AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 15 ottobre 2018, n. 5
Interpelli articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n.212. Gruppo IVA. Istanze presentate per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
In relazione ad un costituendo Gruppo IVA, sussiste il vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 rispetto alle seguenti società, facenti parte di un gruppo societario operante nell’ambito delle attività bancarie e finanziarie:
– società Alfa che, pur avendo indicato come codice attività ATECO quello relativo alle “Attività delle società di partecipazione (holding)”, ha come oggetto sociale previsto nell’atto costituito, fra l’altro, l’effettuazione di attività di concessione di finanziamenti a favore di altre società del gruppo nonché di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo;
– società Beta che, pur avendo indicato come codice attività ATECO quello relativo alle “Attività delle società di partecipazione (holding)”, ha come oggetto sociale previsto nell’atto costituito, fra l’altro, l’effettuazione di attività di concessione garanzie reali e personali anche nell’interesse di altre società del gruppo nonché di direzione e coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario di società appartenenti allo stesso gruppo;
– società Gamma che, pur avendo indicato come codice attività ATECO quello relativo alle “Attività delle società di partecipazione (holding)”, ha come oggetto sociale previsto nell’atto costituito, fra l’altro, l’assunzione di partecipazioni in società aventi analogo oggetto (non essendo espressamente esclusa l’interferenza nelle società partecipate mediante l’offerta di servizi alle stesse e la loro direzione) nonché la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi.
In tali casi, infatti, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 70-ter del DPR n. 633 del 1972, nell’oggetto sociale delle predette società Alfa, Beta e Gamma vi è la presenza “di un’attività principale dello stesso genere” rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA in quanto, a tal fine, non può essere attribuito valore determinante all’indicazione effettuata mediante gli appositi codici ATECO in sede di dichiarazione di inizio attività ma occorre fare riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo le quali rilevano quali attività “principali” e “dello stesso genere” esercitabili, anche potenzialmente, dall’operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell’oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.
Inoltre, in base alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 70-ter del DPR n. 633 del 1972, non è possibile neppure escludere, nel caso di specie, l’esercizio, da parte delle menzionate società Alfa, Beta e Gamma, di “attività complementari o interdipendenti” rispetto ai potenziali membri del Gruppo IVA ovvero di “attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente” uno o più di essi.
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