Abstract

Il contributo esamina il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, nel quadro di coordinamento tra la disciplina nazionale e il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), soffermandosi sulle implicazioni derivanti dall’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e sui nuovi profili di responsabilità connessi al loro utilizzo. L’analisi ricostruisce, in particolare, il rapporto tra supervisione umana, obblighi di sicurezza e imputazione della responsabilità, verificando la compatibilità delle nuove disposizioni con i principi di legalità, determinatezza e colpevolezza propri della materia penale.

Particolare attenzione è dedicata alle disposizioni che incidono sul sistema sanzionatorio, alla responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ai meccanismi di tutela civilistica e processuale predisposti a fronte dei danni riconducibili all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Il contributo considera altresì il ruolo della documentazione tecnica, dei log e degli altri elementi conoscitivi relativi al funzionamento dei sistemi, nonché le ricadute probatorie derivanti dalla violazione degli obblighi posti a carico degli operatori.

L’indagine evidenzia, infine, come la crescente integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali imponga di verificare la tenuta delle categorie tradizionali dell’imputazione giuridica, senza ricorrere a forme di automatismo nell’attribuzione della responsabilità. In questa prospettiva, il contributo propone una lettura sistematica del rapporto tra AI Act, disciplina nazionale e principi generali dell’ordinamento, con particolare riguardo alla centralità della supervisione umana, alla gestione del rischio tecnologico e alla tutela effettiva dei diritti fondamentali.

Parole chiave: intelligenza artificiale; AI Act; d.lgs. n. 160/2026; responsabilità penale; responsabilità degli enti; d.lgs. n. 231/2001; supervisione umana; sistemi ad alto rischio; prova; responsabilità civile; sicurezza tecnologica.

Sommario: 1. Premessa. Il d.lgs. n. 160/2026 nel sistema europeo della disciplina dell’intelligenza artificiale. — 2. L’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia: funzione strumentale e controllo umano. — 3. Dati biometrici, identificazione remota e riconoscimento facciale: delimitazione dell’uso e garanzie procedimentali. — 4. L’art. 437-bis c.p.: struttura della fattispecie e criteri di imputazione soggettiva. — 5. L’estensione della responsabilità degli enti: l’art. 25-vicies d.lgs. n. 231/2001. — 6. L’accesso alle prove e la presunzione del nesso causale nella responsabilità civile. — 7. L’impatto sull’organizzazione del lavoro, sulle professioni e sulla giustizia — 8. Considerazioni conclusive. Il fattore umano tra supervisione, organizzazione e responsabilità.

1. Premessa. Il d.lgs. n. 160/2026 nel sistema europeo della disciplina dell’intelligenza artificiale

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 si inserisce nel processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, recante la disciplina armonizzata dell’intelligenza artificiale. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026, interviene in un ambito circoscritto ma di particolare rilievo: l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e le conseguenze civili e penali derivanti dalla realizzazione e dall’impiego illecito dei medesimi sistemi. 

La collocazione sistematica del decreto deve essere chiarita sin dall’inizio. Il regolamento (UE) 2024/1689 è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri; non si tratta, pertanto, di una disciplina suscettibile di essere «recepita» nel senso proprio delle direttive. Il compito del legislatore nazionale consiste, piuttosto, nell’adattare l’ordinamento interno agli spazi lasciati alla disciplina statale dal regolamento e nell’introdurre le disposizioni necessarie a renderne effettiva l’applicazione.

Lo stesso decreto definisce il proprio intervento come «adeguamento» della normativa nazionale alle disposizioni dell’AI Act. Per quanto riguarda l’attività di polizia, l’art. 1 stabilisce che l’utilizzo dei sistemi di IA da parte degli organi, uffici e comandi delle Forze di polizia avvenga in coerenza con il regolamento europeo e con la legge 23 settembre 2025, n. 132, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, non discriminazione, sorveglianza umana e trasparenza. La disposizione precisa inoltre che il Titolo I non comporta nuovi obblighi rispetto a quelli già previsti dal regolamento europeo per i sistemi e i modelli di IA utilizzati nelle attività e per le finalità di polizia. 

Quest’ultimo inciso è di particolare importanza. Esso impedisce di leggere il Titolo I come una disciplina nazionale autonoma e parallela rispetto all’AI Act. Il legislatore italiano interviene soprattutto sul terreno delle modalità di utilizzazione dei sistemi nelle attività di polizia, dell’organizzazione dei procedimenti, della protezione dei dati e delle garanzie connesse agli impieghi più invasivi.

