La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento e permessi della legge 104/92, nel confermare la sentenza di appello ha chiarito che la mancata comunicazione dell’utilizzo dei permessi ex lege 104/92 non può essere equiparata all’assenza ingiustificata, se non previsto espressamente del Contratto collettivo. In quanto per usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 non è necessario ottenere l’autorizzazione da parte del datore di lavoro ma bisogna comunque comunicarli. Per cui è illegittimo il licenziamento del dipendente che li utilizza senza comunicare le ragioni di assenza all’azienda. 

I giudici hanno anche chiarito che il lavoratore deve comunque comunicare la stessa assenza al datore di lavoro, per permettergli un’agevole organizzazione dell’attività lavorativa.

Il Tribunale, nella veste di giudice del lavoro, respingeva il ricorso del dipendente. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva appello. La Corte territoriale in riforma di tale sentenza annullava l’impugnato licenziamento e condannava la società appellata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. In particolare per i giudici di appello:

  • I permessi ex art. 33, co. 3, L. 104/92 non devono essere autorizzati del datore di lavoro;
  • La legge e il CCNL applicato (Autotrasporto Merci e Logistica) non prevedono specifiche modalità di comunicazione della fruizione di tali permessi;
  • Il lavoratore deve informare il datore di lavoro per consentire l’organizzazione aziendale, ma la mancata comunicazione non poteva essere automaticamente equiparata a un’assenza ingiustificata;
  • L’assenza del lavoratore era giustificata dal fatto che la sua fruizione dei permessi era comunque deducibile dalle circostanze (es. il contatto con l’azienda a fine marzo per l’utilizzo dei 12 giorni aggiuntivi previsti dal decreto “Cura Italia”).