La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19936 depositata il 23 settembre 2020 intervenendo in tema di tassazione del contributo in conto impianti ha riaffermato che “se il contributo ricevuto “ex lege” 488/92 dalla società contribuente è stato erogato in funzione di un impiego consistente nell’acquisizione di beni ammortizzabili, esso conserva fiscalmente tale natura, anche se la sua percezione fosse avvenuta in maniera illecita, essendo decisivo ai fini della sua imponibilità secondo il principio di competenza, non già il modo in cui n’è avvenuta la percezione — che giustifica, semmai, ove essa avesse causa illecita, solo la sua tassabilità se non fosse tassato — ma la destinazione di esso all’acquisto di beni strumentali, in tale correlazione esternandosi propriamente il vincolo tra costi e ricavi di esercizio che è alla base della tassabilità dei proventi secondo il principio di competenza”
La vicenda ha riguardato una sas poi trasformata in società a responsabilità limitata a cui veniva notificato un avviso di accertamento. Il predetto atto veniva notificato anche ai soci. Avverso il predetto atto impositivo la società ed i soci proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale. I giudici di prime cure non accoglievano le doglianze dei ricorrenti. Avverso la decisione della CTP, i contribuente proponevano appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. Le parti soccombenti proponevano ricorso in cassazione fondato su dodici motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Gli Ermellini accolgono parzialmente ritenendo fondati il settimo, l’ottavo e il nono motivo del ricorso dei soci. Inoltre dichiarano estinto il giudizio nei confronti della per avere quest’ultima integralmente definito i carichi tributari oggetto del presente giudizio, dapprima mediante adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, successivamente mediante definizione ex art. 11 del d. l. n. 50 del 2017.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di determinazione del reddito d’impresa, sono contributi in conto capitale – e, quindi, sopravvenienze attive – quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibili, quelli destinati all’acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali” ed inoltre che “Tali contributi concorrono alla formazione del reddito di impresa nella stessa misura in cui il costo dei beni ammortizzabili cui fanno riferimento concorre a formare il reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibili.”
Pertanto, per i giudici del palazzaccio, il contributo in conto impianti ottenuto in modo illecito va sottoposta a tassazione in base al criterio di competenza, non perdendo la sua natura in caso di riqualificazione dello stesso quale provento illecito.
A conforto di tale conclusione la Suprema Corte evidenzia che “a norma dell’art. 14, comma 4 bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità“