AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 novembre 2021, n. 758
Holding operativa e detrazione IVA assolta
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Alfa è una holding di partecipazioni facente parte del Gruppo beta, leader internazionale nel settore del …………….., che svolge la propria attività in ………………….. .
L’istante è stata costituita il XX XX XXXX in relazione ad un processo:
– di espansione internazionale del Gruppo avviato con il perfezionamento dell’operazione di acquisizione della partecipazione totalitaria al capitale sociale della società di diritto tedesco gamma, mediante la società veicolo delta e del relativo finanziamento e rifinanziamento;
– di (ri)finanziamento delle posizioni debitorie, verso i relativi istituti di credito, di alcune delle società del Gruppo, propedeutico all’ottenimento del finanziamento necessario per l’acquisto di delta; e
– di definizione e riorganizzazione delle funzioni aziendali svolte, nell’ambito del Gruppo, da alcune società appartenenti allo stesso (di seguito, l'”Operazione”).
L’istante viene costituita ad opera della società epsilon, a sua volta controllata dalla società capogruppo zeta; epsilon detiene anche la partecipazione totalitaria nella società theta, la quale a propria volta controlla altre società (di seguito, le “partecipate”).
Posta tale struttura societaria di partenza, viene rappresentato che nell’ambito del progetto di espansione:
a) la partecipazione in theta è oggetto di conferimento a favore dell’istante alfa;
b) alfa costituisce la società di diritto tedesco iota;
c) alfa conferisce a favore di iota partecipazione detenuta in theta.
In sostanza, a seguito della prima fase, la struttura con a capo eta e zeta si articola, a cascata, in alfa, iota e theta.
Infine, a seguito dell’operazione di MLBO “tedesco”, la società iota costituisce la società delta che acquisisce la gamma, in data XX XX XXXX (ceduta da una società di diritto belga).
L'”Operazione” è stata originariamente finanziata mediante:
a) mezzi propri, apportati dai soci di eta, con versamenti a cascata fino a trasferire i fondi a delta, per il pagamento di parte del prezzo di gamma;
b) prestito obbligazionario, acceso da eta e finanziamento acceso da iota;
c) finanziamento acceso presso gli istituti di credito dall’istante, da iota e da theta, destinato a finanziare i costi generali delle tre società prenditrici.
Il finanziamento sub b), acceso da iota, è destinato a finanziare in tutto o in parte il prezzo di acquisto di gamma e a rifinanziare in tutto o in parte il debito preesistente di theta e della sua controllata kappa.
Ciò premesso, l’istante espone che in data XX XX XXXX i contratti preesistenti sono stati completamente rifinanziati e sostituiti da un unico contratto di finanziamento Senior, sottoscritto dall’istante, da iota e da epsilon.
L’istante ritiene di qualificarsi, a seguito della riorganizzazione, come holding dinamica che, in base allo Statuto sociale, così come modificato e ampliato, oltre a detenere partecipazioni, potrebbe svolgere “ogni altra attività necessaria, utile, connessa o comunque strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa a titolo meramente esemplificativo, la prestazione di servizi a favore di società del Gruppo beta, la concessione di mutui o finanziamenti …”.
In tal senso, dopo la sua costituzione, definiti – con maggiore precisione – il ruolo e le funzioni assegnate a ciascuna delle società del Gruppo nell’ambito del progetto di espansione e riorganizzazione dello stesso, l’Istante ha mantenuto il ruolo di holding dinamica, associando alla detenzione delle partecipazioni in altre società del Gruppo anche l’attività di interferenza, diretta e indiretta, nei confronti di queste ultime, mediante la prestazione di servizi finanziari, tecnici e strategici.