La disciplina assume così una struttura multilivello. Alla normativa europea, direttamente applicabile, si affiancano la legge nazionale sull’intelligenza artificiale, il d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, in materia di trattamento dei dati personali per finalità di polizia, e le disposizioni del nuovo decreto relative alla responsabilità penale, alla responsabilità degli enti e alla tutela risarcitoria.

Non è quindi tanto la tecnologia, considerata in sé, a costituire l’oggetto immediato della nuova disciplina, quanto l’organizzazione giuridica del suo impiego. Il legislatore interviene sui soggetti che utilizzano i sistemi, sulle condizioni dell’utilizzazione, sui meccanismi di controllo e, soprattutto, sulla possibilità di ricondurre a soggetti determinati le conseguenze di un uso non conforme alle regole.

In questa prospettiva, il fattore umano rappresenta il filo conduttore dell’intervento normativo. L’algoritmo produce un risultato; la decisione giuridicamente rilevante continua, tuttavia, a essere riferibile al soggetto che dispone del potere di utilizzarlo, valutarlo e, nei casi previsti, correggerlo o impedirne l’impiego.

2. L’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia: funzione strumentale e controllo umano

L’art. 3 del decreto detta i principi fondamentali per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’addestramento, l’adozione, l’applicazione, la convalida e l’utilizzo dei sistemi e dei modelli di IA destinati alle attività di polizia. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e dal diritto dell’Unione, secondo un approccio antropocentrico, proporzionato e fondato sul rischio. 

La disposizione attribuisce inoltre ai sistemi e ai relativi output una funzione espressamente «strumentale e di supporto» alle attività di polizia. Il dato lessicale non è irrilevante. La norma non configura l’elaborazione algoritmica come una decisione autonoma, ma come uno strumento destinato a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività dell’amministrazione.

La conseguenza è particolarmente evidente con riferimento agli atti e ai provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati. L’art. 3, comma 4, richiede adeguate forme di revisione umana qualificata dei risultati delle elaborazioni automatiche prima del loro impiego. La revisione deve essere effettuata da personale individuato secondo le procedure interne delle singole Forze di polizia e deve essere documentata in modo da garantirne la tracciabilità. 

Per i sistemi di IA ad alto rischio, il successivo comma 5 impone che la sorveglianza umana sia effettiva e conforme all’art. 14 dell’AI Act e che il personale preposto disponga delle necessarie competenze e della formazione necessaria a prevenire e ridurre i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali. 

L’impostazione è coerente con la struttura dell’art. 14 del regolamento europeo. Quest’ultimo non richiede una presenza umana meramente formale, ma esige che i sistemi ad alto rischio siano progettati e sviluppati in modo da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il loro utilizzo. Le misure di supervisione devono essere commisurate ai rischi, al grado di autonomia del sistema e al contesto di impiego. 

Da ciò non deriva, tuttavia, che ogni errore prodotto dal sistema possa essere imputato all’operatore umano. Una simile conclusione trasformerebbe il dovere di supervisione in una forma di responsabilità oggettiva incompatibile con i principi generali dell’imputazione giuridica.

La questione deve essere posta diversamente. Occorre individuare quale fosse, in concreto, il compito affidato alla persona incaricata della supervisione, quali informazioni fossero disponibili, quali possibilità di intervento fossero effettivamente riconosciute e se l’operatore abbia violato un obbligo specifico di controllo. Soltanto in presenza di tali presupposti può porsi un problema di responsabilità individuale.

È significativo, sotto questo profilo, che l’AI Act colleghi la supervisione umana anche alla prevenzione o riduzione dei rischi e che il decreto nazionale richieda competenza e formazione del personale. La supervisione non è dunque concepita come un controllo successivo meramente documentale, ma come una funzione inserita nella concreta organizzazione dell’attività.

Lo stesso decreto dedica una disposizione specifica alla formazione. L’art. 6 disciplina corsi relativi all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia, con attenzione anche ai limiti e agli errori dei sistemi e alla capacità di valutarne criticamente gli output. La formazione diviene così parte integrante del sistema di garanzie e non un elemento meramente organizzativo. 

Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dalla disciplina degli spazi di sperimentazione normativa. L’art. 5 individua una specifica base giuridica per il trattamento dei dati personali nell’ambito degli spazi di sperimentazione dell’IA destinati alle attività di polizia e collega tale sperimentazione alle condizioni stabilite dall’art. 59 dell’AI Act. La disposizione prevede inoltre il coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali quando la sperimentazione comporti trattamento di dati personali e demanda a un successivo regolamento la definizione delle modalità di coordinamento tra lo spazio di sperimentazione previsto dal regolamento europeo e le attività disciplinate dal decreto. 

