La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14584 depositata il 2 marzo 2023, intervenendo in tema di sequestro preventivo, ha affermato il seguente principio di diritto secondo cui con l’introduzione dell’ “… art. 545 cit., del comma ottavo, che superando, con riferimento a tali specifici crediti qualificati, il principio di “confusione” conseguente all’accredito in conto corrente bancario o postale delle somme corrisposte dal datore di lavoro o dall’istituto previdenziale, ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell’accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo della pensione sociale; se, invece, l’accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settìmo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili. …”
La vicenda ha riguardato un indagato nei cui confronti veniva emesso un decreto di sequestro del Gip. Avverso tale provvedimento l’imputato presentava una istanza di dissequestro. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza. Avverso l’ordinanza del Tribunale l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo di impugnazione. Tra le doglianze veniva dedotta la violazione dell’art. 545 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 104 disp. att. cod. proc. pen., attesa la mancata restituzione delle somme sequestrate, siccome non eccedenti i limiti stabiliti, con riferimento alla pignorabilità di somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, con particolare riguardo alla relativa pignorabilità per il solo importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente, ritenendo che il giudice del riesame non ha tenuto conto del principio per cui l’art. 545 c.p.c. costituisce espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all’esecuzione derivante dal sequestro preventivo, in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale, più volte correttamente posta in evidenza dalla stessa Corte di Cassazione, nonché dalla Corte costituzionale.
Inoltre la Corte Suprema ha ricordato sul tema l’intervento delle Sezioni Unite che hanno precisato che “… l’interpretazione della norma processual civilistica ex art. 545 cod. proc. pen., per cui essa non sarebbe operante laddove le somme di denaro, accreditate sul conto corrente, finiscano per perdere la loro identità perché confuse nel patrimonio del lavoratore o pensionato, appare dissonante rispetto al complessivo assetto normativo dell’art. 545 cod. proc. civ., come definito all’esito della entrata in vigore d12lla legge 6 agosto 2015, n.132 di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, che ha inserito, nella norma, il comma ottavo, specificamente dedicato proprio alle somme accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al lavoratore. …”
I giudici di legittimità hanno evidenziato che con una “… lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di sequestro preventivo finalizzate alla confisca, volta ad assicurane l’operatività, anche in tali casi, dei medesimi limiti di sequestrabilità e pignorabilità di cui all’art. 545 cit., sebbene (a differenza dell’art. 316 cod. proc. pen. in tema di sequestro conservativo) non richiamati espressamente (Sez. 1, n. 41905 del 23/9/2009, Cardilli, Rv. 245049), in quanto idonei a garantire al lavoratore un minimo vitale per le sue esigenze primarie (Sez.. 3, n. 17386 del 7/12/2018, dep. 2019, Calandrini, non mass., e Sez. 3, n. 15099 del 22/3/2016, Moreschi, non mass.). In un tale contesto, non osta il mero mancato richiamo, nella disposizione dell’art. 321 cod. proc. pen., ai “limiti” entro i quali la legge consente il pignoramento dei beni, testualmente presente, invece, nel comma 1 dell’art. 316 cod. proc. pen. in tema di sequestro conservativo e valorizzato ai fini della propugnata impermeabilità del sequestro preventivo per equivalente alle disposizioni dell’art. 545 cod. proc. civ. …”
Infine i giudici di piazza Cavour hanno puntualizzato che “… alla operatività dell’art. 545 citato si accompagna, sul piano probatorio, la necessità che risulti attestata la causale dei versamenti, ovvero, in altri termini, sia certo che le somme interessate siano riconducibili ad emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego (cfr. in motivazione Sez. U – n.. 26252 del 24/02/2022 Rv. 283245 – 01). …”
La sopra sentenza a sezioni unite ha anche affermato il principio di diritto secondo cui «I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato» (vedi da ultimo anche la Cass., sez. penale, sentenza n. 13319/2023)