I giudici di legittimità con l’Ordinanza n. 1226 depositata il 20 gennaio 2026 – Sezione Lavoro – hanno affrontato un tema di primaria importanza per il diritto del lavoro autonomo e dei contratti commerciali: la validità del patto con cui l’agente commerciale assume in via generalizzata il rischio dell’inadempimento dei clienti¹, in violazione dell’art. 1746, comma 3, cod. civ., che vieta espressamente tale trasferimento del rischio. La pronuncia conferma e sviluppa il principio consolidato secondo cui tali patti, seppur formalmente strutturati attraverso artifici negoziali come la cessione e la rivendita delle merci, sono nulli per frode alla legge, in quanto eludono le disposizioni imperative dell’art. 1746, comma 3, cod. civ., e rientrano nell’ipotesi di frode alla legge ex art. 1344 c.c.¹
La decisione assume rilievo non soltanto per la materia specifica, ma anche per le implicazioni ermeneutiche e sistematiche in merito alla distinzione tra negotiatio consentita e negozio in frode alla legge, nonché alla funzione di tutela imposta dal legislatore al contratto di agenzia in quanto negozio tipico.
Il presente contributo analizza in maniera sistematica la pronuncia, ne inquadra il fondamento normativo e giurisprudenziale italiano, e la colloca in un contesto comparatistico europeo, alla luce della Direttiva 86/653/CEE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).
Il quadro normativo italiano
Il contratto di agenzia nel codice civile
Il contratto di agenzia è disciplinato dagli artt. 1742 e ss. c.c., che definiscono l’agente come colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere affari per conto del preponente, con diritto a una provvigione proporzionale agli affari conclusi², secondo le regole inderogabili di cui all’art. 1746 c.c., comma 3, che limita la responsabilità dell’agente verso il rischio di insolvenza dei clienti.
La disciplina del rapporto è tipica e inderogabile nei suoi elementi essenziali, per garantire l’equilibrio tra le parti e tutelare l’autonomia dell’agente rispetto al rischio imprenditoriale dei clienti² secondo quanto previsto dagli artt. 1742 e ss. c.c. e dal divieto espresso dell’art. 1746, comma 3, cod. civ., che garantiscono equilibrio tra le parti e tutela dell’agente.
L’art. 1746, comma 3, c.c. dispone il divieto espresso di pattuire il trasferimento generalizzato della responsabilità dell’agente per inadempimenti dei clienti. Tale norma, introdotta con la riforma del 1999, ha limitato il fenomeno dello star del credere, che fino ad allora consentiva, in forma più o meno estesa, di attribuire all’agente il rischio di insolvenza dei clienti².
Lo star del credere e limiti storici
La giurisprudenza italiana ha da sempre vigilato sul fenomeno dello star del credere. Già con Cass. n. 1359/1993 si affermava che:
“Il patto così detto dello star del credere… non consente di trasferire sull’agente il rischio oltre la misura massima prevista dagli accordi collettivi… qualunque sia il congegno negoziale utilizzato”⁴.
Successivamente, Cass. n. 5441/1999 ha precisato che la responsabilità dell’agente verso il preponente non può assumere carattere oggettivo senza riferimento a colpa o negligenza, ribadendo la funzione tipica dell’agente come promotore d’affari² resta soggetta ai limiti dell’art. 1746, comma 3, c.c., ribadendo la funzione tipica dell’agente come promotore d’affari e vietando qualsiasi responsabilità oggettiva verso terzi.
Con la riforma del 1999, l’art. 1746 c.c. ha reso assoluto il divieto, ponendo fine a ogni forma di trasferimento generalizzato del rischio, salvo casi residuali esplicitamente consentiti.
La natura giuridica del divieto e il principio di tutela del contratto di agenzia
Il divieto di trasferimento generalizzato del rischio terzo
La Corte di Cassazione ha affermato con assoluta chiarezza che il patto con cui, nel contratto di agenzia, si trasferisce, in modo generalizzato, il rischio dell’inadempimento del cliente all’agente è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce.
La ratio del divieto sancito dall’art. 1746, comma 3, cod. civ. risiede nel fatto che, se fosse consentito alle parti di trasferire integralmente all’agente il rischio connesso all’inadempimento dei clienti, si finirebbe per conferire allo stesso una posizione negoziale che travalica i limiti dell’attività sussidiaria e promozionale, trasformandolo in una sorta di garante universale delle obbligazioni di terzi. Ciò, oltre a frustrarne la funzione tipica, comporterebbe un vero e proprio snaturamento dell’istituto, attribuendo al rapporto di agenzia connotati tipici di altri contratti (ad es., di garanzia o mandato con rappresentanza di credito) estranei alla disciplina civilistica e alla contrattazione collettiva.
Tale principio non rappresenta una mera regola di ordine pubblico contrattuale, ma una disposizione inderogabile che tutela l’equilibrio negoziale e gli interessi economici degli agenti, spesso in una posizione di minore potere contrattuale rispetto ai preponenti. Alla base della pronuncia vi è, dunque, non solo la lettera della legge ma anche l’intento di preservare l’assetto tipico del contratto di agenzia, evitando che esso si converta in uno strumento di allocazione generalizzata dei rischi di impresa.
Frode alla legge e nullità del negozio
La Corte di Cassazione ha qualificato il patto come nullo per frode alla legge, ai sensi dell’art. 1344 c.c., e in quanto viola il divieto di trasferimento generalizzato del rischio sancito dall’art. 1746, comma 3, cod. civ. L’istituto della frode alla legge, disciplinato dall’art. 1344 cod. civ., riguarda i negozi giuridici che, pur formalmente leciti, sono diretti ad aggirare norme imperative o vietati limiti di legge, realizzando una fattispecie sostanzialmente contraria all’ordine pubblico negoziale.
Nel caso di specie, il trasferimento generalizzato del rischio di inadempimento del cliente, pur sotto forma di acquisto e rivendita di merci, costituiva un espediente negoziale volto a eludere proprio il divieto sancito dall’art. 1746, comma 3, cod. civ. La Suprema Corte ha osservato che non può valere in contrario il fatto che il patto fosse corredato da un maggiore corrispettivo o da altre utilità economiche; la legge vieta comunque patti che impongano all’agente una responsabilità oggettiva per i fatti di terzi.
La pronuncia Cass. n. 1226/2026
Fatti di causa
Nel caso esaminato, un agente commerciale contestava la pretesa della preponente di addebitargli responsabilità per insolvenze di clienti, basata su patti che prevedevano l’acquisto e la rivendita di merci, formalmente posti a base contrattuale per trasferire il rischio¹.
Motivazioni della Corte
La Corte ha stabilito:
“Il patto con cui, nel contratto di agenzia, si trasferisce in modo generalizzato all’agente il rischio dell’inadempimento dei clienti è nullo per frode alla legge, anche quando sia previsto sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce”¹.
L’argomentazione poggia sull’art. 1344 c.c., secondo cui un negozio che elude un divieto imperativo è nullo. La Corte ha evidenziato come il divieto dell’art. 1746, comma 3, c.c. sia inderogabile e non aggirabile tramite artifici negoziali.
Effetti della nullità
La nullità retroattiva implica:
Restituzione di somme percepite indebitamente;
Applicazione della disciplina tipica del contratto di agenzia per provvigioni e garanzie residue¹.
La giurisprudenza di riferimento e il coordinamento interpretativo
L’ordinanza n. 1226/2026 si colloca in continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di star del credere e trasferimento dei rischi terzi. Già in precedenti decisioni – tra cui l’ordinanza n. 30145/2021 – la Corte aveva evidenziato che il patto cosiddetto dello star del credere (secondo cui l’agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, parteciperebbe alle perdite subite dall’imprenditore preponente) prescinde da qualsiasi obbligo di negligenza o colpa dell’agente, ma resta comunque soggetto ai limiti fissati dalla legge.
Altro consolidamento interpretativo riguarda la distinzione tra la morosità o insolvenza parziale del cliente – che può rientrare nell’ambito delle deroghe residuali alla disciplina generale – e un trasferimento generalizzato e non condizionato del rischio, vietato in quanto contrario alla legge.
La pronuncia n. 1226/2026 rafforza tale orientamento, affermando senza ambiguità che qualsiasi stipulazione volta a caricare sull’agente, in via generale, il rischio delle obbligazioni terze, integra un negozio in frode alla legge, e pertanto è da considerare nulla.
Cass. n. 21994/2016 – pur consentendo patto di star del credere “autonomamente assunto” dall’agente, limita la legittimità a casi specifici e non generalizzati⁰.
Cass. n. 1359/1993 e n. 5441/1999 – ribadiscono la natura inderogabile della protezione dell’agente nei confronti del rischio dei clienti⁴.
Questi precedenti confermano la tendenza consolidata a tutelare l’equilibrio contrattuale e impedire che l’agente assuma responsabilità oggettiva verso terzi.
Principi generali e ratio normativa
La disciplina dell’art. 1746 c.c. si fonda su due principi:
Tutela dell’equilibrio sinallagmatico: l’agente non deve assumere rischi imprenditoriali estranei alla propria funzione;
Limitazione dei rischi contrattuali: trasferire generalisticamente il rischio di insolvenza di terzi contrasta con la funzione tipica dell’agente e con norme imperative⁴.