La tecnica legislativa è, anche in questo caso, significativa: il legislatore non presume che la sperimentazione costituisca una zona sottratta alle regole, ma la colloca all’interno di un procedimento nel quale la necessità del trattamento, la tutela dei diritti fondamentali e il controllo dell’autorità competente restano elementi essenziali.

3. Dati biometrici, identificazione remota e riconoscimento facciale: delimitazione dell’uso e garanzie procedimentali

Uno dei settori nei quali il rapporto tra tecnologia e tutela dei diritti fondamentali emerge con maggiore evidenza è quello dei dati biometrici.

L’art. 7 del decreto disciplina l’etichettatura, il filtraggio e la categorizzazione dei set di dati biometrici acquisiti legittimamente nell’ambito dell’attività di polizia. La disposizione consente tali attività a condizione, tra l’altro, che non siano finalizzate a inferire o dedurre le caratteristiche personali indicate dall’art. 5, par. 1, lett. g), dell’AI Act, che siano funzionali ad attività di comparazione o ricerca o ad altre attività di polizia e che non costituiscano l’unico fondamento di decisioni produttive di effetti giuridici nei confronti delle persone fisiche. 

La previsione merita attenzione perché dimostra come il legislatore nazionale non abbia adottato un divieto indistinto dell’uso dei dati biometrici nell’attività di polizia. Il punto di equilibrio viene individuato nella finalità concreta del trattamento e nel divieto di utilizzare il risultato algoritmico quale unico fondamento di una decisione produttiva di effetti giuridici.

Più complessa è la disciplina dell’identificazione biometrica remota in tempo reale.

L’art. 5, par. 1, lett. h), dell’AI Act ammette tale forma di utilizzazione, negli spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto, soltanto nei casi tassativamente indicati dal regolamento e nella misura in cui l’utilizzo sia strettamente necessario. Tra questi rientrano la ricerca mirata di specifiche vittime e di persone scomparse, la prevenzione di determinate minacce gravi e imminenti e la localizzazione o identificazione di persone sospettate di determinati reati, purché ricorrano le condizioni previste dal regolamento. 

Il legislatore italiano ha esercitato lo spazio di disciplina nazionale previsto dall’AI Act con una scelta particolarmente restrittiva per quanto riguarda le finalità di prevenzione. L’art. 8 del d.lgs. n. 160/2026 ammette infatti l’utilizzo da parte delle Forze di polizia per la prevenzione contemplata dall’art. 5, par. 1, lett. h), punto ii), dell’AI Act e, inoltre, per la ricerca di persone scomparse e di specifiche vittime dei reati indicati dalla disposizione europea. 

La norma nazionale stabilisce che l’utilizzazione sia circoscritta alla conferma dell’identità delle persone specificamente interessate oppure alla ricerca mirata di persone specificamente individuate o individuabili. La banca dati di riferimento deve essere predisposta per ciascun utilizzo e contenere esclusivamente i dati pertinenti alla specifica finalità; i dati devono essere cancellati al termine della validità dell’autorizzazione. È inoltre vietato l’utilizzo di banche dati biometriche alimentate, anche solo in parte, mediante tecniche di scraping non mirato o costituite in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali. 

Il decreto introduce poi un controllo giudiziario particolarmente puntuale.

Per le ipotesi disciplinate dall’art. 8, la richiesta proviene dai soggetti indicati dalla disposizione e l’autorizzazione è affidata al procuratore della Repubblica secondo il procedimento previsto dal decreto. Diversa è la disciplina introdotta dall’art. 359-ter c.p.p., che riguarda specifiche esigenze di identificazione o localizzazione nell’ambito del procedimento penale e attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di autorizzazione. 

L’art. 359-ter c.p.p. prevede, in particolare, l’utilizzabilità della tecnologia per confermare l’identificazione di una persona nei confronti della quale vi siano sufficienti indizi della commissione di determinati delitti indicati dalla disposizione, ovvero per la ricerca mirata e la localizzazione di una persona indiziata dei medesimi delitti. Una disciplina specifica riguarda anche la ricerca del latitante e la ricerca mirata di determinate vittime. 