Più in particolare, il piano di espansione del Gruppo e di definizione e riorganizzazione delle funzioni aziendali ha assegnato all’Istante la definizione delle linee strategiche operative del Gruppo, dovendo, la Società, con la propria struttura operativa, individuarne le linee guida e gli obiettivi operativi, verificarne il raggiungimento, coordinando l’attività delle partecipate operative, sia dirette che indirette, attraverso la prestazione dei seguenti servizi e lo svolgimento delle seguenti attività:
– attività di indirizzo della strategia operativa delle società del Gruppo, realizzata attraverso la prestazione di servizi di supporto ai team regionali nella definizione degli obiettivi societari e di sostegno nella relativa attuazione degli stessi;
– attività di coordinamento degli aspetti finanziari del Gruppo, attuata attraverso la prestazione di servizi di coordinamento del controllo di gestione (i.e. budgeting/monitoraggio mensile) e di supporto ai team di finanza regionale al fine di una più efficiente negoziazione delle condizioni contrattuali dei finanziamenti e, in generale, di un efficientamento delle condizioni di accesso al credito;
– attività di coordinamento dell’attività di Information Technology e della relativa implementazione del sistema gestionale;
– attività di coordinamento e ottimizzazione della struttura del Gruppo in ambito Human Resource attraverso l’attuazione di soluzioni di talent management e la prestazione dei relativi servizi.
A tal fine, alfa rileva di aver istituito una struttura operativa dal XX XX XXXX, con sede a ……., nella quale operano due quadri e cinque figure apicali, in base alle diverse funzioni, compreso il CEO, a cui è affidata, con il supporto degli altri quattro key manager, la gestione del Gruppo beta, il suo consolidamento a livello europeo e la sua crescita a livello mondiale.
Con tale struttura operativa, l’istante è stata attivamente coinvolta nelle fasi propedeutiche al perfezionamento dell’Operazione ed è tuttora coinvolta nelle successive fasi di integrazione dei business di gamma nell’ambito del Gruppo, nonché nel Rifinanziamento.
In particolare, l’Istante ha collaborato attivamente, con la propria struttura operativa, alla strutturazione dell’Operazione procedendo alla costituzione della società di diritto tedesco iota, alla sua conseguente patrimonializzazione e al successivo conferimento, sempre a favore di quest’ultima, della partecipazione totalitaria al capitale di theta, oltre che all’individuazione del business di gamma (e delle sue controllate) oggetto di acquisizione, all’individuazione della struttura finanziaria più efficiente per realizzare l’Operazione e alle successive fasi di negoziazione con gli istituti di credito.
Il medesimo supporto è stato assicurato anche nell’ambito del Rifinanziamento, ove l’intervento dell’Istante ha garantito, in generale, all’intero Gruppo e, più in particolare, alle società prenditrici del Finanziamento Senior vantaggi sia in termini di stabilità delle risorse finanziarie disponibili, in considerazione della sostituzione dell’originario debito di finanziamento a breve termine con uno a medio termine, sia di minor costo dell’indebitamento, stante la riduzione dei tassi di interessi applicati al nuovo finanziamento bancario rispetto all’originario.
La struttura operativa dell’Istante è attualmente coinvolta, fra le altre, nel processo di integrazione del business di gamma e delle sue controllate con quello di alfa e, più in particolare, in tutti quei processi di progettazione e implementazione delle procedure interne, fra le quali anche quelle di revisione e di controllo, a livello di Gruppo, con l’obiettivo di supportare il business e la crescita futura del Gruppo stesso.
Tali attività, basandosi su una costante collaborazione ed un perfetto coordinamento con i team regionali competenti al fine di impostare i necessari processi di gestione e di revisione finanziaria e di reporting, risultano fondamentali ai fini della corretta elaborazione delle informazioni finanziarie necessarie al miglioramento delle prestazioni aziendali di tutte le società del Gruppo.
Attualmente, l’Istante risulta anche attivamente coinvolta nei processi di valutazione delle nuove opportunità di espansione del Gruppo nei differenti mercati di riferimento, con riferimento ai quali ha conferito, ad alcuni professionisti, i necessari incarichi di assistenza e consulenza in materia di due diligence contabile, finanziaria, human resource e di attività di carve-out, funzionali alla valutazione e all’analisi dell’acquisizione di società obiettivo.
Le prestazioni di servizi descritte rese da alfa alle società del gruppo sono regolate da un apposito contratto ( service agreement), ai sensi del quale, a fronte delle prestazioni di servizi rese alle società del Gruppo, l’Istante addebiterà a queste ultime un corrispettivo determinato sulla base di specifici criteri individuati contrattualmente.
Il predetto corrispettivo risulterà imponibile ai fini IVA.
L’Istante fa presente che nel corso dell’annualità XXXX non ha posto in essere operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini dell’IVA.
