FONDAZIONE STUDI CDL – Approfondimento 09 dicembre 2020
I termini decadenziali per gli ammortizzatori sociali emergenziali
Sconcerto, difficoltà e confusione per buona parte dell’anno hanno accompagnato i Consulenti del Lavoro in primis, dinanzi al loro lavoro quotidiano. Un lavoro che è diventato h24 per far fronte a una normativa copiosa e spesso non tempestiva, differenziata per casistiche infinite e incongruente al suo stesso interno. A ciò si aggiungano indicazioni di prassi altrettanto numerose, di frequente parimenti intempestive e contraddittorie o intervenute a evitare palesi errori su mancati differimenti di termini decadenziali. Per questi motivi, pubblichiamo in un’unica tabella i cambiamenti che, dal dilagare della pandemia e della conseguente legislazione emergenziale, si sono susseguiti relativamente ai tali termini per il ricorso alla cassa integrazione.
NORMATIVA | PERIODO DI RIFERIMENTO | TERMINE DI PRESENTAZIONE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE | DIFFERIMENTO DEI TERMINI | BENEFICIARI DEI TRATTAMENTI |
---|---|---|---|---|
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 | 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 | Entro la fine del quarto mese successivo a quello dell’attività lavorativa | I termini decadenziali in scadenza a fine luglio sono differiti al 31 agosto 2020 (31 ottobre 2020 a seguito del differimento disposto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020). Il successivo comma 10, invece, ha previsto che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020 (anche in questo caso, 31 ottobre 2020 a seguito del differimento previsto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020), differiti al 15 novembre 2020 dal decreto n. 149/2020 | Lavoratori in forza al 23/02/2020 |
D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 | Ulteriori cinque settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Eventuale ulteriore periodo di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 | Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 | I termini decadenziali in scadenza a fine luglio sono differiti al 31 agosto 2020 (31 ottobre 2020 a seguito del differimento disposto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020). Il comma 10 ha previsto che i termini di invio delle domande che si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020 (anche in questo caso, 31 ottobre 2020 a seguito del differimento previsto dall’art. 3 del D.L. n. 125/2020), poi ancora rinviati al 15 novembre 2020 dal decreto 149/2020 | La dicitura “23 febbraio 2020” viene sostituita dalla seguente: “25 marzo 2020” |
D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020 | 18 settimane (9 senza fatturato + 9 con fatturato), indipendentem ente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo delle precedenti settimane di ammortizzatori sociali, richieste o meno nel primo semestre dell’anno 2020, collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 | Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa in fase di prima applicazione, le domande possono essere trasmesse entro la fine di settembre 2020 | 31 ottobre 2020 per i trattamenti che, secondo la disciplina ordinaria, si collocherebbero tra il 1° e il 10 settembre 2020 (decreto legge n. 125/2020) | 9 novembre 2020, modifica apportata dal decreto legge n. 157/2020 |
Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 | Ulteriori 6 settimane di cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo | A pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 137 (29 ottobre 2020) | 31 dicembre 2020 messaggio Inps n. 4484 del 27 novembre 2020 (confermato dalla circolare Inps n. 139 del 7 dicembre 2020) | Ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 |
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