L’autorizzazione del giudice deve delimitare l’area geografica, indicare le persone specificamente ricercate e determinare il tempo di utilizzazione, che non può eccedere quindici giorni, salvo proroga per periodi successivi della medesima durata. Il decreto disciplina inoltre un procedimento d’urgenza con successiva convalida giudiziale. 

Particolarmente significativa è la conseguenza prevista dal comma 8 dell’art. 359-ter c.p.p.: i risultati del sistema non possono essere utilizzati quando il sistema sia stato impiegato fuori dai casi consentiti dalla legge oppure non siano state rispettate le disposizioni relative all’autorizzazione. In tali casi, i dati personali, i risultati e gli output acquisiti e prodotti devono essere cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato. 

La disposizione consente di cogliere un principio che assume rilievo generale: l’affidabilità tecnica dell’output non è sufficiente a renderne legittimo l’impiego processuale. Il problema della validità del risultato algoritmico e quello della legittimità del procedimento attraverso il quale esso è stato ottenuto rimangono distinti.

4. L’art. 437-bis c.p.: struttura della fattispecie e criteri di imputazione soggettiva

Il Titolo II introduce una disciplina penale specifica attraverso l’art. 12 del decreto, che inserisce nel codice penale l’art. 437-bis, rubricato «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi». 

La disposizione presenta una struttura articolata e deve essere analizzata distinguendo le diverse condotte contemplate.

Il primo comma incrimina l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l’addestramento, la produzione e l’immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, quando tali misure siano idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi. La medesima disposizione contempla l’omessa adozione di misure di sorveglianza umana. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni quando dalle omissioni derivi pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale; se deriva pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è aumentata, passando alla reclusione da due a otto anni. 

La fattispecie è, pertanto, costruita come reato di pericolo. L’evento richiesto dalla norma non è il danno alla vita o all’incolumità, ma la concreta situazione di pericolo descritta dal legislatore.

La struttura del reato rende centrale l’accertamento del rapporto tra la violazione dell’obbligo e la situazione di pericolo. Non è sufficiente dimostrare che una determinata misura di sicurezza non sia stata adottata; occorre accertare che proprio da tale omissione sia derivato il pericolo richiesto dalla fattispecie.

Il secondo comma disciplina una condotta diversa: l’alterazione di sistemi di IA ad alto rischio, fuori dai casi previsti dal primo comma, quando dall’alterazione derivi un pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale. Anche in questo caso la pena aumenta qualora derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato. 

La norma introduce dunque due distinti nuclei di tutela: il primo riguarda la mancata predisposizione di misure di sicurezza e di sorveglianza; il secondo riguarda l’alterazione del sistema.

Particolare attenzione merita il comma 3, secondo cui, se taluno dei fatti previsti dal primo comma è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto. La formulazione legislativa impedisce di assimilare il semplice errore dell’operatore alla responsabilità penale. La colpa grave costituisce una specifica forma di imputazione soggettiva, che dovrà essere accertata alla luce delle regole generali in materia di colpa e della concreta posizione ricoperta dall’agente. 

È quindi improprio parlare, in termini generali, di una «colpa algoritmica» come se il decreto avesse creato una nuova categoria dogmatica. La norma non attribuisce autonoma rilevanza penale all’errore della macchina; individua piuttosto determinate condotte umane — omissive o commissive — e collega a esse la responsabilità quando ricorrano gli ulteriori elementi previsti dalla fattispecie.

Ancora più significativa è la disposizione dell’ultimo comma. L’utilizzatore professionale di sistemi di IA ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma quando dalla condotta derivi il pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale ovvero per la sicurezza dello Stato. 

La norma utilizza espressamente il requisito dell’intenzionalità. Anche per questa ragione non è corretto ricondurre indistintamente ogni omissione di supervisione a una forma di responsabilità colposa. Il legislatore distingue, infatti, la fattispecie generale, per la quale prevede anche una disciplina della colpa grave, dall’ipotesi specifica riferita all’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza.

La novità della disciplina penale risiede, dunque, nella tipizzazione di specifici obblighi di sicurezza e di supervisione la cui violazione, in presenza del pericolo richiesto dalla norma e dell’elemento soggettivo previsto, può assumere rilevanza penale.

Non si tratta di una responsabilità oggettiva derivante dal funzionamento inesatto di un sistema di IA. Il sistema tecnologico rimane l’oggetto materiale della condotta; il soggetto penalmente responsabile resta la persona fisica cui l’ordinamento riconduce la violazione dell’obbligo.

5. L’estensione della responsabilità degli enti: l’art. 25-vicies d.lgs. n. 231/2001

Il decreto interviene anche sul d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserendo, dopo l’art. 25-undevicies, il nuovo art. 25-vicies, rubricato «Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale». 

