Agenzia delle Entrate – Risposta n. 387 del 25 luglio 2022
Gruppo IVA – Ingresso anticipato rispetto alla risoluzione n. del 7 maggio 2021, n. 30/E – Determinazione dell'”effettivo vantaggio fiscale conseguito” – Principio di tutela dell’affidamento e della buona fede sancito dall’articolo 10 della legge n. 212 del 2000
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (di seguito, “Società” o “Istante”) riferisce di aver esercitato, ai fini IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’opzione in qualità di controllante per la partecipazione al regime del gruppo IVA di cui agli articoli da 70-bis a 70-duodecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “Decreto IVA”) e al D.M. 6 aprile 2018 (in breve, “Decreto attuativo”).
La Società, nell’ambito del regime del gruppo IVA, ha optato per la separazione delle attività ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Decreto IVA e dell’articolo 1, comma 3, del Decreto attuativo. In particolare, le attività separate (contraddistinte da diversi codici ATECO) sono caratterizzate da pro-rata di detraibilità differenziati tra loro.
L’opzione iniziale per il regime del gruppo IVA è stata esercitata unicamente dall’Istante e da una società controllata (i.e. Alfa S.r.l., oggi Alfa General Contractor S.r.l.).
Negli esercizi 2020 e 2021 il gruppo IVA ha subito modifiche nella sua composizione soggettiva, per effetto dell’inclusione di ulteriori società controllate dall’Istante con i requisiti di partecipazione di cui agli articoli 70-bis e 70-ter del Decreto IVA successivamente all’opzione iniziale.
La Società evidenzia che l’accesso al regime del gruppo IVA è subordinato, inter alia, al rispetto del cd. “vincolo finanziario“, di cui all’articolo 70-bis, comma 1, del Decreto IVA, la cui definizione è contenuta nell’articolo 70-ter, comma 1, del medesimo Decreto.
Ciò posto, l’Istante riferisce che, antecedentemente all’emanazione della risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021 nonché delle risposte n. 635 e n. 757 del 2021, sono state incluse nel gruppo IVA de quo alcune società neo-costituite e neo-acquisite che al momento dell’opzione, sulla scorta della successiva interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, risultavano prive del “vincolo finanziario” di cui all’anzidetto articolo 70-ter del Decreto IVA a causa dell’assenza del requisito “temporale” del controllo sin dal 1° luglio dell’anno precedente.
A tale riguardo, la Società segnala che il software per la presentazione del Modello AGI/1 ha consentito l’inclusione di tali soggetti senza rilevare anomalie. In particolare:
- nel 2020 sono state incluse le seguenti società controllate:
- Alfa Gamma S.p.A. (di seguito, “Gamma”), costituita a settembre 2019;
- Alfa Gamma R S.r.l. (di seguito, “Gamma R”), costituita a dicembre 2019;
- Alfa Delta s.r.l. (di seguito, “Delta”) costituita a dicembre 2019; e
- nel 2021 sono state incluse le seguenti società controllate:
- Alfa Z s.r.l. (di seguito, “Zeta”), costituita a 7 luglio 2020;
- Alfa Theta RE Spv s.r.l. (di seguito, “Alfa Re”), costituita a dicembre 2020;
- Beta s.r.l. (di seguito, “Beta.co”), acquisita a settembre 2020.
Il gruppo IVA facente capo all’Istante, comprese le società erroneamente incluse, è definito il “Gruppo IVA Alfa”.
Le opzioni per la partecipazione al Gruppo IVA Alfa di Gamma, Gamma R., Delta, Zeta, Alfa Re e Beta.co sono state poste in essere prima della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 30/E del 2021.
Sulla base delle indicazioni contenute in questo documento di prassi, secondo quando riferito dalla Società, tali società avrebbero dovuto essere incluse nel Gruppo IVA Alfa rispettivamente a decorrere dal 2021 (Gamma, Gamma R. e Delta) e dal 2022 (Zeta, Alfa Re e Beta.co).
L’Istante fa presente che ai sensi dell’articolo 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA “Ai fini dell’attività di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validità dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito“. Il recupero dell'”effettivo vantaggio fiscale” – evidenzia la Società – trova applicazione “anche a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’inserimento, nel Gruppo IVA, di un soggetto per il quale non sussista il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1“.
Tuttavia, l’Istante lamenta la mancanza di indicazioni in merito alla nozione di ” effettivo vantaggio fiscale conseguito“, al fine di ravvedere l’erronea inclusione nel gruppo IVA di un soggetto che, alla luce dei chiarimenti successivi, non possedeva i requisiti.
