La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 19750 depositata il 16 luglio 2025, intervenendo in tema di crediti non incassati dalla società che nelle more si è estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, ha stabilito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, il principio di diritto secondo cui L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito

I giudici di legittimità riconfermano che ove all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, mentre le obbligazioni della società non si estinguono, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), giacché il mancato espletamento di tale attività da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. Cass., Sez. Un., 12/03/2013, nn. 6070 e 6071).

A tali pronunce ne seguirono altre conformi, le quali ribadirono che l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che il fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest’ultima, non si estende alle mere pretese, benché azionate in giudizio, né ai diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2015, n. 25974; nel medesimo senso, v. Cass., Sez. I, 15/11/2016, n. 23269).

(…) in tema di cancellazione volontaria, che l’estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464); e, in tema di cancellazione di ufficio, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, cod. civ., che l’estinzione della società dal registro delle imprese non consente di ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante da un’azione promossa ai sensi dell’art. 2476 cod. civ.), poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075).”

Inoltre gli Ermellini ricordano che per le Sezioni Unite l’efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese e la trasmissione ai soci dei rapporti obbligatori già facenti capo alla società, affermando tuttavia per un verso che, ove prima della cancellazione la stessa abbia conferito a un avvocato procura speciale per la proposizione di un ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale conseguente all’estinzione non comporta la inammissibilità dell’impugnazione notificata alla controparte in epoca successiva, trovando applicazione il principio di ultrattività del mandato (cfr. Cass., Sez. Un., 19/11/2024, n. 29812), e per altro verso che, ai fini della configurabilità della responsabilità dei soci per un debito tributario della società estinta, l’avvenuta riscossione di somme da parte degli stessi in base al bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell’azione attinente non già alla legittimazione dei soci, ma all’interesse ad agire del fisco, che l’Amministra- zione finanziaria è tenuta a dedurre con apposito avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, ai sensi dell’art. 36, comma quinto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del quale ha l’onere di fornire la prova in giudizio (cfr. , Sez. Un., 12/02/2025, n. 3625).”

Inoltre, i giudici di piazza Cavour premettono che se la regola fissata dal diritto vivente è quella della successione dei soci nella titolarità dei residui attivi, «ogni eccezione alla stessa ed al conseguente passaggio in titolarità dei soci delle situazioni attive già facenti capo alla società – sia quanto alle c.d. sopravvivenze attive, sia quanto alle c.d. sopravvenienze attive – dev’essere adeguatamente allegata e dimostrata da chi intenda farla valere», si è osservato che «la rinuncia costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale recettizio», ai fini del quale si richiede la volontarietà dell’atto e dei suoi effetti, una modalità espressiva idonea a trasmetterne il contenuto e la comunicazione a un destinatario determinato. Precisato che nel rapporto obbligatorio la rinuncia assume tipicamente il nome di remissione del debito, regolata dall’art. 1236 cod. civ., si è affermato che «pur non potendosi presumere, la remissione del debito non è soggetta a particolari requisiti di forma», e quindi «può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito». Rilevato inoltre che «la dichiarazione a parte creditoris si presume accettata dal debitore, e diventa pertanto operativa dei suoi tipici effetti estintivi, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 c.c.), a meno che questa, avuto conoscenza della manifesta volontà remissiva, non dichiari entro un congruo termine di ricusarla e, quindi, di non volerne profittare», si è concluso che «sarebbe […] errato presumere sempre juris et de jure, in presenza di una cancellazione richiesta dal liquidatore della società ed operata in corso di causa, una rinuncia della stessa al diritto azionato». Si è quindi affermato che «l’esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all’art. 1236 cod. civ., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere in tutti i presupposti della fattispecie, ossia la volontà remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volontà e la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore» (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464, cit.), e tale principio è stato ritenuto applicabile, a fortiori, anche quando la cancellazione abbia avuto luogo d’ufficio, ai sensi dell’art. 2490, ultimo comma, cod. civ., per il mancato deposito dei bilanci, osservandosi che in tal caso mancano già in astratto i presupposti della rinuncia (cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075, cit.).”

Infine i giudici della Suprema Corte chiariscono che “La remissione del debito, costituendo un atto abdicativo di natura negoziale, postula infatti che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore, con la conseguenza che la volontà di rimettere il debito presuppone in primo luogo la consapevolezza della sua esistenza da parte del creditore (cfr. Cass., Sez. III, 14/07/2006, n. 16125): tale presupposto esclude che possano considerarsi oggetto di rinuncia diritti dei quali i liquidatori o i soci, al momento della formazione e dell’approvazione del bilancio di liquidazione, non conoscevano neppure l’esistenza, o che, pur essendo conosciuti, non presentavano i requisiti necessari per l’iscrizione in bilancio. Quanto alla forma, la remissione, non richiedendo una forma solenne, in difetto di un’espressa previsione normativa, può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, a condizione però che gli stessi siano tali da esprimere in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultanti da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/2020, n. 3657; 18/05/2006, n. 11749; Cass., Sez. II, 14/06/2019, n. 16061), con la conseguenza che non può considerarsi sufficiente il mero silenzio o l’inerzia del creditore. Trattandosi poi di un negozio unilaterale recettizio, la dichiarazione a parte creditoris si presume accettata dal debitore, e diviene pertanto produttiva dei suoi tipici effetti estintivi, dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata, a meno che la stessa, avuto conoscenza della manifestata volontà remissiva, non dichiari entro un congruo termine di ricusarla, e quindi di non volerne profittare (cfr. Cass., Sez. lav., 19/02/1995, n. 2021; Cass., Sez. I, 18/10/1976, n. 3559): tale conoscenza non può quindi essere desunta dal mero deposito del bilancio di liquidazione presso l’ufficio del registro delle imprese o dall’iscrizione nel medesimo registro della cancellazione della società, trattandosi di forme di pubblicità rivolte non già ad uno specifico creditore, ma ad una platea indeterminata di soggetti.”

In conclusione per i giudici di legittimità è preferibile la tesi “che, escludendo l’operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società: poiché infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 cod. civ., è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l’avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un’inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.