La disposizione collega la responsabilità dell’ente a due fattispecie penali determinate.

Per il delitto di cui all’art. 437-bis c.p. è prevista una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote. Per il delitto di cui all’art. 612-quater c.p. la sanzione è compresa tra duecento e settecento quote. Nei due casi si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. n. 231/2001. 

La disposizione conferma un dato sistematico essenziale: la responsabilità dell’ente non deriva direttamente dalla violazione dell’AI Act. Il meccanismo rimane quello proprio del d.lgs. n. 231/2001 e presuppone la commissione di uno dei reati espressamente inseriti nel catalogo dei reati presupposto.

Ne consegue che non sarebbe corretto sostenere che ogni violazione degli obblighi relativi ai sistemi di IA possa determinare automaticamente la responsabilità dell’ente. Il fatto deve innanzitutto integrare una delle fattispecie penali richiamate dall’art. 25-vicies; solo successivamente potranno operare i criteri propri della responsabilità amministrativa dell’ente dipendente da reato.

L’innovazione ha comunque una ricaduta organizzativa significativa. Le imprese che impiegano sistemi di IA rilevanti ai fini delle fattispecie richiamate dovranno interrogarsi sull’adeguatezza dei propri sistemi di prevenzione del rischio-reato.

Non si tratta, tuttavia, di introdurre un modello organizzativo autonomo denominato «AI compliance». Più correttamente, la gestione dei sistemi di IA dovrà essere ricondotta, quando rilevante, all’interno del sistema di controllo e prevenzione già disciplinato dal d.lgs. n. 231/2001.

La mappatura dei sistemi utilizzati, la definizione delle responsabilità, la gestione degli accessi, la tracciabilità delle operazioni, la formazione degli operatori e la predisposizione di procedure per la supervisione e l’intervento umano possono assumere rilievo nell’ambito di tale attività organizzativa. La loro concreta rilevanza dovrà però essere valutata in rapporto ai rischi-reato effettivamente presenti nell’organizzazione e alle caratteristiche delle attività svolte.

In questo senso, l’art. 25-vicies non introduce una responsabilità dell’ente per l’intelligenza artificiale in quanto tale, ma rende penalmente rilevante, anche sul piano della responsabilità dell’organizzazione, la corretta gestione di determinati rischi connessi all’impiego di sistemi di IA.

6. L’accesso alle prove e la presunzione del nesso causale nella responsabilità civile

Il Capo II del Titolo II contiene le disposizioni probabilmente più innovative sul piano processuale civile.

L’art. 16 individua anzitutto l’ambito di applicazione. Le disposizioni sull’accesso alle prove si applicano alle azioni di risarcimento, contrattuali ed extracontrattuali, del danno cagionato nell’utilizzo di un sistema di IA. Gli artt. 18 e 19 si applicano, invece, quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689. Il legislatore mantiene inoltre ferme le disposizioni dell’art. 82 GDPR e della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853. 

La precisazione è importante perché delimita la portata delle nuove regole. L’art. 17 ha un ambito più ampio rispetto agli artt. 18 e 19: il primo riguarda le azioni risarcitorie derivanti dall’utilizzo di un sistema di IA; le disposizioni successive operano invece quando il danno sia riconducibile alla violazione di obblighi dell’AI Act.

L’art. 17 disciplina l’accesso alle prove.

Il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, può ordinare alla controparte o al terzo che ne dispone l’esibizione di elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema, quando l’istante presenti fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema e il danno lamentato. 

La disposizione indica espressamente tra gli elementi suscettibili di esibizione i registri previsti dall’art. 12 AI Act, la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 9, le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica prevista dall’art. 11 e quelle relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all’art. 14. 

La disciplina non configura, quindi, una discovery generale e indiscriminata. L’accesso è subordinato a una soglia di verosimiglianza della domanda e deve essere limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla controversia.

Il legislatore ha inoltre previsto un espresso bilanciamento con la tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate. Il giudice deve adottare le misure necessarie a proteggerli e l’art. 121-ter del codice della proprietà industriale trova applicazione. 

Particolarmente incisiva è la disciplina dell’inadempimento dell’ordine di esibizione. In caso di mancata esecuzione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; quando l’inadempimento riguarda la documentazione indicata dal comma 2 dell’art. 17, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante. Per il terzo è prevista una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro. 

