La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 24950 depositata il 17 settembre 2024, intervenendo in tema di APE sociale, ha affermato il principio secondo cui ” il diritto all’APE sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti- uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata. “
La vicenda ha riguardato una ex lavoratrice che impugnava giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS negava l’accesso alla misura dell’APE Sociale per non aver precedentemente beneficiato dell’indennità di disoccupazione. Il Tribunale adito dichiarava il diritto della lavoratrice all’APE sociale, ritenendo non necessario ex articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016 -oltre allo stato di disoccupazione, pacificamente ricorrente- l’aver beneficiato altresì di indennità di disoccupazione. La decisione veniva confermata anche dalla Corte di appello. L’INPS avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso dell’istituto.
Gli Ermellini precisano che, in merito all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: la lettera a), ” Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l’APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l’indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all’APE.“
Per cui per il Supremo consesso “la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell’indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell’APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione. “
Pertanto i giudici di piazza Cavour evidenziano che “il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità di disoccupazione evidenzia – alla base dell’intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso”