La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato, da parte del Comune, due avvisi di accertamento in cui venivano rettificati ai fini ICI il valore di un’area edificabile di proprietà di della contribuente. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici aditi rigettano la doglianza di nullità dei due avvisi di accertamento emessi dal Comune per carenza di motivazione. La contribuente impugnava dal decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello accolgono la doglianza secondo cui la motivazione adottata dall’amministrazione era di tipo standardizzato, in quanto basata su affermazioni generiche e prive di riferimento al caso concreto, laddove l’unico elemento munito di concretezza era il richiamo al listino della Borsa Immobiliare, che però non era stato documentato mediante allegazione agli avvisi impugnati.
Per i giudici di legittimità quindi gli avvisi impugnati riportano “gli elementi fondamentali ricavabili dal listino delle quotazioni immobiliari, e comunque il contenuto avente rilievo essenziale ai fini della giustificazione dell’atto, il che esclude […] che possa ravvisarsi la loro invalidità per la violazione del menzionato art. 7 della legge n. 212/200.”
In presenza del richiamo a un atto che giustifichi l’adozione di un provvedimento impositivo, l’obbligo di allegazione previsto dall’articolo 7 cit. (“Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.”) ben può essere adempiuto anche mediante la riproduzione nel provvedimento degli elementi essenziali dell’atto stesso.
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