La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30145 depositata il 20 novembre 2019 intervenendo in tema di accertamento fiscale fondato su rinvenimento di scritture private ha ribadito che “Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede ove ricorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l’esperibilità della procedura di verificazione nonché, in caso positivo, con l’esercizio dei poteri istruttori e nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il processo tributario.”

LA vicenda ha avuto come protagonista un contribuente a cui veniva notificato un avviso di accertamento per la mancata dichiarazione di una plusvalenza realizzata realizzata a seguito della permuta di un terreno accertata in conseguenza del rinvenimento presso la società permutante di una scrittura privata non registrata.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano parzialmente le doglianze del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado ed in particolare aveva disatteso il disconoscimento della scrittura privata, operato ex art.214 c.p.c. già con il ricorso introduttivo.

Avverso la decisione delle CTR il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini accolgono il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri, ribadendo che La mancata proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.” (Vedi Cass. n. 27506 del 2017 e n. 17902 del 2018), e ciò senza che sia necessaria la proposizione della querela di falso ad opera della parte che ha effettuato il disconoscimento, pur avendone la stessa la facoltà. La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare infatti tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o “erga omnes” (Vedi Cass. n. 4728 del 2007); senza che ciò costituisca riconoscimento espresso o tacito della scrittura medesima, la possibilità alternativa di proporre querela di falso va garantita al fine di contestare la genuinità del documento stesso, atteso che in difetto di limitazioni di legge non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento di un risultato più ampio e definitivo, quello cioè della completa rimozione del valore del documento con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte”

Pertanto qualora la parte disconosca la scrittura privata la mancata proposizione, da parte della controparte, dell’istanza di verificazione equivale a una dichiarazione di non volersi avvalere del documento e impone al giudice di non tenerne conto ai fini della decisione.