La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 14904 depositata il 28maggio 2024, intervenendo in tema di festività infrasettimanali e riposo compensativo, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale (Cass. 19.10.2016 n. 21209).
Tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale (ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (cfr. Cass. n. 9176/1997; Cass. n. 16634 del 2005; Cass. n. 4435 del 2004). …”
La vicenda ha visto protagonisti alcuni dipendenti di una società per azione, impiegati in uno dei punti vendita della Spa, che citavano in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto ad un giorno di riposo compensativo in relazione al lavoro festivo prestato nella giornata della domenica. Il Tribunale adito, in veste di giudice del lavoro, accoglieva le richieste dei dipendenti. La società avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva appello. La Corte territoriale riformava la sentenza impugnata, respingendo le richieste dei dipendenti. In particolare i giudici di appello ritennero che la contrattazione collettiva nazionale rimette la disciplina del lavoro domenicale alla contrattazione di secondo livello ed il contratto integrativo aziendale attribuisce all’azienda la facoltà di programmare il lavoro domenicale nei singoli negozi, a seguito di confronto con le r.s.u.. I dipendenti, avverso la decisione di secondo grado, proponevano ricorso in cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso
Per gli Ermellini la “… rinunciabilità al relativo riposo è rimessa al solo accordo delle parti individuali (Cass. n. 16592 del 2015) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. n. 22482 del 2016; Cass. n. 16634 del 2005). I contratti collettivi, quindi, non potendo derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso, non possono prevedere l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori -indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) …”
I giudici di piazza Cavour, ribadiscono quindi, che “… il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal prestare attività lavorativa in occasione delle festività e che tale diritto non può essere posto nel nulla dal datore di lavoro, potendo essere oggetto di rinuncia solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di accordi sindacali stipulati da OO.SS. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato …”
Il Supremo consesso ha poi ricordato che sul “… tema delle festività nazionali questa Corte (v. da ultimo Cass. n. 18887 del 2019) ha stabilito che la disciplina dettata dalla legge n. 260 del 1949 (come modificata dalla legge n. 90 del 1954) è completa ed autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del 2016). …”