Tanto premesso la Società chiede di sapere:
- come debba interpretarsi la nozione di “effettivo vantaggio fiscale conseguito ” di cui all’articolo 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA, avendo specifico riguardo all’erronea inclusione delle società Gamma, Gamma R e Delta (nel 2020) e Zeta, Alfa Re e Beta.co (nel 2021) nel Gruppo IVA Alfa;
- quali siano gli adempimenti che il Gruppo IVA Alfa deve porre in essere al fine di regolarizzare l’erronea inclusione delle menzionate società, stante l’assenza di indicazioni sul punto nello stesso articolo 70-undecies del Decreto IVA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito 1
Ad avviso dell’Istante, nell’ipotesi di disconoscimento della validità dell’opzione, il recupero dell’imposta deve avvenire nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito, da quantificare in senso “economico” come (eventuale) recupero di maggiori imposte che avrebbero dovuto essere versate all’Erario da parte del gruppo IVA se il soggetto privo del vincolo finanziario non fosse stato erroneamente incluso (pur conteggiando a tal fine le imposte da questo versate).
In particolare, secondo tale interpretazione l'”effettivo vantaggio fiscale conseguito” dovrebbe determinarsi quale “differenza (importo netto) tra l’IVA versata dal Gruppo IVA Alfa (computata tenendo conto dei partecipanti erroneamente inclusi) e l’IVA che sarebbe stata versata dai partecipanti uti singuli e dal Gruppo IVA Alfa (senza considerare tali partecipanti)“.
In relazione a ciascun periodo d’imposta, l’effettivo vantaggio conseguito dal gruppo IVA dovrebbe identificarsi con la maggiore IVA a debito ovvero la minore eccedenza di IVA detraibile (a credito), che si sarebbe determinata in capo al gruppo se tali soggetti non fossero stati inclusi.
Viceversa, l’effettivo vantaggio non deve tenere conto di eventuali effetti di natura finanziaria che si siano generati in capo al gruppo IVA o ai singoli soggetti, a causa della tempistica dei versamenti/detrazioni determinata dall’erronea inclusione di questi ultimi.
Sulla base di tutto quanto sopra, è stato valutato se a seguito dell’erronea inclusione di Gamma, Gamma R e Delta (nel 2020) e Zeta, Alfa Re e Beta.co (nel 2021) nel Gruppo IVA Alfa si sia determinato un vantaggio fiscale economico ai sensi dell’art. 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA.
In assenza di chiarimenti per gli anni 2020 e 2021 l’Istante ha pertanto:
- ricalcolato le liquidazioni mensili sia per il Gruppo IVA Alfa (escludendo le società erroneamente incluse), sia per le singole società;
- individuato le operazioni infragruppo che sono state considerate non rilevanti ai fini IVA (in quanto eseguite tra attività separate con il medesimo pro-rata);
- ricalcolato le rettifiche della detrazione ex 19-bis2 del Decreto IVA; e
- ricalcolato il pro-rata di detraibilità dell’attività separata con Codice ATECO 41.1, in quanto unica attività separata del Gruppo IVA Alfa con pro-rata di detraibilità ridotto, sia per il Gruppo IVA Alfa (escludendo le società erroneamente incluse) sia per le singole società.
Con riferimento alle ipotesi sub (i), (ii) e (iii), la Società ritiene che non si sia determinato né per il 2020 né per il 2021 un “vantaggio fiscale” ai sensi dell’articolo 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA, in quanto non sussiste alcuna differenza tra l’IVA versata dal Gruppo IVA Alfa (computata tenendo conto dei partecipanti erroneamente inclusi) e l’IVA che sarebbe stata versata dai partecipanti uti singuli e dal Gruppo IVA Alfa (escludendo tali partecipanti).
Anche con riferimento al punto (iv), la Società ritiene che non si sia determinato né per il 2020 né per il 2021 un “vantaggio fiscale” ai sensi dell’articolo 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA. Infatti, calcolando la differenza tra l’IVA detratta dal Gruppo IVA Alfa (computata tenendo conto dei partecipanti erroneamente inclusi) e l’IVA che sarebbe stata detraibile dai singoli partecipanti e dal Gruppo IVA Alfa (escludendo tali partecipanti):
- con riferimento al 2020 è emersa una maggiore IVA detraibile pari a circa euro 50.000, rispetto all’IVA effettivamente detratta dal Gruppo IVA (determinando quindi uno “svantaggio fiscale” non ravvedibile dalla norma);
- con riferimento al 2021 è emersa una maggiore IVA detraibile pari a circa euro 11.000, rispetto all’IVA effettivamente detratta dal Gruppo IVA (determinando quindi uno “svantaggio fiscale” non ravvedibile dalla norma).
