AGENZIA delle ENTRATE – Principio di diritto n. 3 del 17 gennaio 2023

Gruppo IVA – Requisiti soggettivi per la partecipazione al Gruppo

1. Verifica del vincolo economico con riferimento alle Holding

Ai fini della delineazione del perimetro soggettivo del Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70bis del d.P.R. n. 633 del 1972, la circostanza che le Holding conformemente al ruolo che rivestono collocandosi ai vertici del Gruppo non svolgano funzioni ”attive” ed ”operative” nei settori di business delle altre società del Gruppo non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza del vincolo economico, ai sensi dell’articolo 70ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

In una prospettiva di valutazione complessiva, l’oggetto sociale, declinato nello statuto, definisce l’attività delle Holding, ne connota il ruolo che le stesse rivestono all’apice della catena di controllo e dà evidenza dell’interdipendenza economica e funzionale che sussiste tra le Holding e le società del Gruppo; il fatto che le stesse non prendano parte alla specifica attività di business svolta dalle proprie controllate non esclude, dunque, in alcun modo, l’integrazione del vincolo economico, ai sensi dell’articolo 70ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che va valutato in relazione al peculiare ruolo che le stesse rivestono, da un punto di vista strategico, ponendosi ai vertici del Gruppo.

2. Rapporto controllante/controllata, riscontro dei vincoli e riflessi nella determinazione del perimetro soggettivo del Gruppo.

La provata insussistenza del vincolo organizzativo, ex art. 70ter, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti della controllante (e quindi la mancata partecipazione della stessa al costituendo Gruppo Iva) non fa venire meno, ai fini della valutazione del perimetro complessivo del costituendo Gruppo, il vincolo finanziario ai sensi dell’art. 70ter, comma 1, nei confronti della controllata della medesima; la società controllata, quindi, in virtù della presunzione introdotta dal legislatore, partecipa al Gruppo IVA, fermo restando che la sussistenza di ciascuno dei tre vincoli (quindi anche di quelli economico ed organizzativo) è requisito sostanziale per la partecipazione della stessa al Gruppo IVA.

In particolare, in virtù della sussistenza del vincolo finanziario, ai sensi dell’art. 70ter, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972 (da cui deriva presuntivamente anche la sussistenza del vincolo economico ed organizzativo), la società controllata rientra nel perimetro del Gruppo IVA, pur essendo la controllante esclusa dal perimetro del Gruppo, dimostrata nei suoi confronti l’insussistenza del vincolo organizzativo (lo stesso vale anche in caso di insussistenza di vincolo economico).