Implicazioni applicative
Nullità e conseguenze negoziali
La dichiarazione di nullità produce effetti retroattivi, con la conseguenza che le parti devono essere ripristinate nella situazione negoziale senza gli effetti del patto invalido. Ciò comporta, in primo luogo, la restituzione di quanto eventualmente percepito in forza del patto invalido (quali somme corrisposte a titolo di corrispettivo aggiuntivo) e la ripresa dell’applicazione della disciplina tipica delle provvigioni e delle garanzie consentite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Coordinamento con la contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva di settore può disciplinare aspetti specifici dell’agenzia, ivi incluso il cosiddetto star del credere in forma limitata. Tuttavia, l’orientamento della Suprema Corte impone che tali deroghe contrattuali non superino i limiti di legge, e che restino ancorate alla disciplina tipica. Ogni clausola che, seppure negoziata collettivamente, ecceda tali limiti, rischia di essere dichiarata nulla per contrasto con norme inderogabili.
Il profilo unionale del contratto di agenzia: la Direttiva 86/653/CEE e limiti al trasferimento dei rischi
Origine e finalità della disciplina europea
Nel diritto dell’Unione Europea non esiste una normativa “specifica” che regoli puntualmente la figura negoziale dello star del credere o dei patti di trasferimento del rischio come tali. Tuttavia, la tematica è indirettamente ricompresa all’interno del più ampio quadro di armonizzazione legislativa dei rapporti di agenzia commerciale attraverso la Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di agenti commerciali indipendenti.
La Direttiva 86/653/CEE è concepita come norma di armonizzazione minima: essa definisce un corpus di diritti e obblighi che gli Stati membri devono trasporre all’interno dei propri ordinamenti nazionali, garantendo al contempo un livello minimo di tutela per gli agenti commerciali nell’ambito del mercato interno. La finalità di fondo è duplice: da una parte, eliminare le gravi disparità normative tra gli Stati membri e, dall’altra, promuovere la libera prestazione di servizi e la libera circolazione dei professionisti nell’Unione.
Vale subito rilevare che la Direttiva non disciplina specificamente il trasferimento generalizzato del rischio di inadempimento del terzo sull’agente commerciale: non esiste, infatti, nell’ordinamento europeo una norma equivalente al divieto espresso dell’art. 1746, comma 3, c.c. Tuttavia essa definisce i parametri essenziali della relazione agente–preponente, che incidono indirettamente sui contenuti e sui limiti delle responsabilità contrattuali e di rischio, offrendo un quadro normativo di riferimento che deve essere interpretato in coerenza con le norme nazionali — come la disciplina italiana.
Diritti e obblighi nella Direttiva 86/653/CEE
Sotto il profilo dei principi cardine, la Direttiva 86/653/CEE pone, tra gli altri, i seguenti punti normativi fondamentali:
Definizione dell’agente commerciale: l’agente è definito come un intermediario autonomo che ha autorità permanente di negoziare e concludere contratti per conto di un preponente (o almeno di promuovere la negoziazione)³.
Obblighi reciproci di buona fede: l’agente deve “badare agli interessi del preponente e agire con diligenza e buona fede”, e il preponente deve adempiere a suoi obblighi informativi e collaborativi⁵.
Remunerazione e provvigioni: la Direttiva disciplina criteri minimi per la provvigione e i termini di pagamento, vietando deroghe contrattuali in danno dell’agente⁵.
Indennità di fine rapporto: l’art. 17 della Direttiva prevede che lo Stato membro garantisca all’agente un’indennità o un risarcimento a seguito della cessazione del contratto di agenzia, con criteri minimi (compensazione o danni)⁵.
In tutti questi casi, la Direttiva definisce livelli minimi di tutela e vieta alle parti di derogare in senso peggiorativo per l’agente su aspetti fondamentali, quali provvigioni e informazioni necessarie all’esercizio della sua attività⁵.
È importante sottolineare che la Direttiva, pur non disciplinando specificamente il divieto di trasferimento del rischio di inadempimento dell’operatore terzo sull’agente, condiziona la libertà negoziale dei contratti di agenzia stabilendo che certe disposizioni sono inderogabili e che certi diritti non possono essere ridotti da patti peggiorativi riscossi nella legge nazionale.
Confronto con la disciplina italiana dell’art. 1746 c.c.
La disciplina italiana dell’art. 1746, comma 3, c.c. — di fatto recepita e rafforzata in occasione della riforma del 1999 — si inserisce in questo quadro europeo come una limitazione più rigorosa rispetto alla Direttiva 86/653/CEE. Mentre la Direttiva detiene un perimetro di armonizzazione minimo su aspetti come provvigioni, indennità e obblighi informativi, il legislatore italiano ha ritenuto non derogabile anche la regola secondo cui è vietato pattuire la responsabilità dell’agente per l’inadempimento dei clienti terzi, nemmeno parzialmente².
