Questo principio generale al comma 2, lettera c), prevede delle eccezioni, escludendo dalla formazione del reddito:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi
- le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo complessivo giornaliero di quattro euro, aumentato a otto euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica
- le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
Costo ai fini Ires
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che ai fini IRES, in merito alla deducibilità degli oneri sostenuti dalla società, si ritiene che il costo relativo rappresenti un onere sostenuto per l’acquisizione di un servizio non riducibile esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisca la limitazione alla deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR. Resta fermo che il predetto costo concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione dei componenti negativi, ai sensi dell’articolo 109 del citato TUIR.