AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 novembre 2019, n. 487
Istanza di interpello presentata ai sensi dell”articolo 11, comma 1. lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Gruppo IVA e società veicolo di cartolarizzazione partecipante al Gruppo medesimo: analisi del disposto del comma 2 dell’articolo 70-octies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa S.r.l. (di seguito anche “Alfa”), società veicolo di cartolarizzazione appartenente al Gruppo IVA Beta, e la società Beta S.p.A. (di seguito anche “Beta”) rappresentante del gruppo IVA citato, propongono istanza di interpello in ordine all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Richiamato il regime del cd. “gruppo IVA” e i chiarimenti di prassi forniti con la circolare del 31 ottobre 2018, n. 19/E, le istanti rilevano che nel 2018 hanno presentato apposita istanza di interpello disapplicativo volto a dimostrare l’insussistenza del vincolo economico al fine di escludere la propria partecipazione al gruppo IVA Beta.Tale istanza è stata rigettata, e, pertanto, la richiesta di adesione al gruppo IVA – a fardata dal 1° gennaio 2019 – è stata inviata da Beta (con l’assenso di tutte le società interessate) in data 14 novembre 2018, includendo anche la società Alfa.
Quale conseguenza dell’esito negativo dell’istanza di interpello, Beta e la società Alfa hanno intrapreso le opportune valutazioni in merito alle eventuali iniziative da porre in essere nei confronti degli investitori e all’informativa da fornire al mercato dei capitali, stante la responsabilità paritetica che la società veicolo ha dovuto assumere ex lege per effetto della sua inclusione nel Gruppo IVA Beta e l’assenza di chiarimenti forniti, sul caso specifico, dalla prassi amministrativa. In un’ottica prudenziale, Beta e la società Alfa hanno ritenuto opportuno:
(i) inserire un’indicazione specifica (cd. risk factor) nel prospetto di emissione delle obbligazioni bancarie garantite emesse da Beta, con potenziali rischi di ricadute negative sull’interesse degli investitori per le obbligazioni bancarie garantite in un momento di alta volatilità dei mercati;
(ii) rilasciare alla Società Alfa lettera di piena manleva da parte di Beta.
Fatte tali premesse, le istanti richiamano l’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 e fa presente che tale articolo “(….) contiene una previsione ampia di solidarietà passiva tra tutti i componenti del gruppo IVA per l’adempimento di tutte le obbligazioni del soggetto passivo”.
Con riguardo alla partecipazione al Gruppo IVA di una società veicolo disciplinata dalle disposizioni della Legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge 130”), specificano che Alfa è una società veicolo di cartolarizzazione avente ad oggetto la realizzazione di operazioni disciplinate dagli articoli 7-bis e seguenti della Legge 130, e che alla società medesima – che partecipa al Gruppo IVA Beta dal 1° gennaio 2019 -risultano applicabili le previsioni dell’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 in tema di responsabilità. A tal proposito, fa presente che nella norma da ultimo citata non sono previste specifiche indicazioni per i soggetti che detengono o gestiscono patrimoni separati/destinati ai sensi della legge 130 del 1999.
Su tali aspetti, la circolare 19/E sopra richiamata, dopo aver confermato la partecipazione al Gruppo IVA di tutte le imprese, a prescindere dai settori di attività,chiarisce che “(…..) anche ove essa sia svolta mediante la costituzione di patrimoni separati (….) a tutela dei sottoscrittori delle quote dei fondi e della natura di patrimoni separati propria di questi ultimi la disposizione di cui all’art. 70-octies c. 2 del DPR 633 che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA in solido con il rappresentante […] non può comunque comportare l’aggredibilità dei fondi (….)”. Sebbene la circolare menzioni a mero titolo esemplificativo le “società di cartolarizzazione” tra i soggetti che svolgono la propria attività mediante costituzione di patrimoni separati, in tale documento non si rilevano specifiche indicazioni per le società disciplinate dalla Legge n. 130; le indicazioni fornite nel documento di prassi,infatti, concernono unicamente le SGR e l’interpretazione dell’articolo 70-duodeciesdel d.P.R. n. 633, che ha espressamente disposto l’applicabilità delle disposizioni speciali in materia di IVA previste per i fondi immobiliari, anche quando la SGR partecipa ad un Gruppo IVA. Tanto premesso, le istanti chiedono di volere confermare l’interpretazione fornita in merito alla non applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 70-octies sulla responsabilità paritetica dei partecipanti al Gruppo IVA al patrimonio segregato/destinato della Società costituita in base alla legge n. 130 del 1999, fornendo al contempo indicazioni circa le concrete modalità con le quali la stessa sia tenuta a comunicare l’entità dei patrimoni separati ad essa riferibili.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Le società istanti, riconosciuto il carattere di assoluta specialità della legge n. 130 del 1999, “(….) ritengono che le disposizioni di cui all’articolo 70-octies della Legge IVA debbano essere interpretate nel senso di prevedere una responsabilità paritetica “limitata” per le società veicolo istituite ai sensi della Legge 130, ovvero sia circoscritta al solo patrimonio proprio e disponibile della Società senza poter in alcun modo estendersi al patrimonio separato oggetto della segregazione/destinazione patrimoniale a favore esclusivo dei soggetti portatori dei titoli”.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’interpello in esame propone la questione relativa all’interpretazione del comma 2 dell’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 (che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA, in solido con il rappresentante, per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo), con particolare riferimento all’applicazione di tale norma alle SPV.
