La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8719 depositata l’ 11 maggio 2020 intervenendo in tema contenzioso tributario e prescrizione dei crediti fiscali ha ribadito che “essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l’impugnazione del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell’avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all’agente della riscossione. Quanto al termine di prescrizione dei crediti per TARSU, questa Corte lo ha fissato in cinque anni, applicando l’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.“
La vicenda ha riguardato un condominio il cui amministratore nel corso di un accesso presso gli sportelli dell’agente della riscossione venne a conoscenza dell’esistenza di ingenti somme iscritte a ruolo dal Comune a titolo di Tarsu. Con domanda in autotutela il condominio chiese al Comune l’annullamento dei predetti ruoli, in quanto i crediti in ciascuno di essi portati erano caduti in prescrizione (quinquennale) successivamente alla notifica delle singole cartelle di pagamento. Il Comune rigettò l’istanza, motivando il diniego di autotutela sull’assunto che ogni contestazione circa i crediti portati dalle cartelle di pagamento notificate dovesse essere mossa nei confronti dell’agente della riscossione. Il condominio avverso il provvedimento di diniego del Comune proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze del ricorrente. Il Comune impugnò la decisione della CTP con appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformarono la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del condominio in quanto ammettere che il condominio potesse impugnare il diniego di autotutela significherebbe consentire ad esso di contestare le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, nonostante che per esse fosse decorso il termine di decadenza di sessanta giorni, ai fini dell’impugnazione. Il ricorrente avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze del ricorrente riaffermando che l’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest’ultimo.
Inoltre i giudici di legittimità affermano che il ricorrente con l’impugnazione del diniego di sgravio, non intende far valere vizi propri delle cartelle o del procedimento impositivo: al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata.
Infine i giudici del palazzaccio ribadiscono che l’art. 2953 c.c., in tema di prescrizione decennale dell’actio iudicati, si applica solo ai crediti portati da sentenze di condanna passate in giudicato, con evidente impossibilità di sua applicazione ai crediti portati da cartelle inoppugnabili, non potendo equipararsi la loro irretrattabilità agli effetti del giudicato, discendenti solo da un provvedimento giurisdizionale contenzioso irrevocabile.
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