La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15697 depositata il 22 aprile 2025, intervenendo in tema di infortunio e mancato adempimento della formazione sui rischi sul luogo di lavoro del dipendente, ha ribadito il principio secondo cui “L’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori, è uno dei principali gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro (Sez. 4, n. 41707 del 23 settembre 2004, Bonari, Rv. 230257; Sez. 4, n. 6486 del 3 marzo 1995, Grassi, Rv. 201706). Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte (Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T., Rv. 274042- 01; Sez. 4, n. 45808 del 27 giugno 2017, Catrambone ed altro, Rv. 271079). È, infatti, tramite l’adempimento di tale obbligo che il datore di lavoro rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti (Sez. 4, n. 11112 del 29 novembre 2011, P.C. in proc. Bortoli, Rv. 252729). Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento, ovvero laddove sia accertato che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo (ex multis, Sez. Un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, Rv. 222138).”
La vicenda scaturisce dall’infortunio sul lavoro di un dipendente di una società. Il legale rappresentante della società datrice di lavoro veniva condannato dal Tribunale. La condanna veniva confermata dalla Corte di appello. L’addebito di colpa nei confronti dell’imputato è stato individuato nella imprudenza, negligenza e imperizia e violazione degli artt. 18 comma 1 lett. f), 37 comma 1 e 169 comma 1 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per aver omesso di formare adeguatamente il lavoratore e di impartirgli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali. L’imputato, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini ribadiscono che “la posizione di garanzia in tema di debito di sicurezza antinfortunistica deve essere riferita anche solo alla assunzione della carica di legale rappresentante della società alle cui dipendenze è posto il lavoratore e su cui i terzi fanno affidamento. Tale interpretazione è confortata dalla lettura degli artt. 2 e 299 D.Lgs. 81/2008 che definiscono la qualifica di datore di lavoro e perimetrano l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche di coloro che rivestono tale qualifica, oltre che quella di dirigente e preposto: il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro, il quale riveste la posizione di garanzia. Correlativamente l’art. 299 D.Lgs. 81/2008, nel definire l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, stabilisce che la posizione di garanzia relativa al datore di lavoro grava altresì su colui che, pur sprovvisto di formale investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti al soggetto definito dall’art. 2. La norma nell’estendere gli obblighi di garanzia a coloro ai quali di fatto svolgono le mansioni tipiche delle figure di cui si è detto, non esclude la corresponsabilità di coloro i quali sono titolari formali della qualifica. Permane, dunque, in capo al titolare del rapporto di lavoro la posizione di garanzia, a meno che questi non abbia investito tramite delega altri soggetti delle funzioni prevenzionistiche (Sez. 4. n. 2157 del 23/21/2021, dep 2002, Beccalini, Rv 282568). Alla luce di tali considerazioni devono essere ribaditi i precedenti di legittimità che hanno affermato come la responsabilità dell’amministratore di società in ragione della posizione assegnatagli dall’ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia apparente (Sez. 4 n. 30167 del 06/04/2023, Di Rosa, Rv 284828; Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181-01).”
Per il Supremo consesso “Le nozioni di informazione, formazione e addestramento sono definite nel D.Lgs. n. 81/08 all’art. 2, lettere aa), bb) e cc) dove si legge che:
- la “formazione” è il “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”;
- l'”informazione” è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”;
- l'”addestramento” è il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”. L’art. 37 Lgs. n. 81/08 nei primi tre commi disciplina i contenuti e le modalità della formazione e dell’informazione e stabilisce al quarto comma che debbano avvenire -unitamente all’addestramento specifico “ove previsto” – “in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose”. “