A fronte dell’Operazione e del Rifinanziamento, sopra descritti, alcune società del Gruppo, compresa l’Istante, hanno sostenuto direttamente (ovvero, sono stati riaddebitati alle stesse nell’ambito di un preciso processo di allocazione) una serie di costi (i “Transaction Costs” o “TCs”) per l’attività di assistenza e consulenza professionale (legale, fiscale, finanziaria, commerciale, tecnica) prestata dai professionisti coinvolti nell’ambito dell’Operazione e del Rifinanziamento. In generale, i predetti TCs includono i costi per attività di due diligence legali, contabili, finanziarie, commerciali e fiscali e di tutte le attività di supporto e assistenza necessarie per la corretta e precisa individuazione e valorizzazione del business di gamma e delle sue controllate, propedeutiche al perfezionamento dell’Operazione.
Nell’ambito dei predetti TCs risultano inclusi anche i costi di negoziazione e ottenimento delle linee di finanziamento necessarie per perfezionare l’Operazione e il Rifinanziamento. Il suddetto processo di allocazione del predetti TCs si è concluso con l’imputazione, sulla base anche del generale principio di inerenza, a alfa di una quota di TCs rilevanti ai fini IVA in Italia.
Tanto premesso, in relazione al caso sopra esposto, l’istante chiede:
– se, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, possa qualificarsi, fin dalla data di sua costituzione, soggetto passivo ai fini IVA, rivestendo la stessa la qualifica di holding dinamica del Gruppo in considerazione dell’attività economica esercitata mediante la propria struttura operativa e, più in particolare, in considerazione dell’interferenza, diretta ed indiretta, nella gestione delle controllate del Gruppo, inclusa gamma e le sue partecipate, attuata mediante l’esecuzione, a favore di queste ultime, di prestazioni di servizi finanziari, tecnici e strategici, a titolo oneroso, imponibili ai fini IVA;
– se, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972, abbia diritto ad esercitare la detrazione dell’IVA assolta sulla quota di Transaction Costs dalla stessa sostenuta, o alla stessa imputata nell’ambito dell’Operazione e del Rifinanziamento, stante il suo status di soggetto passivo IVA risultante dal ruolo di holding dinamica ricoperto nell’ambito del Gruppo; e
– se, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972, abbia diritto ad esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e/o di servizi inerenti l’esercizio della propria attività economica di holding dinamica, sussistendo in capo ad essa lo status di soggetto passivo IVA e, più in particolare, quelli relativi alla prestazione di servizi finanziari, tecnici e strategici a favore delle società del Gruppo, inclusa gamma e le sue controllate.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società ritiene di potersi qualificare come soggetto passivo IVA ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e di poter detrarre, ai sensi del successivo articolo 19, l’IVA assolta sui transaction costs e l’IVA assolta sugli acquisti necessari a rendere i propri servizi finanziari, tecnici e strategici.
L’Istante ritiene verificato, in capo a se stessa, fin già dalla data di sua costituzione, lo status di soggetto passivo IVA, quale holding dinamica, comprovato sul piano sia formale (oggetto sociale e codice attività) che sostanziale (adeguatezza della struttura operativa, attività svolta per l’operazione e il rifinanziamento, titolo oneroso dei servizi resi secondo il service agreement in base al quale alfa fattura i propri corrispettivi).
L’istante cita l’articolo 9 della direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112 e la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 settembre 2012, n. C-496/11, la quale chiarisce che una holding, ” il cui unico scopo sia l’assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse”, non ha lo status di soggetto passivo e non ha diritto alle detrazioni.
Invece, evidenzia l’istante citando la sentenza CGUE del 16 luglio 2015, cause riunite C-108/14 e C-109/14, che lo status di soggetto passivo sussiste se vi sia anche una ” interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si sono acquisite le partecipazioni”. Al riguardo, la sentenza CGUE del 5 luglio 2018, C-320/17, stabilisce che gli esempi di attività che costituiscono interferenza non sono un elenco esaustivo e rilevano anche i servizi che la holding abbia tentato di sviluppare nei confronti delle controllate.
Inoltre, evidenzia alfa, tale orientamento ha trovato conferma con sentenza CGUE del 17 ottobre 2018, C-249/17.
