La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10754 del 3 maggio 2017 intervenendo in tema di imposta comunale sugli immobili ha affermato che gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici qualora siano adibiti a scuola paritaria sono da assoggettare all’ICI, se risulta che l’attività didattica è esercitata con modalità commerciali.
La vicenda ha riguardato un ente ecclesiastico a cui il comune aveva notificato un avviso di accertamento ai fini ICI per degli immobili venivano utilizzati, oltre che per dimora dei religiosi anche per attività didattiche. L’Ente avverso l’atto impositivo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici respinsero le doglianze del ricorrente. L’Ente avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado respinsero l’appello del ricorrente.
Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto legittimo l’operato del comune e respinto le doglianze del ricorrente. I giudici di legittimità richiamano il contenuto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e precisano che l’esenzione può trovare applicazione a condizione che sia dimostrato, incombendo il relativo onere probatorio al contribuente, che l’attività in oggetto, di natura didattica (cfr. Cass. sez. 5, 26 ottobre 2005, n. 20776) fosse svolta con modalità non commerciali.(tra cui, in particolare, le stesse Cass. sez. 5, n. 14225 e 14226 dell’8 luglio 2015, con specifico riferimento ad attività di gestione di scuola paritaria svolta da Istituto religioso, nel contesto di un’ampia disamina inerente anche alle ulteriori sopravvenienze normative in tema di esenzione IMU, cui pure parte ricorrente ha fatto riferimento, ed ancora, più di recente, in relazione anche allo svolgimento di attività didattica, Cass. sez. 6-5, ord. nn. 19035, 19036, 19037, 19038 e 19039, depositate il 27 settembre 2016).
Infine, la Corte Suprema, con il richiamo della decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, avente ad oggetto la valutazione del se l’articolo 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, in tema di esenzione ICI, evidenzia come, nelle sue varie formulazioni che si sono succedute nel tempo, sia stato considerato una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell’Unione.
La decisione richiamata, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; aggiungendo, con specifico riferimento all’attività didattica svolta da scuola paritaria, che non basta a escludere il carattere economico dell’attività il rispetto delle condizioni quali il soddisfacimento degli standard d’insegnamento, l’accoglienza degli alunni portatori di handicap, l’applicazione della contrattazione collettiva e la garanzia della non discriminazione nell’accettazione degli alunni e l’obbligo di reinvestimento degli eventuali avanzi di gestione nell’attività didattica, essendo necessario, al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività, che quest’ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.
Nel caso esaminato dai giudici del palazzaccio l’ente impositore ha dimostrato “che l’attività didattica, nell’anno in considerazione, è stata esercitata dietro il pagamento di una retta che non si è discostata, nell’ammontare, da quelle di mercato”.
Pertanto la CTR, correttamente, ha confermato della pretesa impositiva, avendo riconosciuto la natura oggettivamente commercialedell’attività didattica svolta nell’immobile in questione.
Per la Corte Suprema la presenza degli alloggi dei religiosi è strumentale allo svolgimento in loco della prioritaria attività didattica, e che solo con l’articolo 91- bis del D.L. n. 1 del 2012 (conv. in L. n. 27/12) sono state introdotte, quanto all’IMU, disposizioni specifiche in tema di esenzione nel caso in cui l’unità immobiliare abbia destinazione mista.
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