In sostanza, a parere della Società, nel 2020 e nel 2021 il Gruppo IVA Alfa non ha ottenuto alcun vantaggio fiscale.
Quesito 2
L’Istante ritiene che non sia richiesto alcun adempimento, se non il recupero dell’eventuale vantaggio fiscale conseguito, che nel caso di specie, a suo parere, non sussiste.
In particolare, la Società è dell’avviso che:
- per il 2020 e per il 2021 non debbano essere regolarizzate le fatture già emesse rispetto alle operazioni effettuate con soggetti terzi o con altri membri del Gruppo IVA Alfa;
- per il 2020 non si debba presentare alcuna dichiarazione integrativa per il Gruppo IVA Alfa né alcuna autonoma dichiarazione IVA per Gamma, Gamma R e Delta;
- per il 2021 il Gruppo IVA Alfa debba presentare la dichiarazione IVA entro il 30 aprile 2022, includendo anche le società Zeta, Alfa Re e Beta.co;
- per il 2020 e il 2021 il Gruppo IVA Alfa non debba effettuare alcun versamento di IVA, non essendosi determinato alcun vantaggio fiscale ai sensi dell’articolo 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Quesito 1
L’articolo 70-bis, comma 1, del Decreto IVA prevede che i soggetti residenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i requisiti dei vincoli finanziario, economico e organizzativo (di cui al successivo articolo 70-ter) possono divenire – tramite esercizio di specifica opzione – un autonomo e unitario soggetto passivo ai fini IVA.
Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di IVA (articolo 70-quinquies, comma 4) con riferimento “alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile” a partire dal momento di efficacia dell’opzione per la relativa costituzione (cfr. articolo 2, comma 1, del Decreto attuativo).
Con specifico riguardo al requisito del vincolo finanziario, il comma 1 dell’articolo 70-ter dispone che “Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente:
- tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni“.
La norma, integrata dalla disposizione di cui all’articolo 1 del richiamato Decreto attuativo, subordina quindi l’inclusione di un soggetto in un Gruppo IVA al verificarsi di due condizioni:
- la sussistenza tra i soggetti passivi d’imposta interessati del rapporto di controllo, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o la sottoposizione degli stessi ad analoga forma di controllo da parte della medesima entità;
- la permanenza del suddetto legame almeno dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA stesso ha effetto.
Come chiarito nella circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, la definizione di vincolo finanziario rimanda alla nozione generale di controllo di diritto fornita al primo comma, numero 1), dell’articolo 2359 del codice civile, che può essere esercitato sia in modo diretto che indiretto, dovendosi considerare come controllata in base a detta disposizione la società della quale un altro soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ciò implicando che “(…) è preclusa la partecipazione al Gruppo IVA, in veste di controllati, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (…)” (cfr. punto 2).
Il documento di prassi evidenzia, altresì, che la condizione temporale posta dall’articolo 70-ter del Decreto IVA e dall’articolo 1, comma 1 del Decreto attuativo ” (…) assolve alla funzione di impedire, con finalità antielusive, che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei…” (cfr. punto 3.1.1).
Una volta costituito, il Gruppo IVA può subire modifiche nella sua composizione soggettiva. Sul punto, sempre la circolare n. 19 del 2018 precisa che ” (…) Nel corso della sua operatività il Gruppo IVA può – in ogni caso – subire variazioni del suo perimetro soggettivo, per effetto della inclusione di entità che potrebbero acquisire i requisiti di partecipazione al regime successivamente alla sua attivazione, secondo le previsioni di cui all’articolo 70-quater, comma 5, del D.P.R. n. 633, o in conseguenza del venir meno di alcuno dei suddetti requisiti dopo l’esercizio dell’opzione (…)” (cfr. punto 2).
In particolare, l’articolo 70-quater, comma 5, primo periodo, del Decreto IVA prevede che “(…) se il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all’atto dell’esercizio dell’opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati“.
