Il principio del divieto di reformatio in peius — storicamente fondato nel processo penale (art. 597 c.p.p.) e recepito nel contesto civile — è ormai indiscutibilmente esteso anche al processo tributario. Questo principio tutela il diritto di difesa dell’impugnante, evitando che- in assenza di appello incidentale – la decisione di secondo grado aggravi la posizione processuale del contribuente rispetto al giudicato interno già formato.

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con ordinanza n. 13325 depositata il 19 maggio 2025, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui 

il divieto di reformatio in peius opera anche nel processo tributario (Cass. 12275/2018) per cui, una volta stabilito il quantum devolutum in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata incorre nel vizio di extrapetizione

che, in mancanza di impugnazione incidentale da parte della controparte, il giudice d’appello non può pronunciare una decisione più sfavorevole per l’impugnante né più favorevole alla controparte rispetto alla sentenza di primo grado. Questo costituisce una diretta applicazione del divieto di reformatio in peius anche nel contenzioso tributario.

I precedenti fondamentali e i relativi principi di diritto

a) Ordinanza n. 12275/2018

Il principio fu già chiarito dalla stessa Sezione con ordinanza n. 12275, del 18 maggio 2018, secondo cui:

“Il divieto di ‘reformatio in peius’ – ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. – opera anche nel processo tributario per cui, una volta stabilito il ‘quantum devolutum’ in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c.” 

b) Sentenza n. 17778/2017 (19 luglio 2017)

In questa pronuncia si afferma:

La Corte osserva che il divieto di reformatio in peius “costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito ed in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello; per cui, una volta stabilito il quantum devolutum … in assenza d’impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata.” 

c) Ordinanza n. 24459/2022 (8 agosto 2022) in tema di giudizio di rinvio

La Corte ha esteso il principio anche al giudizio di rinvio, statuendo che in tale fase:

“La decisione di rinvio deve ancorarsi alla volontà delle parti; in mancanza di appello incidentale della parte parzialmente vittoriosa, il giudice di rinvio non può ribaltare in senso peggiorativo l’esito del primo grado.”
Inoltre, richiamando precedenti, tra cui Cass. n. 1823/2005, n. 9843/2002, n. 7974/2002 e n. 4087/2001, ha confermato la portata generale del principio stesso.

Implicazioni sistematiche e di diritto comparato

Tali decisioni consolidano l’intreccio tra diritto processuale processuale civile (artt. 329, 342 e 382 c.p.c.) e procedura tributaria, rafforzando la disciplina prevista nel D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, la nozione di quantum devolutum e di thema decidendum acquistano rilievo strutturale anche nel contenzioso tributario, garantendo stabilità alle decisioni di primo grado.

Vantaggi per il difensore e per il contribuente

  • Tutela del contribuente: l’appellante gode di una garanzia di stabilità qualora l’Ufficio non propone appello incidentale.

  • Strategia difensiva: l’assenza di azione dell’Ufficio diventa strumento per consolidare il giudicato favorevole.

  • Orientamento consolidato: la ripetizione normativa della ratio giustifica un comportamento difensivo fondato sulla certezza del diritto.

Conclusioni

Il vincolo del divieto di reformatio in peius continua a rafforzarsi nel processo tributario. L’ordinanza n. 13325/2025 non rappresenta un precedente isolato, ma conferma una tendenza ormai consolidata: il giudice tributario di secondo grado è vincolato al quantum devoluto, in mancanza di impugnazione incidentale. Il contributo dei precedenti (2017, 2018, 2022) disegna un orientamento coerente e robusto, a tutela del principio dispositivo e della prevedibilità del procedimento tributario.

In conclusione tale principio vieta al giudice d’appello di riformare la sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla parte ricorrente quando la controparte parzialmente soccombente non abbia proposto appello incidentale. Esso trova applicazione indipendentemente dalle modalità attraverso cui si manifesta la reformatio in peius.