La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 17188 depositata il 21 giugno 2024, intervenendo in tema di responsabilità solidale dei contributi, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… in considerazione dell’assimilazione delle obbligazioni per premi e contributi previdenziali alle obbligazioni tributarie, la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione, si applica anche ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali …”
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata cartelle di pagamento con cui le veniva intimato il versamento dei contributi e premi rimasti inadempiuti della società scindenda, da cui essa era derivata per scissione. Avverso tale atto la società scissa ricorreva al Tribunale. I giudici di primo grado non accolsero le doglianze della ricorrente. La società, avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello. La Corte territoriale in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dichiarando che l’esecuzione intrapresa nei suoi confronti doveva restare contenuta nel limite del patrimonio netto conferitole. L’INAIL, avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità
Gli Ermellini hanno precisato che “… l’obbligazione contributiva previdenziale partecipa della natura delle obbligazioni di natura pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa della loro origine legale e della destinazione del loro gettito ad enti pubblici e a fine all’espletamento di funzioni sociali (così Cass. S.U. n. 10232 del 2003);
che, sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che i contributi non costituiscono parte del salario, ma un vero e proprio tributo finalizzato ad assicurare i mezzi economici necessari per provvedere ai benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori, la cui commisurazione all’ammontare della retribuzione, stante l’autonomia fra rapporto di lavoro e rapporto contributivo, deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la sua quantificazione (così già Cass. pen. n. 11962 del 1999, richiamata in termini da Cass. pen. n. 20845 del 2011: v., adesivamente, Cass. n. 2130 del 2018);
che, a riprova dell’omogeneità sussistente tra obbligazioni tributarie e obbligazioni previdenziali, l’art. 1, d.lgs. n. 462/1997 (emanato in attuazione della delega di cui all’art. 3, comma 134, lett. b), l. n. 662/1996, al fine di attuare l’unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso), ha disposto che “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che […] devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”, così demandando all’Agenzia delle Entrate un’attività di controllo sui dati denunciati dai contribuenti che può mettere capo anche alla richiesta di pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi, con effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti degli enti previdenziali (cfr. Cass. n. 17769 del 2015 e succ. conf.);
che, per contro, la disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto contributi e premi si differenzia radicalmente da quella dell’inadempimento delle obbligazioni civili, prevedendo speciali sanzioni (cfr. art. 116, l. n. 388/2000, e succ. mod. e integraz.) anche di carattere penale (cfr. art. 37, l. n. 689/1981) a carico del debitore che sia rimasto inadempiente;
che analoga divaricazione è dato rilevare in tema di prescrizione, essendosi recentemente ribadito che, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (cfr. Cass. n. 6154 del 2024, sulla scorta di Cass. S.U. n. 23397 del 2016); …”
Inoltre i giudici di piazza Cavour hanno evidenziato che “… deve ritenersi ad esse applicabile la speciale disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986, e 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, secondo cui – in deroga alla previsione dell’art. 2506-quater, comma 3°, c.c. – le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni tributarie già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione;
che a tale applicazione non è d’ostacolo la natura derogatoria della disciplina dianzi cit., essendo stato chiarito che anche le norme eccezionali sono suscettibili di interpretazione estensiva, trattandosi di operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione tenendo conto dell’intenzione del legislatore (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 11930 del 2010); …”