La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35984 depositata il 26 settembre 2024, intervenendo in tema di reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, ha riaffermato il principio secondo cui “In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell’IVA e di omesso versamento dell’IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed uni-sussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l’IVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l’autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso (tra le più recenti, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737 – 02).”
La vicenda ha riguardato la socia di una società a responsabilità limitata, accusata dei reati di cui agli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale condannava l’imputata per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000. L’imputata avverso la decisione di primo grado proponeva appello. La Corte territoriale in parziale riforma della sentenza impugnata assolveva dal reato di cui all’art. 10, perché il fatto non sussiste e la condannava per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. La sentenza di appello veniva impugnata con ricorso in cassazione.
I giudici di legittimità annullavano la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Gli Ermellini hanno ritenuto che il giudice di merito ” non ha verificato la legittimazione della ricorrente a presentare le dichiarazioni e il suo eventuale coinvolgimento nel reato come amministratore di fatto della società.”