, di richiedere al Ministero per il tramite del Soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Copia del contratto di finanziamento stipulato è trasmessa tempestivamente dalla banca finanziatrice a CDP, al Ministero e al Soggetto gestore, secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

7. Come previsto dall’articolo 11, comma 4, del decreto interministeriale, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il termine ultimo, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è decaduto, e il soggetto beneficiario decade dalle agevolazioni concesse ivi compreso per quanto riguarda il contributo.

Art. 14.

(Modalità di presentazione e valutazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni)

1. L’erogazione avviene nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 12 del decreto interministeriale, secondo le modalità e procedure valutative nel seguito evidenziate e di quelle previste dal decreto di concessione. Ai fini della rendicontazione delle spese e dei costi, i soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al predetto articolo 12, e ad attenersi ai criteri di determinazione dei costi e alle modalità di rendicontazione riportati nell’allegato n. 10.

2. Il contratto di finanziamento può prevedere che il finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 30 per cento. Le richieste di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione devono essere presentate direttamente alla banca finanziatrice, che ne dà comunicazione al Soggetto gestore, mentre quelle delle agevolazioni per stato di avanzamento devono essere presentate secondo lo schema di cui all’allegato n. 13, ovvero, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti,secondo lo schema di cui all’allegato n. 14.

3. Le richieste di erogazione per stato di avanzamento devono essere presentate al Soggetto gestore unitamente alla documentazione di cui all’allegato n. 15, in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile sulla piattaforma dedicata.

4. Entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

a) verificare il corretto andamento delle attività nonché l’avanzamento del progetto, dall’esame della documentazione tecnica prevista a corredo della richiesta e sulla base del rapporto tecnico presentato dal soggetto beneficiario;

b) verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate per gli aspetti di valutazione e verifica tecnico-scientifica e legati ai contenuti di innovazione dei programmi, e in merito alle condizioni realizzative delle attività di industrializzazione ove previste;

c) verificare la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

d) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati correttamente rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;

e) ove prevista a seconda dell’iniziativa e dello stato di avanzamento progettuale, effettuare la verifica tecnica intermedia in loco volta a valutare l’andamento delle attività e le prospettive di realizzazione del progetto secondo quanto previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto interministeriale;

f) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto interministeriale;

g) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

h) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

i) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

j) verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’erogabilità delle risorse pubbliche e comunicare tempestivamente al Ministero eventuali casi particolari di sospensione ove previsto dalla medesima normativa;

k) calcolare le agevolazioni spettanti;

l) in caso di esito positivo delle verifiche, comunicare alla banca finanziatrice e alla CDP l’ammontare della quota di finanziamento da erogare al soggetto beneficiario.

5. Qualora nel corso disvolgimento delle verifiche istruttorie propedeutiche all’erogazione di cui al comma 4 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con lo stralcio delle spese non adeguatamente rendicontate.

6. Completate con esito positivo le verifiche di cui al comma 4, il Soggetto gestore provvede ad erogare al soggetto beneficiario la quota di contributo spettante entro il termine di 30 giorni dalla conclusione con esito positivo dei controlli. Il Ministero trasferisce al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

7. L’erogazione del finanziamento è effettuata dalla banca finanziatrice entro 30 giorni dalla comunicazione di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, in ogni caso nel rispetto dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e previo svolgimento delle verifiche previste sulla base delle norme applicabili per l’erogazione del finanziamento. Per ogni quota, le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.

8. Nel caso di un programma integrato di una PMI, che includa attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e attività di industrializzazione, le agevolazioni possono essere erogate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 12, alla positiva verifica del raggiungimento dei risultati delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale propedeutiche all’industrializzazione. Al completamento delle relative attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, l’impresa allega alla richiesta di erogazione la relazione finale relativa a tali attività, utilizzando il modello previsto all’interno dell’allegato n. 17 e allegando il quadro riassuntivo dei costi delle stesse usando il modello di cui all’allegato n. 18 e la relativa documentazione di spesa a supporto prevista.

9. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito in allegato n. 22, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti, nel rispetto dell’articolo 12, comma 7, del decreto interministeriale.

CAPO V

ONERI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Art. 15.

(Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2013, gli impatti attesi dell’intervento agevolativo sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell’allegato n. 9.

2. Gli indicatori e i relativi valori-obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell’intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, utilizzando la procedura disponibile nella piattaforma resa disponibile dal Soggetto gestore, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, ed ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell’efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell’impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell’allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 16.

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) e di quella resa disponibile dal Soggetto gestore per l’accesso alla piattaforma per la presentazione delle istanze.

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. In ottemperanza all’articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell’allegato n. 2 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto interministeriale e dal presente provvedimento.

2. Per quanto di competenza del Ministero, il Soggetto gestore garantisce, attraverso le procedure e piattaforme dedicate, anche in supporto all’amministrazione, il rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicità, informazione e trasmissione dei dati relativi alla misura previsti ai sensi della normativa applicabile, ai fini:

a) della registrazione della misura sul Registro nazionale aiuti e dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicità e informazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 17 del decreto interministeriale;

b) della pubblicazione sulla piattaforma telematica “www.incentivi.gov.it” delle informazioni relative alla misura agevolativa, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021 richiamato in premessa e dalle disposizioni attuative dello stesso;

c) dell’alimentazione della Nuova banca dati delle agevolazioni (NBDA), attraverso il Registro nazionale aiuti e i sistemi all’uopo previsti, anche ai fini della rilevazione prevista per la relazione annuale sugli incentivi di cui alla legge n. 266/1997;

d) dell’utilizzo delle risorse del FRI;

e) del rispetto degli adempimenti sulla trasparenza richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile;

f) dell’ottemperanza agli ulteriori obblighi ed oneri di pubblicità, trasparenza e informazione vigenti.

Allegato 1

CONDIZIONI DI AMMISSIONE E TEMATICHE APPLICATIVE

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

ONERI INFORMATIVI

(Testo dell’allegato)

Allegato 3

MODULO DOMANDA

(Testo dell’allegato)

Allegato 4

SCHEDA TECNICA

(Testo dell’allegato)

Allegato 5

PIANO DI SVILUPPO

(Testo dell’allegato)

Allegato 6

PROSPETTO CALCOLO PARAMETRI DIMENSIONALI

(Testo dell’allegato)

Allegato 7

DICHIARAZIONE REQUISITI

(Testo dell’allegato)

Allegato 8

CALCOLO ESL

(Testo dell’allegato)

Allegato 9

INDICATORI E VALORI OBIETTIVO

(Testo dell’allegato)

Allegato 10

CRITERI DETERMINAZIONE COSTI AMMISSIBILI

(Testo dell’allegato)

Allegato 11

CRITERI DI VALUTAZIONE

(Testo dell’allegato)

Allegato 12

VARIAZIONI

(Testo dell’allegato)

Allegato 13

MODULO RICHIESTA DI EROGAZIONE CONGIUNTA

(Testo dell’allegato)

Allegato 14

MODULO RICHIESTA DI EROGAZIONE CONGIUNTA

(Testo dell’allegato)

Allegato 15

DOCUMENTAZIONE EROGAZIONE

(Testo dell’allegato)

Allegato 16

DICHIARAZIONE CO-PROPONENTI

(Testo dell’allegato)

Allegato 17

RAPPORTO TECNICO SAL

(Testo dell’allegato)

Allegato 18

QUADRO RIASSUNTO DEI COSTI

(Testo dell’allegato)

Allegato 19

SCHEDE PERSONALE

(Testo dell’allegato)

Allegato 20

DICHIARAZIONE SPESE GENERALI

(Testo dell’allegato)

Allegato 21

RELAZIONE INTERMEDIA

(Testo dell’allegato)

Allegato 22

RELAZIONE TECNICA FINALE

(Testo dell’allegato)