Per l’istante, ciò che rileva, ai fini del riconoscimento della soggettività passiva in capo alla holding, è la semplice intenzione di avviare un’attività che comporti l’effettuazione di operazioni imponibili, anche nel caso in cui l’interferenza, che la holding ha inteso perseguire nella gestione delle società controllate, non si sia di fatto concretizzata, con conseguente “impossibilità” di ribaltamento “a valle” dell’imposta assolta “a monte”.
In altri termini, la società ritiene che non rilevi il fatto che la stessa, alla data di presentazione dell’interpello, non abbia ancora posto in essere operazioni imponibili.
Inoltre, alfa, citando nuovamente la sentenza C-496/11, sostiene che è detraibile anche l’IVA sui costi generali, sebbene questi non presentino un nesso immediato con le operazioni “a valle”. Ciò in quanto tali costi generali si pongono in relazione diretta con il complesso dell’attività economica.
L’istante cita anche, a suo parere, in linea con l’orientamento dalla giurisprudenza comunitaria, la sentenza della Corte di Cassazione del 9 dicembre 2002, n. 17514, secondo la quale: ” la soggettività passiva ai fini dell’IVA sussiste anche se la società abbia svolto solo attività propedeutiche all’attività d’impresa per la quale è stata costituita. Né l’inerenza delle prime rispetto alla seconda può essere negata per il solo fatto che non si sono ancora svolte operazioni attive, perché, se così fosse, non potrebbe essere intrapresa alcuna iniziativa economica – e particolarmente un’iniziativa complessa e quantitativamente rilevante – senza che l’imprenditore sconti un ulteriore aggravio consistente nell’irrilevanza dei costi di investimento che si siano distesi per più di un periodo d’imposta. Di conseguenza il diritto alla detrazione spetta anche se l’attività imprenditoriale non si sia ancora manifestata in operazioni attive e, quindi, imponibili ai fini dell’IVA”.
In conclusione, la società ritiene che sia detraibile l’IVA assolta su transaction costs sostenuti, ovvero alla stessa imputati e inerenti l’Operazione ed il Rifinanziamento, nonché l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi inerenti l’esecuzione, a favore delle società del gruppo, inclusa gamma e le sue controllate, di prestazioni di servizi finanziari, tecnici e strategici.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con la presente istanza di interpello la Società chiede – in primo luogo – un parere in ordine alla sussistenza o meno di soggettività passiva ai sensi dell’articolo 9 della direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112 (di seguito Direttiva) e dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, anche Decreto IVA) in capo all’istante alfa, holding appartenente al Gruppo beta, controllante diretta di una sub-holding tedesca, iota in un progetto di LBO.
In secondo luogo, in caso di evidenza del presupposto soggettivo, l’istante chiede di pronunciarsi sull’inerenza di alcune spese all’attività svolta, ai fini della detraibilità delle stesse ai sensi dell’articolo 168 della Direttiva e dell’articolo 19 del citato d.P.R. n. 633 del 1972.
In via preliminare si rappresenta che il presente parere è reso sulla base della documentazione allegata all’istanza e prodotta in sede di risposta alla richiesta di documentazione integrativa, nel presupposto della veridicità e completezza delle informazioni fornite, che hanno contribuito a meglio dettagliare la fattispecie concreta.
Si fa presente, sempre preliminarmente, che le spese oggetto del quesito sono riconducibili a:
a) quota di Transaction costs (o TSc) dalla stessa istante sostenuta, o alla stessa imputata, nell’ambito dell’Operazione e del Rifinanziamento;
b) acquisti di beni e/o servizi inerenti l’esercizio della propria attività economica di holding dinamica e, più in particolare, relativi alla prestazione di servizi finanziari, tecnici e strategici a favore delle società del Gruppo, inclusa gamma e le sue controllate.
In particolare, i costi sub a) riguardano la partecipazione diretta e indiretta alle varie fasi dell’Operazione e del Rifinanziamento.
Come illustrato e dettagliato in istanza, si tratta di spese per l’attività – svolta da professionisti incaricati – di assistenza e consulenza professionale (legale, fiscale, finanziaria, commerciale, tecnica), inclusi costi di due diligence, e attività di supporto e assistenza ” necessarie per la corretta e precisa individuazione e valorizzazione del business di gamma e delle sue controllate, propedeutiche al perfezionamento dell’Operazione”.
