La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 27045 depositata il 18 ottobre 2024, intervenendo in tema ri responsabilità ed obblighi del direttore dei lavori, ribadisce il principio secondo cui In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448). L’obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell’arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all’ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557).”

La vicenda ha riguardato un professionista incaricato di svolgere l’attività di direttore dei lavori dal committente. Il committente aveva acquistato un immobile che a distanza di tempo mostrava gravi difetti di impermeabilizzazione. La perizia tecnica ha evidenziato difetti strutturali dovuti a errori di progettazione e posa dei materiali, quali una scorretta installazione delle tegole e una posa non conforme della guaina impermeabilizzante. Pertanto il committente citava in giudizio il direttore dei lavori, il quale aveva rivestito anche la carica di responsabile della progettazione, per i gravi difetti di impermeabilizzazione. Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e, ritenuta applicabile la disciplina di cui all’art. 1669 cod. civ., rigettate le eccezioni di prescrizione e decadenza, accertava che il difetto di impermeabilizzazione della copertura del fabbricato incideva sugli elementi essenziali dell’edificio. La a Corte d’Appello accoglieva il terzo motivo dell’impugnazione proposta dal direttore dei lavori e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettava la domanda del proprietario dell’immobile. La parte attorea proponeva ricorso per cassazione della sentenza di appello, fondato su due motivi.

I giudici di legittimità accoglievano il ricorso.

Per gli Ermellini, in conformità del consolidato orientamento,  l’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700). Il direttore dei lavori, pur prestando un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti  costruttivi;  sicché  non  si  sottrae  a  responsabilità  il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.