Il legislatore interviene così su una delle principali difficoltà probatorie delle controversie relative ai sistemi di IA: la concentrazione delle informazioni tecniche nella disponibilità del produttore, del fornitore o dell’utilizzatore professionale.

Il problema non è soltanto quello della complessità del software. La difficoltà probatoria deriva anche dal fatto che elementi decisivi per la ricostruzione del funzionamento del sistema — registri, documentazione tecnica, gestione del rischio, informazioni sulla supervisione — possono essere materialmente detenuti da un soggetto diverso dal danneggiato.

L’art. 17 non elimina questa asimmetria, ma introduce uno strumento specifico per ridurla.

Ancora più rilevante è l’art. 18, rubricato «Presunzione del nesso di causalità». La disposizione stabilisce che, quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria. 

La formulazione merita di essere mantenuta nella sua esatta portata.

Non è prevista una presunzione generale di responsabilità per i danni provocati dall’intelligenza artificiale. La presunzione non opera neppure per il solo fatto che il sistema appartenga alla categoria dei sistemi ad alto rischio. È necessario che il danno derivi dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento europeo.

La regola incide, pertanto, sulla distribuzione dell’onere probatorio relativo al rapporto causale tra violazione e danno. Una volta integrati i presupposti della disposizione, il nesso è assistito da una presunzione relativa e può essere contestato mediante prova contraria.

La scelta legislativa assume particolare rilievo se posta in rapporto con l’art. 17. Le due disposizioni operano su piani differenti ma complementari: la prima agevola l’accesso agli elementi tecnici necessari alla ricostruzione del funzionamento del sistema; la seconda modifica, nel perimetro previsto dall’art. 16, il regime probatorio del nesso causale.

L’art. 19 completa il quadro stabilendo che la conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, anche quando sia stata certificata secondo le procedure previste dal regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto, ferma la normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853. 

Anche questa disposizione deve essere letta con cautela. La conformità regolatoria costituisce certamente un elemento rilevante nella valutazione complessiva della vicenda, ma il legislatore esclude che essa possa operare, da sola, come causa automatica di esonero dalla responsabilità.

Il coordinamento con la direttiva (UE) 2024/2853 assume particolare rilievo. La nuova disciplina europea della responsabilità per danno da prodotti difettosi comprende espressamente il software e i sistemi di intelligenza artificiale e interviene proprio sulle difficoltà probatorie che caratterizzano le controversie relative alle nuove tecnologie. 

Il d.lgs. n. 160/2026 non sostituisce, pertanto, il sistema generale della responsabilità civile con una disciplina unica dell’IA. Introduce piuttosto strumenti processuali specifici che dovranno coordinarsi con il GDPR, con la disciplina nazionale della responsabilità e, a regime, con quella derivante dal recepimento della direttiva europea sui prodotti difettosi.

7. L’impatto sull’organizzazione del lavoro, sulle professioni e sulla giustizia

Le ricadute della disciplina sull’intelligenza artificiale non si esauriscono nel rapporto tra produttore, utilizzatore e soggetto danneggiato, ma investono direttamente l’organizzazione del lavoro e l’esercizio delle attività professionali. L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi e decisionali tende, infatti, a modificare la distribuzione delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità all’interno delle organizzazioni. L’automazione di singole attività non determina necessariamente una corrispondente automatizzazione della responsabilità: là dove l’ordinamento conserva un presidio umano sul processo decisionale, il professionista e il lavoratore chiamati a utilizzare il sistema rimangono titolari di specifici doveri di controllo, verifica e intervento.

La questione assume particolare rilievo quando l’output del sistema incide su decisioni suscettibili di produrre conseguenze giuridicamente rilevanti. In tali ipotesi, la competenza richiesta all’operatore non coincide con la mera capacità di utilizzare lo strumento, ma comprende la capacità di comprenderne limiti, condizioni di impiego e possibili margini di errore. Ne deriva una progressiva trasformazione del contenuto delle competenze professionali: alla conoscenza della disciplina sostanziale e procedimentale si affianca la necessità di comprendere, almeno nei limiti funzionali all’attività esercitata, le caratteristiche del sistema utilizzato, la qualità dei dati, le condizioni di affidabilità dell’output e le modalità attraverso le quali esercitare un controllo effettivo.

