La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 18892 depositata il 10 luglio 2024, intervenendo in tema di reintegra a seguito di illegittimo licenziamento, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… qualora nelle more vi sia stata sostituzione con altro lavoratore o sia stato soppresso il posto prima occupato, il lavoratore di cui è stata accertata l’illegittimità del licenziamento deve essere nel primo caso ricollocato nel posto e nelle mansioni precedentemente occupate, mentre, nel secondo può essere adibito a mansioni equivalenti purché sempre nella stessa sede di lavoro; tale regola può essere derogata solo per la dimostrata impossibilità, dovuta a insussistenza di posti comportanti l’espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti, di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede, incombendo sul datore di lavoro l’onere di provare tali circostanze …” (sentenza n. 12123/2002)
La vicenda ha riguardato il dipendente di una società per azione, a cui era stato comunicato un provvedimento di trasferimento a seguito del provvedimento di reintegra disposta dopo la declaratoria di illegittimità del licenziamento precedentemente irrogatogli. Il lavoratore impugnava il suddetto provvedimento di trasferimento. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, dichiarava l’illegittimità del provvedimento datoriale di trasferimento del lavoratore. Avverso tale decisione la datrice di lavoro propose appello. La Corte territoriale rigettava l’appello proposto dalla società. La datrice di lavoro, impugnava la sentenza di appello, con ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità respingevano il ricorso della datrice di lavoro.
Gli Ermellini precisano che “… l’art. 2103 c.c., come modificato con l’art. 13 della legge n. 300 del 1970, nel richiedere la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive perché il datore di lavoro possa trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra, non richiede invece l’ulteriore prova dell’inevitabilità del trasferimento sotto il profilo della sicura inutilizzabilità del dipendente presso la sede originaria (Cass., 19 giugno 1987 n. 5432).
(…) Diverso, però, è il caso in cui il trasferimento segua immediatamente un licenziamento dichiarato illegittimo, con conseguente ordine di riassunzione. …”
Infatti per il Supremo consesso “… il diritto al ripristino del rapporto salvo trasferimento, comporta che debba essere comprovata la inutilizzabilità del lavoratore nella sede di destinazione, resistendo la reintegra al potere di trasferimento ed introducendo un ulteriore limite a quello previsto dal 2103 c.c.
(…) Come osservato da questa Corte (n. 12123/2002) il limite al potere di trasferimento del datore di lavoro, introdotto con l’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è un limite di tipo funzionale o finalistico, e perciò interno; il potere di trasferimento può continuare, dopo la legge n. 300/70, ad essere esercitato come prima, ma il suo esercizio deve essere collegato ad una reale esigenza aziendale. Esso incontra quindi, come è stato osservato in dottrina, il vincolo negativo dell’eccesso di potere, nella classica figura sintomatica dello sviamento (si deve evitare, in altri termini, che la ragione tecnica od organizzativa sia addotta solo formalmente dall’imprenditore, ma allo scopo di coprire o dissimulare un motivo illecito (persecutorio, di ritorsione, ).
(…)Unica eccezione a tale regola è costituita dalla impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede per la dimostrata insussistenza di posti comportanti l’espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime.
(…) L’onere di dare tale prova incombe, in considerazione di quanto sopra osservato, al datore di lavoro …”
Pertanto è risultato necessario, per i giudici di piazza Cavour, riaffermare “… la necessità che alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottemperi innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge. …”