In altri termini, mentre la Direttiva europea non disciplina direttamente l’effetto di trasferimento del rischio di terzi sull’agente, essa esprime principi generali di tutela che convivono con le norme nazionali più protezionistiche. La decisione della Cassazione n. 1226/2026 — che dichiara nulli per frode alla legge i patti che trasferiscono in modo generalizzato il rischio dell’inadempimento dei clienti — si allinea alla ratio comunitaria di protezione dell’indipendenza e della posizione dell’agente commerciale, pur operando su un piano più restrittivo rispetto alla normativa europea.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
È utile richiamare che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è più volte intervenuta su questioni afferenti ai rapporti agente/preponente nell’ambito della Direttiva 86/653/CEE, con pronunce che hanno chiarito aspetti decisivi dell’interpretazione comunitaria: ad esempio, la CGUE ha precisato che l’identificazione di un agente commerciale da parte di una normativa nazionale non può essere subordinata a requisiti ulteriori rispetto a quelli sanciti dalla Direttiva³.
Sebbene non vi siano casi della CGUE specificamente dedicati al trasferimento del rischio dell’inadempimento all’agente nella forma che ha posto la Corte di Cassazione italiana, va sottolineato che la Corte europea ha adottato un criterio di tutela dei diritti degli agenti in generale: la norma comunitaria non può essere interpretata in modo da limitare o impoverire la protezione attribuita al soggetto agente nei confronti del preponente, e non possono essere posti requisiti aggiuntivi che ne riducano l’efficacia³.
Conclusioni sulla dimensione unionale
In definitiva, sotto il profilo unionalistico:
La Direttiva 86/653/CEE costituisce la disciplina di riferimento per il contratto di agenzia nell’Unione, dettando principi minimi di tutela e limitazioni su aspetti fondamentali della relazione agente/preponente⁵.
La disciplina italiana (art. 1746 c.c.) è più rigorosa, vietando patti che trasferiscano generalisticamente il rischio dell’inadempimento dei clienti, pur nel contesto di un contratto che resta conforme ai principi generali della Direttiva europea⁵.
Non esiste, ad oggi, una disciplina europea espressamente dedicata a patti di trasferimento di rischi analoghi allo star del credere o alla stipulazione censurata dalla Cassazione; tuttavia, i principi generali di buona fede, tutela minimale e non peggioratività della Direttiva confliggono con clausole che alterino in modo sproporzionato l’equilibrio contrattuale proteggendo in via esclusiva un soggetto più forte, in linea con la ratio di tutela che ispira anche l’interpretazione della Corte di Cassazione italiana.
Box Massime – Cass. Ord. n. 1226/2026
Nullità del patto di trasferimento del rischio:
“Il patto con cui, nel contratto di agenzia, si trasferisce in modo generalizzato all’agente il rischio dell’inadempimento dei clienti è nullo per frode alla legge”¹.Frode alla legge:
“Il patto che elude il divieto previsto dall’art. 1746 c.c., anche tramite acquisto e rivendita della merce, integra una frode alla legge ex art. 1344 c.c.”¹.Inefficacia delle contropartite economiche:
“Non rileva che l’agente percepisca un corrispettivo aggiuntivo: la legge vieta comunque la responsabilità oggettiva per fatti di terzi”¹.Retroattività della nullità:
“La nullità produce effetti retroattivi, con ripristino della situazione contrattuale e restituzione delle somme indebitamente percepite”¹.
Conclusioni
La Cass. Ord. n. 1226/2026:
Riafferma il principio secondo cui l’agente non può assumere in via generalizzata il rischio dell’inadempimento dei clienti¹;
Si colloca in linea con i principi comunitari della Direttiva 86/653/CEE e con la giurisprudenza CGUE, rafforzando la tutela dell’agente rispetto al minimo armonizzato europeo³⁵;
Conferma la funzione tipica dell’agente come promotore d’affari, distinguendola dal rischio imprenditoriale dei clienti²;
Integra e rafforza la giurisprudenza storica italiana sullo star del credere, limitandone l’applicazione a casi residuali e specifici⁰.
L’orientamento rappresenta un esempio paradigmatico di dialogo tra diritto nazionale e principi comunitari, con chiara rilevanza per operatori del diritto, giuristi e studiosi del diritto commerciale europeo.
Note
¹ Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 1226/2026, 20 gennaio 2026, www.studiocerbone.com
² Art. 1742 ss., c.c.; art. 1746 c.c.
³ Direttiva 86/653/CEE, 18 dicembre 1986, https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1986/653/oj/eng
⁴ Cass. n. 1359/1993; Cass. n. 5441/1999
⁵ Principi Direttiva 86/653/CEE: obblighi reciproci, provvigioni, informazioni e indennità di fine rapporto
⁰ Cass. n. 21994/2016
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