Come sottolineato anche dalle istanti, la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 ha evidenziato che “il regime del Gruppo IVA è applicabile a tutti i settori dell’attività economica, anche ove essa sia svolta mediante costituzione di patrimoni separati,posta in essere, ad esempio, dalle società di gestione del risparmio e dalle società di cartolarizzazione”. Il documento di prassi ha inoltre stabilito, occupandosi della questione interpretativa in esame, che “A tutela dei sottoscrittori delle quote dei fondi e della natura di patrimoni separati, propria di questi ultimi, la disposizione di cui all’articolo 70-octies, comma 2, del D.P.R. n. 633 che prevede la responsabilità dei partecipanti ad un Gruppo IVA in solido con il rappresentante per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo non può comunque comportare l’aggredibilità dei fondi, se non per l’adempimento di obblighi d’imposta ad essi specificamente riferibili”.
Benché l’analisi svolta dal documento di prassi citato si concentri sui fondi gestiti dalle SGR, il fatto che siano richiamate esplicitamente le società di cartolarizzazione porta ad estendere anche ai patrimoni separati gestiti da tali soggetti le conclusioni cui la circolare giunge relativamente alle SGR e ai fondi da essa gestiti.
A tale conclusione si perviene attraverso l’analisi della legge n. 130 del 1999.
Merita, al riguardo, sottolineare che – pur prevedendo il comma 2 dell’articolo 3 della norma da ultimo citata che “….su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi” – l’articolo 1 della norma stessa annovera [alla lettera b) del comma 1] tra i requisiti di applicazione della norma medesima il fatto che le somme corrisposte dai debitori ceduti “…siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società,per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione”.
A tutti gli effetti, quindi, il patrimonio separato della SPV – pur non aggredibile da parte di soggetti terzi – è comunque destinato a coprire i costi dell’operazione di cartolarizzazione.
Alla luce di tale elemento, tenuto conto della specificità delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 e della necessità di tutela dei sottoscrittori dei titoli emessi, nel caso esaminato la disposizione di cui all’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 deve essere interpretata nel senso che la responsabilità solidale di Alfa con la capogruppo si estende ai patrimoni separati, gestiti dalla SPV medesima,esclusivamente per le somme che, essendo dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, risultano riferibili a ciascun patrimonio separato. Non è pertanto condivisibile la tesi proposta dalle società istanti, che propone invece di riconoscere – a favore del patrimonio separato della società di cartolarizzazione – un’esclusione assoluta dalla responsabilità solidale di cui al comma 2 citato dell’articolo 70-octies.
In definitiva, i patrimoni separati istituiti da Alfa con riferimento a ciascuna operazione di cartolarizzazione saranno aggredibili, ai sensi dell’articolo 70-octies in commento, esclusivamente nei limiti delle somme, richieste a titolo di imposta,interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo, che risultano ascrivibili alla gestione dei patrimoni stessi.
Con riferimento al secondo quesito proposto, si segnala che – per quanto concerne i profili interpretativi di competenza della scrivente – allo stato attuale della disciplina del Gruppo IVA non è richiesta la comunicazione all’Amministrazione finanziaria del dato relativo alla entità dei patrimoni separati riferibili alla SPV.
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