Il fenomeno interessa anche le professioni giuridiche. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la ricerca normativa e giurisprudenziale, l’analisi documentale, la classificazione degli atti o la predisposizione di bozze non elimina la responsabilità del professionista per l’attività che egli compie o sottoscrive. Al contrario, quanto maggiore è l’affidamento riposto nello strumento, tanto più rilevante diviene la verifica dell’output prima del suo impiego nell’attività professionale. La responsabilità, pertanto, non può essere trasferita alla macchina: l’errore generato dal sistema può costituire un elemento della vicenda, ma la sua rilevanza giuridica deve essere ricostruita alla luce dei doveri concretamente gravanti sul soggetto che ha adottato, utilizzato o validato il risultato.

Un analogo problema si pone nell’amministrazione della giustizia. L’intelligenza artificiale può offrire strumenti utili per la gestione dei flussi documentali, la ricerca di precedenti, l’analisi di grandi quantità di dati e l’organizzazione degli uffici, ma l’utilità dello strumento non coincide con la possibilità di affidare ad esso la decisione. La distinzione tra attività di supporto e attività decisoria assume, pertanto, rilievo centrale. Quanto più l’utilizzo dell’IA si avvicina al nucleo della funzione giurisdizionale o incide sull’esercizio di poteri pubblici, tanto più stringenti diventano le esigenze di trasparenza, controllabilità, tracciabilità e responsabilità umana.

Sotto questo profilo, la supervisione umana non dovrebbe essere intesa come una clausola meramente organizzativa. Essa costituisce una garanzia sostanziale soltanto quando il soggetto preposto al controllo disponga delle competenze, delle informazioni e dei poteri necessari per contestare l’output del sistema e, ove necessario, per discostarsene. Una supervisione puramente formale, esercitata da un operatore privo della possibilità concreta di verificare o correggere il risultato algoritmico, rischierebbe infatti di trasformare il controllo umano in una semplice ratifica ex post di una decisione già sostanzialmente assunta dal sistema.

Ne deriva una conseguenza di ordine generale: la diffusione dell’intelligenza artificiale non determina tanto una sostituzione delle responsabilità umane quanto una loro redistribuzione lungo la filiera tecnologica. Produttori, fornitori, datori di lavoro, amministratori, professionisti e utilizzatori possono essere chiamati a svolgere funzioni differenti, ma complementari, nella prevenzione del rischio e nel controllo dell’impiego dei sistemi. La questione centrale diviene allora quella della chiara individuazione dei rispettivi obblighi, evitando sia l’illusione di una responsabilità della macchina, priva di autonoma soggettività giuridica, sia l’opposto rischio di concentrare sull’ultimo utilizzatore conseguenze che dipendono da scelte progettuali, organizzative o tecniche assunte altrove.

Per il diritto del lavoro, per le professioni e per la giustizia, la sfida non consiste dunque nell’accettare o nel rifiutare l’intelligenza artificiale in quanto tale, ma nel definire condizioni di utilizzo nelle quali l’efficienza tecnologica rimanga compatibile con la responsabilità personale, la professionalità dell’operatore e la tutela dei diritti. È precisamente su questo terreno che la supervisione umana acquista una funzione propriamente giuridica: non come residuo di una concezione antropocentrica della tecnica, ma come criterio di imputazione, controllo e garanzia.

8. Considerazioni conclusive. Il fattore umano tra supervisione, organizzazione e responsabilità

La lettura complessiva del d.lgs. n. 160/2026 restituisce un quadro meno radicale, ma anche più interessante, di quello che potrebbe emergere da una prima lettura centrata sulla sola novità tecnologica.

Il legislatore non costruisce una responsabilità generale per l’errore dell’intelligenza artificiale e non attribuisce al sistema algoritmico una posizione autonoma nel rapporto di imputazione. Il punto di riferimento rimane il comportamento dei soggetti che progettano, sviluppano, immettono sul mercato, utilizzano e sottopongono a supervisione i sistemi.

Questa impostazione emerge con particolare chiarezza nel Titolo I. L’IA viene definita come strumento di supporto all’attività di polizia; i suoi risultati devono essere sottoposti, nei casi previsti, a revisione umana qualificata; per i sistemi ad alto rischio la sorveglianza deve essere effettiva e deve essere assicurata da personale competente e formato. 

La centralità del fattore umano non significa, tuttavia, che l’operatore debba essere considerato un garante assoluto dell’esattezza dell’output algoritmico. Una simile lettura finirebbe per trasferire sul singolo utilizzatore rischi che possono dipendere dalla progettazione, dai dati di addestramento, dalla qualità del sistema o da fattori estranei alla sua concreta sfera di controllo.

Il problema giuridico consiste piuttosto nell’individuazione degli obblighi concretamente gravanti sul soggetto e nella verifica della loro violazione.