Si segnala che il suddetto comma 5, nella sua formulazione letterale, reca un puntuale rinvio alla instaurazione del “vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter, comma 1” e non alla sussistenza del rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1), codice civile (requisito, quest’ultimo, pur previsto dal richiamato articolo 70-ter, comma 1).
Su tale punto, la risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021 ha chiarito che “(…)
L’espresso rinvio all’articolo 70-ter, comma 1, del Decreto IVA va (…) inteso nel senso che, anche ai fini dell’ampliamento del perimetro soggettivo del Gruppo IVA e della relativa decorrenza, occorre che sia rispettato il duplice requisito contemplato dal suddetto articolo 70-ter, comma 1, ai fini della esistenza di un ‘vincolo finanziario’ nell’accezione qualificante in questa occasione, e cioè: – oggettivo (esistenza di una partecipazione di controllo “di diritto”), e – temporale (sussistenza del controllo alla data del 1° luglio dell’anno precedente). Pertanto, in costanza di un Gruppo IVA già costituito, qualora nel corso di un anno di validità dell’opzione (ad esempio, anno X) venga conseguito il controllo ex articolo 2359, primo comma, n. 1), codice civile di un soggetto precedentemente non ricompreso nel perimetro soggettivo del Gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei confronti di tale soggetto nel medesimo anno (anno X) qualora tale controllo sussista almeno alla data del 1° luglio dello stesso anno solare, con l’effetto di far decorrere la sua partecipazione al Gruppo IVA dall’anno successivo (anno X+1). Qualora, invece, il controllo venga conseguito in data successiva al 1° luglio dell’anno X, il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell’anno solare anno X+1, con l’effetto che la partecipazione al Gruppo IVA del nuovo soggetto decorrerà dal successivo anno X+2 (…)“.
La stessa risoluzione evidenzia, inoltre, che “(…) alla base dell’intera disciplina del Gruppo IVA c’è una evidente volontà del legislatore di evitare il consolidamento in un unico soggetto d’imposta di entità che sono legate da rapporti solo occasionali e temporanei. Ne consegue che, anche ai fini della partecipazione di ‘nuovi’ soggetti ad un Gruppo IVA già costituito, occorre tener conto della medesima esigenza, sottesa alla previsione del requisito temporale di cui all’articolo 70-ter, comma 1, del Decreto IVA, la quale verrebbe frustrata laddove si consentisse, immediatamente a partire dall’anno solare successivo, la partecipazione al Gruppo IVA di società il cui controllo di diritto sia stato conseguito soltanto a ridosso del termine di conclusione dell’anno solare precedente o comunque nella seconda metà di tale anno. In secondo luogo, depongono a favore della conclusione raggiunta anche esigenze di semplificazione, volte ad evitare – in vigenza del cosiddetto principio all in all out – che, a fronte della instaurazione di rapporti di controllo a ridosso della fine dell’anno, rilevanti ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), codice civile, i contribuenti debbano porre in essere immediatamente tutti gli adempimenti necessari al contestuale ingresso nel preesistente Gruppo IVA, con dirette ripercussioni non solo nei loro confronti, ma anche nei riguardi dei rispettivi fornitori e clienti“.
Tanto premesso, il presente quesito concerne la definizione della nozione di ” effettivo vantaggio fiscale conseguito” di cui all’articolo 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA eventualmente derivante dall’inclusione nel Gruppo IVA di soggetti per i quali non sussisteva il vincolo finanziario previsto dal citato articolo 70-ter del medesimo Decreto, nei termini sopra chiariti.
In proposito, giova rammentare che per il richiamato articolo 70-undecies, comma 3, del Decreto IVA “Ai fini dell’attività di controllo, nell’ipotesi di disconoscimento della validità dell’opzione il recupero dell’imposta avviene nei limiti dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito“.
Inoltre, l’articolo 70-quater, comma 1, stabilisce, fra l’altro, che “(…) In caso di mancato esercizio dell’opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:
a) è recuperato a carico del gruppo IVA l’effettivo vantaggio fiscale conseguito (…)” (cfr. anche circolare n. 19/E del 2018, par. 3, e risoluzione n. 30 del 2021).
Sul tema del recupero dell’effettivo vantaggio fiscale, la circolare n. 19/E del 2018 e la risoluzione n. 30/E del 2021 ribadiscono il richiamo al concetto di gruppo IVA complessivamente inteso e non alla singola società, al fine di effettuare la valutazione del vantaggio eventualmente conseguito con riferimento all’IVA dovuta e operare il conseguente recupero.