Tra i suddetti costi di transazione, l’istante annovera altresì i costi di negoziazione e ottenimento delle linee di finanziamento.
Tali costi, rappresenta l’istante, hanno subito un processo di allocazione ” sulla base anche del generale principio di inerenza”, in capo alla stessa alfa, di una quota di costi rilevanti ai fini IVA in Italia.
Come detto, si tratta di costi sostenuti da alcune società del gruppo, compresa l’istante, poi riallocati.
In merito al requisito soggettivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”), recepito nella normativa interna dall’articolo 4, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (anche Decreto IVA): ” Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazioni di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica, lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.
In tema di holding, l’articolo 4, quinto comma, lettera b) del d.P.R. n. 633 prevede che “non sono considerate attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: (…) b) il possesso non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate”.
Il paragrafo 1.2.3 della circolare ministeriale del 24 dicembre 1997, n. 328, nel fornire chiarimenti in merito alla sopra citata disposizione, richiama la sentenza CGUE del 20 giugno 1991, C-60/90, secondo cui non costituisce un’attività rilevante ai fini IVA quella svolta al solo fine di costituire un centro di imputazione di dividendi, interessi ed altri frutti, senza alcuna attività operativa gestionale o finanziaria, dunque senza una struttura né un’organizzazione.
In ambito giurisprudenziale, chiarimenti importanti sono contenuti nella sentenza CGUE del 6 settembre 2012, C-496/11; in particolare, a mente del paragrafo 31 ” secondo costante giurisprudenza della Corte non ha lo status di soggetto passivo dell’IVA ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva, e non ha diritto a detrazioni in base all’articolo 17 della sesta direttiva una holding il cui unico scopo sia l’assunzione di partecipazioni presso altre imprese, senza che tale società interferisca in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che detta holding possiede nella sua qualità di azionista o di socio (v. sentenze del 20 giugno 1991, Polysar Investments Netherlands, C-60/90, Racc. pag. I-3111, punto 17; del 14 novembre 2000, Floridienne e Berginvest, C-142/99, Racc. pag. I-9567, punto 17; nonché del 27 settembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, Racc. pag. I-6663, punto 18)”.
Il successivo paragrafo 34 stabilisce che ” L’interferenza di una holding nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni costituisce un’attività economica (…) ove essa implichi il compimento di (…) prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della holding alle sue controllate (sentenza Cibo Participations, cit., punto 22)”.
Sul piano del diritto alla detrazione, il paragrafo 36 chiarisce che il diritto alla detrazione spetta in presenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, mentre il paragrafo 37 riconosce lo stesso diritto anche quando i costi dei servizi fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell’attività economica del soggetto passivo (v., in particolare, citate sentenze Kretztechnik, punto 36; Investrand, punto 24, e SKF, punto 58).
Al paragrafo 46 della stessa sentenza si legge inoltre che ” Ove tali servizi siano utilizzati per effettuare al contempo operazioni che danno diritto a detrazioni e operazioni che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’IVA proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni”.
Inoltre, con la sentenza CGUE del 17 ottobre 2018, C-249/17, punto 18, in tema di servizi di consulenza acquisiti ai fini del perfezionamento di un’OPA, è stato affermato che ” dato che le attività economiche a norma della sesta direttiva possono consistere in vari atti consecutivi, gli atti preparatori devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche (sentenza del 29 febbraio 1996, INZO, C-110/94, EU:C:1996:67, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, chiunque abbia l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, di iniziare in modo autonomo un’attività economica ed effettua a tal fine le prime spese di investimento deve essere considerato come un soggetto passivo (sentenze dell’8 giugno 2000, Breitsohl, C 400/98, EU:C:2000:304, punto 34, e del 14 marzo 2013, Ablessio, C-527/11, EU:C:2013:168, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
” Ne consegue che una società che compia atti preparatori nell’ambito di un progetto di acquisizione di azioni di un’altra società, allo scopo di esercitare un’attività economica consistente nell’intervenire nella gestione di quest’ultima fornendole prestazioni di servizi di gestione assoggettate all’IVA, dev’essere considerata come soggetto passivo a norma della sesta direttiva” (punto 19).
