La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26188 depositata il 21 novembre 2013 intervenendo in materia di imposta comunale sugli immobili ha riaffermato che “In tema di ICI, le esenzioni previste dall’art. 7, comma primo, lett. a) ed i), del d.lgs. n. 504 del 1992 non si applicano agli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto, locati a terzi, in quanto, ai fini in esame, non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell’ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell’una o dell’altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l’utilizzo degli immobili “de quibus” non risponda alle condizioni previste dalla legge per l’operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente”
La vicenda ha riguardato un Ente contribuente riceveva un ingiunzione di pagamento dal Comune relativo all’ ICI per l’anno 2003 inerente al mancato pagamento del tributo su un edificio di proprietà dell’Ente e locato a terzi per lo svolgimento di attività di clinica medica. Avverso tale atto impositivo l’Ente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici rigettavano le doglianze del contribuente. L’Ente impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello del contribuente. I giudici di appello, in particolare, ritenendo che la richiesta di esenzione, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992, non poteva trovare accoglimento alla luce del potere concesso ai comuni (ex art. 59 comma 1 let. c del D.Lgs.447/1997) di stabilire che per gli immobili utilizzati da enti non commerciali il beneficio si applica alla sola condizione che gli immobili siano non solo utilizzati ma anche posseduti dall’ente medesimo, mentre nel caso in esame risultava che utilizzatore dell’immobile era una società di capitali che vi esercitava attività di clinica medica.
L’Ente per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini ritenendo inammissibile il motivo rigettano il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità hanno affermato che non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell’ente e la sua qualità di soggetto passivo di imposizione astrattamente possibile destinatario dell’una o dell’altra esenzione ma il fatto che, in concreto, l’utilizzo degli immobili “de quibus” non risponda alle condizioni previste dalla legge per l’operatività delle esenzioni medesime, risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell’ente”.
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