In linea con tale principio, si ritiene che l'”effettivo vantaggio fiscale conseguito” vada quantificato considerando la situazione che si sarebbe verificata se il soggetto erroneamente incluso non avesse partecipato al Gruppo. In tale ottica, occorre dunque:
- riliquidare le imposte a debito e a credito del Gruppo IVA, escludendo il soggetto erroneamente incluso, e le imposte a debito e a credito di quest’ultimo soggetto, singolarmente considerato. In tale sede, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse tra il soggetto erroneamente incluso e gli altri partecipanti al Gruppo IVA sono ovviamente rilevanti ai fini IVA, con il relativo titolo di imponibilità, di non imponibilità o di esenzione, non potendo più considerarsi escluse dal campo IVA ai sensi dell’articolo 70-quinquies, comma 1, del Decreto IVA;
- comparare la sommatoria delle imposte a credito o a debito così riliquidate con le imposte a credito o a debito risultanti dalla dichiarazione presentata dal Gruppo IVA.
Il recupero avverrà in capo al gruppo IVA nei limiti della maggiore imposta dovuta oppure del minor credito, risultanti da tale riliquidazione, oltre alle sanzioni e agli interessi relativi. In caso di minor credito, sarà oggetto di recupero solo l’importo effettivamente utilizzato.
Ciò detto, con riferimento al caso di specie, la concreta quantificazione dell'” effettivo vantaggio fiscale conseguito” esula dalle prerogative dell’interpello, implicando valutazioni di fatto non esperibili in questa sede.
Quesito 2
Con riferimento al quesito n. 2, l’articolo 70-decies, comma 1, del decreto IVA stabilisce che «L’opzione di cui all’articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all’articolo 70-bis, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto», restando invece valida per gli altri appartenenti al Gruppo IVA. Come già detto, l’articolo 70-undecies, comma 3, del decreto IVA prevede che con il disconoscimento della validità dell’opzione, il recupero dell’imposta avvenga nei limiti dell’effettivo vantaggio conseguito.
Tanto premesso, la fattispecie descritta – ingresso anticipato nel gruppo IVA, a partire dal 1° gennaio 2020 e 1° gennaio 2021, di alcuni soggetti che, tuttavia, potevano legittimamente parteciparvi a partire dall’anno successivo a quello dell’ingresso (rispettivamente 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022) – sembra riconducibile alla situazione descritta nella risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021, laddove, dopo aver chiarito che «anche ai fini dell’ampliamento del perimetro soggettivo del Gruppo IVA e della relativa decorrenza, occorre che sia rispettato il duplice requisito contemplato dal suddetto articolo 70-ter, comma 1, ai fini della esistenza di un “vincolo finanziario” nell’accezione qualificante in questa occasione, e cioè:
oggettivo (esistenza di una partecipazione di controllo “di diritto”),
e
temporale (sussistenza del controllo alla data del 1° luglio dell’anno precedente)», e precisato che, «ai fini della partecipazione di “nuovi” soggetti ad un Gruppo IVA già costituito, occorre tener conto della medesima esigenza, sottesa alla previsione del requisito temporale di cui all’articolo 70-ter, comma 1, del Decreto IVA», è stato precisato che «In considerazione dei profili di novità di alcuni dei chiarimenti resi con la presente risoluzione, si ritiene che, in ossequio al principio di tutela dell’affidamento e della buona fede sancito dall’articolo 10 della legge n. 212 del 2000, (…), sussistano le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui, anteriormente alla pubblicazione del presente documento, si siano verificate ipotesi di ingresso di “nuovi” soggetti in un Gruppo IVA già costituito non in linea con i suesposti chiarimenti, qualora detti ingressi abbiano effettivamente determinato un vantaggio fiscale in capo al Gruppo».
Considerato che nel caso in esame, in applicazione dei chiarimenti resi con la citata risoluzione, il “legittimo” ingresso nel Gruppo IVA delle società di cui trattasi è soltanto posticipato, essendosi comunque verificato successivamente in capo alle stesse il vincolo finanziario nel rispetto dei parametri temporali fissati dalle norme e chiariti nei termini anzidetti dalla risoluzione n. 30/E del 2021, si è dell’avviso che la situazione creatasi possa considerarsi “cristallizzata” senza necessità, dunque, di provvedere a “rettificare” gli adempimenti già posti in essere.
Restano, invece, autonomamente sanzionabili e/o ravvedibili le eventuali ulteriori violazioni commesse dal gruppo IVA.
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