La stessa logica caratterizza l’art. 437-bis c.p. La norma non incrimina il semplice malfunzionamento del sistema, ma determinate omissioni e determinate condotte di alterazione quando da esse derivi il pericolo richiesto dalla fattispecie. La previsione della colpa grave per i fatti del primo comma e, separatamente, dell’omissione intenzionale dell’utilizzatore professionale conferma la necessità di una precisa ricostruzione dell’elemento soggettivo. 

Sul piano della responsabilità degli enti, il nuovo art. 25-vicies d.lgs. n. 231/2001 rafforza ulteriormente questa impostazione. La responsabilità dell’organizzazione non deriva dalla mera violazione dell’AI Act, ma dalla commissione dei reati presupposto espressamente indicati dal legislatore. 

Il settore civile presenta invece una diversa direttrice di sviluppo. Qui il legislatore interviene soprattutto sulla prova. L’art. 17 cerca di ridurre l’asimmetria informativa mediante l’ordine di esibizione della documentazione relativa al sistema; l’art. 18 introduce, in presenza della violazione di obblighi dell’AI Act, una presunzione relativa del nesso causale; l’art. 19 impedisce che la conformità al regolamento europeo possa tradursi automaticamente in un esonero dalla responsabilità. 

La scelta appare coerente con la particolare struttura delle controversie in materia di intelligenza artificiale. Il danneggiato può trovarsi nella condizione di dover dimostrare il funzionamento di un sistema rispetto al quale non dispone delle informazioni necessarie. La difficoltà non è quindi soltanto tecnica: è anche una difficoltà di accesso alla prova.

Il legislatore ha cercato di intervenire su questo squilibrio senza introdurre una responsabilità automatica del produttore o dell’utilizzatore. La presunzione causale resta infatti subordinata al presupposto della violazione di obblighi dell’AI Act e ammette prova contraria.

In questo quadro, la formula della «colpa algoritmica» può avere un valore descrittivo, ma non sembra ancora possedere una precisa autonomia dogmatica. Più prudente è parlare di una progressiva specificazione degli obblighi di sicurezza, supervisione e organizzazione connessi all’impiego di sistemi di IA.

È probabilmente su questo terreno che si svilupperà la successiva riflessione dottrinale. Non sarà necessario costruire una nuova categoria di responsabilità soltanto perché il comportamento umano è mediato da un sistema algoritmico. Sarà invece necessario adattare le categorie esistenti alle caratteristiche di una tecnologia nella quale la decisione può essere preceduta da una pluralità di passaggi tecnici difficilmente percepibili dall’utilizzatore finale.

La questione centrale diventa allora quella della distribuzione delle responsabilità lungo la filiera tecnologica.

Chi progetta un sistema ad alto rischio assume obblighi diversi da chi lo immette sul mercato; il fornitore non coincide necessariamente con il deployer; l’utilizzatore professionale può avere poteri di controllo diversi da quelli del produttore; l’operatore incaricato della supervisione può trovarsi in una posizione ancora differente.

Una disciplina realmente efficace dell’intelligenza artificiale non può prescindere da questa differenziazione. La complessità tecnica del sistema non deve tradursi né in una responsabilità indistinta di tutti i soggetti coinvolti né, all’opposto, in una dissoluzione della responsabilità nella complessità tecnologica.

Il merito principale del d.lgs. n. 160/2026 può essere individuato proprio nell’avere mantenuto il problema entro categorie giuridiche riconoscibili: obblighi di sicurezza, supervisione, formazione, tracciabilità, imputazione soggettiva, responsabilità dell’ente, accesso alla prova e causalità.

La novità non consiste, dunque, nella sostituzione delle categorie tradizionali con una autonoma «responsabilità algoritmica». Consiste nel loro adattamento a un contesto nel quale una parte sempre più rilevante della decisione è preceduta da processi tecnici che l’ordinamento deve rendere conoscibili, controllabili e, soprattutto, giuridicamente imputabili.

In definitiva, il fattore umano rimane il punto di chiusura del sistema. Non perché l’essere umano debba necessariamente prevalere sull’algoritmo in ogni passaggio decisionale, ma perché l’ordinamento continua a richiedere che l’uso della tecnologia sia inserito entro una struttura di poteri, doveri e responsabilità riconducibili a soggetti determinati.

È questo, più che la costruzione di una nuova categoria dogmatica, il dato destinato a incidere sulla futura elaborazione in materia di responsabilità da intelligenza artificiale.