Per quanto concerne la posizione dell’amministrazione finanziaria, nella Circolare 30 marzo 2016, n. 6/E, in tema di MLBO, la scrivente ha ricordato che ” la Corte di Giustizia, in più occasioni, ha ritenuto che la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configuri lo svolgimento di un’attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell’imposta. Risulta, in tal modo, precluso il diritto alla detrazione dell’imposta, legato inscindibilmente alla qualificazione dell’operatore come soggetto passivo di imposta (sentenza del 6 febbraio 1997, causa C-80/95; sentenza del 22 giugno 1993, causa C-333/91). Tale riconoscimento, infatti, è subordinato all’avvenuta “ingerenza” o “interferenza” nella gestione delle stesse società controllate (sentenze della Corte di giustizia del 27 settembre 2001, causa C-16/00; del 6 settembre 2012, causa C-496/11; del 16 luglio 2015 cause riunite C-108/14 e C-109/14), che si traduce nel compimento di operazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’imposta, quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici verso le società consociate.
Coerentemente al predetto orientamento, ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti, si ritiene che deve farsi riferimento alla tipologia delle operazioni attive poste in essere (cfr. risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005 e risoluzione n. 61/E dell’11 marzo 2009)”.
Inoltre, ” il quinto comma dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 esclude che esercitino attività commerciale (e siano, pertanto, prive dei requisiti per essere considerati soggetti passivi di imposta) i soggetti la cui attività consiste nel mero possesso di attività finanziarie non strumentali, né accessorio, ad altre attività esercitate dall’operatore economico. A diverse conclusioni circa la detraibilità dell’IVA addebitata si potrebbe giungere, ovviamente, nel caso in cui la società veicolo non rivesta un ruolo di mero detentore di partecipazioni, svolgendo un’attività commerciale ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 della direttiva n. 112 del 2006, così come recepito dall’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972″.
Occorre rilevare, ulteriormente, che con la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che le holding gestorie o miste sono società che ” interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione (Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 14 novembre 2000, C-142/99, caso Floridienne SA e Berginvest SA)”.
Infine, con riguardo all’afferenza dei costi e dell’esercizio del diritto di detrazione ad essi relativo, nella Circolare 24 febbraio 1997, n. 328/E, è stato chiarito che: “poiché il diritto alla detrazione sorge fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, il contribuente non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli competa e possa o meno esercitare tale diritto, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano “afferenti”, cioè destinati ad essere utilizzati in operazioni che danno o non danno diritto a detrazione”.
Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nel caso rappresentato da alfa, l’istante sostiene che:
a) è intervenuta indirettamente nell’operazione di MLBO (che vede la presenza di due diverse società “veicolo” ed una target);
b) è centro di imputazione di costi dell’operazione di riorganizzazione “anche” sulla base del principio di inerenza;
c) effettua prestazioni di servizi infragruppo.
Sulla base di quanto ampiamente descritto dalla parte, anche in sede di documentazione integrativa che, come anticipato, si assume acriticamente in questa sede nel presupposto che le informazioni siano veritiere e corrette, emerge che l’operazione di internazionalizzazione del gruppo ha comportato la costituzione dell’istante, alla quale è stata delegata la funzione di supporto nella definizione delle linee strategiche operative del gruppo, dovendo la Società, con la propria struttura operativa, fornire alle società del Gruppo il necessario supporto e la sufficiente assistenza nella definizione delle linee guida e degli obiettivi operativi, verificandone il raggiungimento mediante il necessario supporto alle attività dei Team Regionali.
In considerazione del predetto ruolo, l’istante si è dotata, sin già dalla data di costituzione, di una adeguata struttura operativa. In particolare, alla data di presentazione dell’istanza di interpello, tale struttura risultava composta da importanti Key manager del gruppo, ai quali si sono aggiunte figure professionali altamente specializzate, come dettagliatamente indicato dalla società.
Come chiarito sempre dalla società, l’attuale struttura del gruppo beta prevede che l’istante – con la propria struttura operativa interna – supporti adeguatamente le società operative del gruppo nell’individuazione delle linee strategiche operative e degli obiettivi prospettici in termini di crescita economica e di equilibrio finanziario.
