Il 30 settembre scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA. Tale facoltà è stata istituita dall’articolo 70-bis e seguenti al DPR 633/72 introdotti dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ed attuato, come previsto dalla normativa di riferimento, dal decreto del 6 aprile 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze
Il predetto nuovo istituto di cui all’art. 70-bis e seguenti del Dpr 633/72 non deve essere confuso con la cosiddetta procedura di liquidazione dell’Iva di Gruppo di cui all’art. 73 del DPR 633/72 con cui viene concentrato, dalle società partecipanti, in capo alla società controllante tutti gli obblighi relativi ai versamenti periodici, per cui si procederà a compensare eventuali posizioni debitorie con eventuali posizioni creditorie.
Il nuovo istituto del Gruppo IVA, di cui all’art. 70-bis e seguenti del Dpr 633/72, viene prevista la possibilità, per le imprese collegate da interessi finanziari, economici ed organizzativi, di formare, ai fini IVA, un unico contribuente. Pertanto il Gruppo IVA sarà in possesso di una partita IVA e le imprese partecipanti al Gruppo IVA emetteranno le fatture con l’indicazione della P. IVA del Gruppo.
Adempimenti amministrativi
Come sopra indicato il Gruppo costituisce un unico soggetto d’imposta ai fini Iva per cui a farsi carico delle liquidazioni periodiche, dei i versamenti periodici, del conguaglio di fine anno e tutti gli adempimenti collegati di carattere dichiarativo sarà il rappresentante del Gruppo IVA.
Come sopra accennato le fatture e gli altri documenti emessi dal rappresentante del Gruppo o dai partecipanti dovranno riportare oltre al numero di partita Iva del Gruppo anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Le operazioni andranno annotate sui registri delle vendite o dei corrispettivi e degli acquisti anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL REGIME
Per poter esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA la normativa di riferimento prevede l’esistenza di una serie di requisiti, tra questi il prevalente è che i soggetti passivi esercenti l’attività di impresa, arte o professione, siano stabilmente locati in Italia. Per il requisito soggettivo è statuito che le partecipanti siano oltre che alle società di capitali, anche alle società di persone ed inclusi nella disciplina tutti gli enti e le società commerciali.
Categorie contribuenti:
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
Gli altri requisiti per partecipare a tale gruppo che devono essere possedute dalle imprese sono rappresentati dai vincoli finanziari, economici ed organizzativi.
I vincoli finanziario, economico ed organizzativo
Innanzitutto i vincoli di cui sopra devono sussistere al:
- momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva;
- 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.
I vincoli previsti dalla norma che ha istituito il Gruppo IVA sono:
- vincolo finanziario (l’articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 fa riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al comma 1, n. 1), dell’articolo 2359 cod. civ., per cui in base al contenuto della norma risulterebbe preclusa ai soggetti non costituiti in forma societaria) che sussiste quando fra i soggetti interessati sussista, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, un rapporto diretto o indiretto di controllo;
- vincolo economico il quale si concretizza quando fra le imprese partecipi al regime suddetto vi sia cooperazione economica, per lo svolgimento della stessa attività o di attività complementari o interdipendenti;
- vincolo organizzativo che si realizza con un coordinamento, in via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti in questione, anche se tale coordinamento venga svolto da un altro soggetto.
E’ presumibile che qualora tra i soggetti passivi esiste un vincolo finanziario sussistano fra essi anche dei vincoli economico ed organizzativo.
In tema di vincolo finanziario l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato con il Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15.10.2018 che “ad un ente avente la forma giuridica di associazione – ancorché sia soggetto passivo ai fini Iva per le attività commerciali svolte – deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo Iva in veste di controllato non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario in quanto l’organo assembleare di un’associazione non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”.
Per quanto concerne il vincolo economico, ai fini della costituzione del Gruppo IVA, si realizza quando si è in presenza di:
- un’attività principale dello stesso genere;
- attività complementari o interdipendenti;
- attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
In particolare per l’Agenzia delle Entrate con l’emanazione del principio di diritto n. 5 del 2018 occorre far riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo, le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.
Infine per quanto concerne il vincolo organizzativo è ravvisabile tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato qualora esiste, ai sensi del capo IX del tiolo V del libro del codice civile, un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, anche se il predetto coordinamento viene esercitato da un altro soggetto.
Per l’Agenzia delle Entrate in base alla circolare n. 19/E del 2018 il coordinamento viene individuato nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d’imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.
Soggetti esclusi
Non possono partecipare alla costituzione del Gruppo IVA:
- I soggetti che si trovino all’estero;
- I soggetti con almeno un azienda sottoposta a sequestro giudiziario;
- I soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale;
- I soggetti posti in liquidazione Iva ordinaria.
Esercizio dell’opzione
L’opzione va esercitata con l’invio telematica dell’apposito modello all’Agenzia delle Entrate. L’invio è curato dalla società controllante in qualità di rappresentante del Gruppo Iva sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.
La predetta dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, ed avrà effetto a decorrere dall’anno successivo. Qualora la dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA sia presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre avrò effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
La sottoscrizione del modello da parte di tutti i partecipanti utilizzando l’apposita funzionalità dell’applicazione web (accessibile utilizzando le proprie credenziali personali di accesso), per garantire la totale conoscenza della composizione e delle caratteristiche del gruppo e la relativa accettazione. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Dopo aver completato la sosttoscrizione da parte di tutti i partecipanti il modello sarà inviato telematicamente, dall’apposita area a cura del rappresentante. Il modello inviato viene reso disponibile ad ogni partecipante nella propria area autenticata.
Utilizzo del modello di dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA
1) Il modello è utilizzato anche per comunicare:
– le opzioni contabili (art. 36 e art. 36 bis DPR 633/72);
– l’inclusione o l’esclusione di un partecipante, se si verifica l’ingresso o la cessazione dello stesso al gruppo;
– il subentro di un nuovo rappresentante;
– la variazione della denominazione del gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
– la revoca dell’opzione;
– la cessazione del gruppo.
2) Eventuali variazioni riguardanti le partite IVA dei soggetti partecipanti al gruppo devono continuare ad essere comunicate, anche nel periodo di efficacia del gruppo, con la prevista modulistica anagrafica (AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi o AA7 per soggetti diversi).
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