La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 1254 depositata il 18 gennaio 2025, intervenendo in tema contratto d’opera e prova del quantum, ha ribadito il principio, in tema di prova, secondo cui “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).”
Per gli Ermellini tali documenti informatici hanno valore di prova “E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).”
Infatti per il Supremo consesso “i messaggi “whatsapp” e gli ”sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).”
Prova digitale requisiti per l’ammissibilità
Il consolidato orientamento della Suprema Corte (Ordinanza n. 1254/2025 e Sentenza n. 11197 del 27 aprile 2023) hanno chiarito che il valore probatorio dei messaggi WhatsApp dipende da due aspetti:
- Certezza della provenienza: occorre dare evidenza che il messaggio provenga da un dispositivo identificabile e che la trasmissione e la conservazione non ne abbiano alterato il contenuto;
- legittimamente acquisiti mediante semplice riproduzione fotografica;
- non vi sia il disconoscimento alla conformità dei fatti o alla cose della parte contro il quale viene prodotto in maniera circostanziata.