L’indirizzo strategico è definito e condiviso d’intesa con i Team Regionali, che lo traducono in azioni operative e lo attuano, coordinandosi con i responsabili di funzione locali, al fine di raggiungere gli obiettivi individuati. Più in particolare:
– ogni Team Regionale è individuabile in una specifica Sub-Holding Regionale del gruppo, che presidia una precisa area geografica di riferimento;
– il Team Regionale risulta composto da un General manager e dai manager responsabili di funzione delle singole società operative del gruppo (i.e., CFO locali, responsabili amministrativi locali, responsabili acquisti, etc.), localizzate in ciascuna delle aree geografiche di riferimento;
– nell’ambito di ciascun Team Regionale, il General manager si occupa della condivisione delle linee strategiche di gruppo con l’Executive Team, supportando l’elaborazione e l’attuazione delle azioni operative a livello di singola società operativa del gruppo, appartenente, dal punto di vista geografico, al Team Regionale di riferimento. I General manager, a capo dei quattro Team Regionali, riportano direttamente all’Amministratore Delegato dell’istante e Group CEO.
Con tale struttura operativa, in base a quanto descritto, l’istante è stata attivamente coinvolta nelle fasi propedeutiche al perfezionamento dell’Operazione ed è tuttora coinvolta nelle successive fasi di integrazione dei business di gamma nell’ambito del Gruppo, nonché nel Rifinanziamento.
In particolare, per quanto concerne le attività svolte, l’istante riferisce di aver collaborato attivamente, con la propria compagine operativa, alla strutturazione dell’Operazione procedendo alla costituzione della società di diritto tedesco iota, alla sua conseguente patrimonializzazione e al successivo conferimento, sempre a favore di quest’ultima, della partecipazione totalitaria al capitale di theta, oltre che all’individuazione del business di gamma (e delle sue controllate) oggetto di acquisizione, all’individuazione della struttura finanziaria più efficiente per realizzare l’Operazione e alle successive fasi di negoziazione con gli istituti di credito.
Il medesimo supporto è stato assicurato anche nell’ambito del Rifinanziamento, ove l’intervento dell’istante ha garantito, in generale, all’intero Gruppo e, più in particolare, alle società prenditrici del Finanziamento Senior vantaggi sia in termini di stabilità delle risorse finanziarie disponibili, in considerazione della sostituzione dell’originario debito di finanziamento a breve termine con uno a medio termine, sia di minor costo dell’indebitamento, stante la riduzione dei tassi di interessi applicati al nuovo finanziamento bancario rispetto all’originario.
Dalla rappresentazione di parte, è emerso che la società presta servizi di supporto ai team di finanza regionale, e, più in particolare, le attività esercitate hanno ad oggetto:
– il supporto nella definizione delle necessità finanziarie del gruppo, in considerazione dei dati finanziari consolidati elaborati nell’ambito del budgeting mensile, delle azioni strategiche di crescita (anche inorganica) del gruppo e delle attese di sviluppo del business;
– il supporto nell’individuazione, sulla base dei dati finanziari consolidati del gruppo (i.e., l’indice di indebitamento, la struttura e il costo del debito, l’ammontare dei mezzi propri disponibili, le stime di cash flow generato dall’attività operativa, le stime di cash flow destinato agli investimenti del gruppo, ecc.), delle condizioni contrattuali che meglio rispondono alle esigenze finanziarie del gruppo;
– la condivisione periodica dei predetti dati finanziari di gruppo con il Group Head of Treasury e con i Team di Finanza Regionale. Definite le necessità finanziarie del gruppo, il Group CFO, supporta l’operato del Group Head of Treasury, il quale – operando per la iota – si occupa dell’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie all’operatività e alla crescita del gruppo, procedendo alla negoziazione dei relativi contratti di finanziamento e si confronta settimanalmente con i CFO delle società operative localizzate nelle aree geografiche di riferimento di ciascuno dei Team Regionali in merito all’attuazione delle azioni finanziarie di gruppo (anche correttive).
