La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 20698 depositata il 25 luglio 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha statuito che è illegittimo “… in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.” (Cass. n. 11665 del 2022, a precisazione di quanto in precedenza ritenuto da Cass. n. 12365 del 2019; in conformità al principio più recente v.: Cass. n. 20780 del 2022; Cass. n. 13064 del 2022; Cass. n. 13065 del 2022; da ultimo: Cass. n. 95 del 2024); …”

La vicenda ha riguardato una dipendente di una società, a cui veniva contestata la condotta consistita nell’effettuare riprese fotografiche del posto di lavoro senza autorizzazione datoriale, nel procedere alla stampa di un considerevole numero di pagine in spregio al buon utilizzo delle risorse aziendali e nel non fornire al datore di lavoro alcuna spiegazione al riguardo. Alla conclusione del procedimento disciplinare, alla dipendente veniva notificato il provvedimento di licenziamento disciplinare per violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma, del CCNL. La dipendente impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, accoglieva le doglianze della ricorrente dichiarando l’illegittimità del licenziamento ed applicando la misura della indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità. La Corte territoriale, investita dell’appello, conferma la sentenza impugnata elevando da da dodici a diciotto mensilità l’indennità risarcitoria onnicomprensiva. La dipendente impugnava la decisione di appello nella parte in cui ha disconosciuto l’applicabilità della tutela prevista dal comma 4 dell’art. 18 novellato, con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di legittimità accolgono il terzo motivo del ricorso principale, rigettano il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarano assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed incidentale.

Gli Ermellini ricordano che la per i dipendenti di aziende del terziario distribuzione e servizi la Cass. n. 13744 del 2022 ha ricostruito proprio il quadro dei provvedimenti disciplinari stabilito dal CCNL “… sancendo che il comportamento non grave di un lavoratore – che cioè non attinga a quel grado di gravità di violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma, che giustifica il licenziamento disciplinare ai sensi dell’art. 225 dello stesso CCNL – “ben può essere sussunto nell’ipotesi, prevista dall’art. 220, secondo comma del CCNL citato, del lavoratore che <esegua con negligenza il lavoro affidatogli>: e pertanto espressa con norma elastica, sanzionata in via conservativa con la multa, nei limiti di attuazione del principio di proporzionalità già eseguito dalle parti sociali attraverso detta previsione” …”

Per cui la condotta contestata alla dipendente comportante la violazione dell’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio e di conservare diligentemente i materiali aziendali”, sebbene non “caratterizzata da una gravità tale da giustificarne il licenziamento”, detta condotta andava sussunta tra quelle “punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”, con conseguente operatività della tutela stabilita dal comma 4 dell’art. 18 l. n. 300 del 1970;