La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 422 depositata il 10 gennaio 2014 intervenendo in tema di ICI ha statuito che le domande per il riconoscimento del requisito della ruralità producono i loro effetti retroattivamente per i cinque anni antecedenti a quello in cui sono state presentate.
La vicenda ha riguardato una società cooperativa agricola a cui il Comune notificava un avviso di accertamento ai fini ICI relativo ad un fabbricato accatastato con categoria D/8.
La cooperativa avverso tale atto ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accogliendo le doglianze della ricorrente annullavano l’avviso di accertamento. Il Comune impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado. Per i giudici di appello l’articolo 23 del decreto legge 207/08, convertito con la legge 14/09 stabilisce che la qualificazione di un fabbricato come rurale ai fini fiscali sarebbe rilevante non la categoria catastale al medesimo attribuita, bensì la concreta sussistenza dei requisiti di ruralità indicati dall’articolo 9 del decreto legge 557/93, convertito con la legge 133/94 – ha ritenuto in fatto che la contribuente, cooperativa di servizi a favore dei soci frutticoltori, avesse provato la sussistenza dei suddetti requisiti di ruralità, documentando la destinazione del fabbricato
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, il Comune, proponeva ricorso, basato su quattro motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Comune e rinviano alla CTR. I giudici di legittimità annullando la sentenza di merito impugnata hanno imposto l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 5 ter, del D.L. 102/2013. Quest’ultima disposizione (norma di interpretazione autentica) ha, infatti, cristallizzato il principio secondo cui le domande di variazione catastale, presentate ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 bis, del D.L. 70/2011, e l’inserimento nelle risultanze catastali della postilla della ruralità hanno effetto retroattivo.