Inoltre, l’attività di supporto alla definizione dell’indirizzo strategico resa dall’istante consiste nella:
a. predisposizione e definizione periodica del budget annuale di gruppo e del business plan pluriennale di gruppo;
b. condivisione e analisi mensile dei risultati economici e finanziari attesi. I risultati realizzati a fronte dell’attuazione della strategia da parte delle singole società del gruppo sono valutati periodicamente (i.e., mensilmente) nell’ambito di riunioni interne, che coinvolgono l’Executive Team e i General manager a capo dei Team Regionali;
c. costante e attenta revisione e segmentazione del portafoglio prodotti di gruppo (i.e., dei prodotti software), inclusi i prodotti software acquisiti da società terze nell’ambito della crescita inorganica del gruppo, al fine di identificare, sempre a livello di gruppo, i prodotti saturi, maturi o in start-up;
d. costante analisi dei trend economici dei mercati geografici di riferimento al fine di adattare le strategie operative all’evoluzione del mercato in termini di domanda e offerta di prodotto e di servizio;
e. monitoraggio dei clienti serviti e individuazione dei clienti potenziali in considerazione dello sviluppo software atteso. Valutazioni circa la fattibilità economica e finanziaria della realizzazione di partnership commerciali nei mercati geografici di riferimento;
f. supporto alla definizione della strategia di penetrazione dei mercati geografici, attuata attraverso campagne di marketing dedicate, ovvero mediante la crescita inorganica del gruppo;
g. supporto alla definizione delle strategie di crescita inorganica del gruppo basate sull’analisi dei mercati, distinti per aree geografiche e sulle caratteristiche del portafoglio prodotti;
h. analisi e definizione delle sinergie attese e delle economie di scala e di apprendimento risultanti dall’attuazione delle predette strategie di crescita inorganica del gruppo. I risultati delle sopra descritte attività sono trasfusi, dall’istante, nel budget annuale e nel business plan pluriennale di gruppo, che costituiscono la fonte degli obiettivi strategici condivisi con ciascuno dei quattro Team Regionali ed attuate, per il tramite delle Sub-Holding Regionali, da ciascuna società operativa del gruppo, mediante supporto dei General manager ai responsabili di funzione locali.
Il corrispettivo per i servizi resi dall’istante nell’ambito del Service Agreement nell’anno XXXX è incluso negli importi contabilizzati nel conto “Fatture da emettere” per complessivi Euro xxxxxx, come risultanti dalla contabilità dell’istante al XX XX XXXX.
Il predetto corrispettivo è stato addebitato alle Sub-Holding Regionali (sulla base del rapporto fra fatturato consolidato di ciascuna Sub-Holding Regionale e fatturato complessivo consolidato delle Sub-Holding Regionali), in quanto l’attività in questione è resa a favore delle società operative del gruppo, essendo coinvolti nell’attività di supporto finanziario tutti i Team di Finanza Regionale. In considerazione di ciò, le Sub-Holding Regionali riaddebiteranno il predetto costo alle società operative del gruppo che hanno beneficiato dei predetti servizi finanziari, localizzate in ognuna delle aree geografiche di riferimento dei Team Regionali, nel rispetto del generale principio di inerenza.
L’istante sostiene di aver provveduto ad imputare, per competenza, anche i ricavi relativi ai riaddebiti alle società del gruppo beta dei costi risultanti dalle fatture dei consulenti terzi coinvolti nell’esercizio delle attività di holding.
Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che la società offra ai soggetti partecipati direttamente e indirettamente servizi di comune interesse e di comune fruizione, promuovendo vantaggi finanziari e prestando loro servizi di varia natura, in base al contratto di servizi con esse stipulato.
Pertanto, si ritiene che la società istante possa essere qualificata come soggetto passivo IVA ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 sin dalla sua costituzione e, di conseguenza, possa esercitare, a norma delle disposizioni del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sia in relazione alla quota di Transaction costs (o TSc) dalla stessa sostenuta, o alla stessa imputata in base ad un criterio di inerenza, nell’ambito dell’Operazione e del Rifinanziamento, sia relativa agli acquisti di beni e/o servizi inerenti l’esercizio della propria attività economica di holding e, più in particolare, relativi alla prestazione di servizi finanziari, tecnici e strategici a favore delle società del Gruppo, inclusa gamma e le sue controllate.
Si ricorda che, a tal fine, non rileva la circostanza che gli acquisti per i quali si ritiene ammessa la detrazione dell’iva assolta ad essi relativa siano intervenuti prima del perfezionamento delle operazioni imponibili (ancora non fatturate, in base alle dichiarazioni dell’istante) a condizione che sussista il nesso immediato e diretto con queste ultime o con il complesso dell’attività economica (quando i costi dei servizi fanno parte delle spese generali del soggetto passivo).
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