La Corte di Cassazione, sezione civile, con l’ordinanza n. 17360 depositata il 27 giugno 2025, intervenendo in tema di responsabilità del hosting provider per diffamazione per pubblicazioni di terzi, ha statuito il seguente principio di diritto
“il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi – e, più specificamente, in relazione alla problematica oggetto della presente controversia – per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi, ma, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, sebbene, in tale ultimo caso, possa essere più agevole percepire il carattere “manifesto” dell’illiceità), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, per continuare a godere dell’esenzione dalla indicata responsabilità“
Fatti di causa e contesto normativo
La controversia origina dalla pubblicazione di contenuti a carattere diffamatorio, veicolati tramite la sezione “commenti” di un blog.
La persona lesa, dopo aver richiesto invano la rimozione al gestore del sito, agiva in giudizio nei suoi confronti per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, hanno ritenuto che l’obbligo di rimozione sussista solo in presenza di una segnalazione formale da parte dell’autorità competente. Tuttavia, la Cassazione, con l’Ordinanza n. 17360/2025, ribalta questa interpretazione: l’obbligo di rimozione scatta anche in presenza di consapevolezza dell’illiceità acquisita in qualsiasi modo, non necessariamente tramite comunicazione formale da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
Quadro normativo di riferimento
Art. 16 D.lgs. 70/2003 (attuativo dell’art. 14 della Direttiva 2000/31/CE) disciplina il regime di esenzione di responsabilità per l’hosting provider passivo. Questo regime si applica purché:
il prestatore non sia effettivamente a conoscenza dell’illiceità dei contenuti,
e non appena ne abbia consapevolezza, agisca tempestivamente alla rimozione previa comunicazione delle autorità competenti.
La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che anche una segnalazione credibile da parte del soggetto leso o da terzi, purché idonea a rendere evidente l’illiceità, è sufficiente ad attivare l’obbligo di rimozione.
Distinzione tra hosting provider attivo e passivo
La distinzione tra hosting attivo e passivo — già tracciata dalla Corte di Cassazione (v. Cass. civ. sez. I, n. 7708/2019; n. 9147/2012) — si fonda sul grado di intervento esercitato dal prestatore del servizio sui contenuti caricati da terzi.
La giurisprudenza distingue, dunque, due figure con regimi diversi di responsabilità:
Hosting provider passivo: svolge un ruolo tecnico, automatico e neutrale—senza attività di controllo/editoriale—e può beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 16.
Hosting provider attivo: compie attività quali filtro, selezione, indicizzazione, catalogazione, promozione, aggregazione o uso dei contenuti, tipiche di una gestione imprenditoriale, e non può accedere all’esenzione.
Solo il primo può accedere all’esonero di responsabilità previsto dall’art. 16, che cessa tuttavia di operare nel momento in cui l’hosting provider, pur passivo, venga a conoscenza dell’illiceità del contenuto e ometta di agire tempestivamente per la sua rimozione.
Gli elementi valutativi
Il giudice del merito è chiamato ad accertare, caso per caso, la natura del provider e l’effettiva conoscenza dell’illiceità, nonché la tempistica della rimozione. In particolare:
La conoscenza effettiva può derivare da qualsiasi mezzo; non è necessaria una diffida formale, bastano elementi sufficienti a renderla manifesta.
Se l’illiceità non è evidente, l’obbligo massimo è quello di inviare un notice alle autorità, ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 70/2003.
Resta a carico del titolare del diritto leso l’onere di allegare e provare la conoscenza, la manifesta illiceità e l’inerzia del prestatore nell’agire, fatto salvo il diritto del provider di dimostrare eventuali impedimenti oggettivi all’azione.
La rilevanza della “conoscenza effettiva”
Un passaggio centrale dell’ordinanza in esame è rappresentato dalla valorizzazione del concetto di conoscenza effettiva dell’illiceità del contenuto.
Secondo la Corte, tale conoscenza non deve necessariamente derivare da una comunicazione proveniente da autorità pubbliche, potendo essere acquisita anche attraverso altri canali, purché idonei a rendere palese la natura diffamatoria o illecita dell’informazione ospitata.
Si amplia, così, l’ambito dell’obbligo di controllo successivo da parte del provider, a condizione che il contenuto illecito risulti manifestamente tale (prima facie), senza che sia necessario un apprezzamento tecnico-giuridico particolarmente complesso.
Il contenuto dell’obbligo di rimozione
Una volta acquisita la consapevolezza dell’illiceità, il prestatore è gravato da un obbligo di comportamento diligente, concretamente identificabile nella rimozione tempestiva del contenuto incriminato.
La violazione di tale obbligo determina il venir meno dell’esonero di responsabilità, rendendo il provider civilmente responsabile dei danni causati dal mantenimento del contenuto illecito.
Resta ferma la necessità, per l’attore, di allegare e dimostrare:
la manifesta illiceità del contenuto,
l’effettiva conoscenza da parte del provider,
e l’omessa rimozione in tempi congrui.
Implicazioni pratiche
Pertanto le precisazioni degli Ermellini, nella decisione in commento, hanno rilevanti conseguenze operative per gestori di blog, forum e simili:
La responsabilità dell’hosting passivo non è più limitata alla sola attesa di richieste formali da autorità.
È sufficiente una segnalazione credibile o una “comunicazione” per attivare l’obbligo di rimozione.
L’indizio di condivisione consapevole dell’illecito – attraverso l’inerzia – rende il prestatore civilmente responsabile, anche se solo per omissione.
Conclusione
L’Ordinanza n. 17360/2025 rappresenta un cambiamento significativo nella disciplina della responsabilità degli hosting provider passivi: sposta l’attenzione dalla formalità della comunicazione autoritativa alla sostanza della conoscenza effettiva dell’illiceità. Da ora in poi, chi gestisce servizi di memorizzazione online – anche in forma “passiva” – deve vigilare attivamente sui contenuti che, se diffamatori o altrimenti illeciti e segnalati in modo credibile, devono essere prontamente rimossi per evitare l’insorgere della responsabilità civile.
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