La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 21440 depositata il 31 luglio 2024, intervenendo in tema di buono pasto e relativa pausa, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… il diritto alla fruizione dei buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 n. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contratta zione collettiva che lo prevedono ( da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 n. 22985) …”

La vicenda ha riguardato una dipendente, turnista, di un ospedale, la quale citava in giudizio l’Azienda ospedaliere, quale sua datrice di lavoro, affinché venisse accertato, dal giudice, il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore  ed al risarcimento del danno. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, accoglieva la domanda. La datrice di lavoro appellava la sentenza di primo grado. La Corte territoriale confermava la sentenza impugnata evidenziando che l’articolo 29, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 2001, doveva essere interpretato in combinato disposto con l’articolo 8 D.Lgs. nr. 66/2003; riteneva che in forza ditali disposizioni il diritto alla mensa doveva essere identificato con il diritto alla pausa. La datrice di lavoro, impugnava la sentenza di appello, con ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso, confermando la sentenza impugnata, e rigettando la tesi difensiva della datrice di lavoro in base alla quale il diritto alla mensa sorgerebbe solo in caso di attività lavorativa prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.

Per gli Ermellini, infatti, l’interpretazione dei giudici di merito “… secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNL integrativo Sanità 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza n. 31137/2019, in relazione aIle previsioni dell’articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto Agenzie fiscali. …”