La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24609 depositata il 13 settembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare a seguito contestazione, ha ribadito che “il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore- datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Peraltro, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass 14115/2006).”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società per azioni, il quale bloccato durante una corsa alla guida del bus aziendale non si era preoccupato di avvertire gli ADE ( addetti al servizio di zona), circa il ritardo accumulato, così determinando criticità organizzativa e ritardo nel servizio fornito. A conclusione della procedura disciplinare, il lavoratore veniva sanzionato. Il dipendente impugnava il provvedimento. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, ritenne tardiva la contestazione disciplinare. La sentenza di primo grado veniva confermata anche dalla Corte di appello. Avverso detta decisione proponeva ricorso la società fondato su due motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.
Gli Ermellini evidenziano e ribadiscono che “… nell’ambito del procedimento disciplinare regolato dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto; il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell’infrazione (Cass. n. 13190/2003).
Come enunciato, il requisito della tempestività è funzionale alla garanzia di adeguata difesa da parte del lavoratore ed alla esigenza di dare attuazione concreta ai principi di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro. Peraltro è anche un concetto che deve coniugarsi con criteri di sufficiente elasticità nell’apprezzamento delle condizioni che consentano al datore di lavoro un corretto e completo accertamento del comportamento considerato. …”