La disciplina degli organi sociali delle società di capitali costituisce un tema di centrale importanza nel diritto societario italiano, con particolari implicazioni per l’attribuzione di ruoli, responsabilità e competenze. In questo contesto, i consiglieri non operativi – ovverosia quei componenti dell’organo amministrativo privi di specifiche deleghe di gestione – rappresentano una figura di grande rilievo, soprattutto alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione che hanno progressivamente ridefinito i loro poteri e doveri, nonché i presupposti della loro responsabilità civile verso la società.

L’evoluzione giurisprudenziale ha infatti delineato una responsabilità non più fondata su un generico obbligo di vigilanza, ma piuttosto su un più articolato dovere di agire informati e di attivazione proattiva nei confronti del corretto andamento gestionale, in virtù di specifiche previsioni normative e di un sistema di rapporti fiduciari che caratterizza i consigli di amministrazione.

La fondamentale funzione di controllo e di governo della società attribuita al consiglio di amministrazione richiede, pertanto, una lettura integrata delle norme codicistiche – in particolare degli artt. 2381 e 2392 del Codice civile – con l’interpretazione che ne ha fornito la Suprema Corte.

Inquadramento normativo: articolo 2381 e articolo 2392 c.c.

La disciplina della governance societaria in tema di amministrazione e responsabilità dei consiglieri non operativi si fonda primariamente su due norme del Codice civile.

Art. 2381 c.c. – Obblighi e competenze del consiglio di amministrazione

L’art. 2381 c.c. disciplina il consiglio di amministrazione nell’ambito delle società per azioni (S.p.A.) e, a seguito del rinvio previsto dall’art. 2475 c.c., anche alle società a responsabilità limitata (S.r.l.) con governance tradizionale. In particolare, tra i doveri attribuiti agli amministratori si segnala il comma 6, secondo il quale:

“Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”.

Questo specifico profilo normativo esprime un obbligo individuale di attivarsi per acquisire e valutare informazioni significative sull’andamento gestionale, e si pone come presupposto per la valutazione di eventuali omissioni colpose.

L’adeguatezza dei flussi informativi non è un concetto astratto: la Cassazione (sent. n. 1783/2015, caso Parmalat) ha chiarito che l’amministratore non operativo è responsabile se omette di rilevare l’insufficienza dei sistemi informativi predisposti dai delegati, poiché egli ha il dovere di verificare che la struttura societaria sia in grado di produrre dati attendibili.

La giurisprudenza ha sottolineato che tale dovere non si esaurisce nella semplice ricezione di informazioni, ma implica una proattività del consigliere non operativo, al fine di partecipare consapevolmente alla governance societaria.

Art. 2392 c.c. – Responsabilità verso la società

L’art. 2392 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori verso la società per i danni cagionati per violazione dei loro doveri. La riforma delle società di capitali del 2003 ha modificato significativamente la portata di tale responsabilità, distinguendo tra amministratori con deleghe operative e quelli privi di deleghe (non operativi).

La Suprema Corte ha interpretato il nuovo testo normativo nel senso che i consiglieri non operativi non sono più soggetti a un generale obbligo di vigilanza sull’operato altrui, con conseguente rischio di responsabilità oggettiva, ma rispondono solo nel caso in cui non abbiano impedito fatti pregiudizievoli compiuti da altri amministratori, in virtù della loro conoscenza o possibilità di conoscere elementi tali da sollecitare il loro intervento, in conformità al dovere di agire informati ex art. 2381 c.c..

La responsabilità prevista dall’art. 2392 c.c. conserva natura contrattuale, per cui la società deve allegare e provare l’inadempimento dei doveri e il nesso di causalità col danno; secondo Cassazione, spetta poi all’amministratore provare l’osservanza dei propri doveri.

Evoluzione giurisprudenziale della responsabilità degli amministratori non operativi

La giurisprudenza della Suprema Corte ha compiuto una profonda evoluzione negli ultimi decenni, nella quale si è progressivamente superato il concetto tradizionale di un generico dovere di vigilanza verso i colleghi con deleghe.

Cass. civ. n. 17441/2016 – Responsabilità limitata al dovere di agire informati

Con la sentenza n. 17441 del 31 agosto 2016 la Corte di Cassazione ha delineato i confini della responsabilità degli amministratori non operativi, precisando che:

gli amministratori privi di deleghe non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza tale da configurare una responsabilità oggettiva per le condotte dannose di altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscere elementi tali da sollecitare il loro intervento, in conformità al dovere di agire informati ex art. 2381 c.c.

Questa decisione costituisce un caposaldo interpretativo: l’illecito non si fonda su una generica omissione di vigilanza, bensì sulla mancata attivazione di poteri informativi e decisionali concretamente disponibili al consigliere, in relazione alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e alle sue competenze specifiche.

Il superamento della vigilanza generica non significa esonero da colpa. Come sancito dalla Cassazione nel caso Cirio (sent. n. 2531/2016), l’obbligo di agire informati impone una reazione immediata di fronte ai ‘segnali di allarme’ (red flags). L’inerzia di fronte a criticità desumibili dai flussi informativi trasforma la posizione del consigliere in una responsabilità solidale per il danno cagionato.

Il dovere di attivazione dell’amministratore non operativo tra conoscenza effettiva e conoscibilità diligente – Cass. civ. Sez. I, ord. n. 10739 del 22 aprile 2024

L’ordinanza 22 aprile 2024, n. 10739 della Corte di Cassazione, Sez. I, consolida l’orientamento secondo cui l’amministratore non operativo di società di capitali non è titolare di un generale obbligo di vigilanza sull’operato dei delegati, ma è gravato da un dovere di attivazione qualificata in presenza di fatti pregiudizievoli conosciuti o conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale. La responsabilità, di natura contrattuale ex art. 2392 c.c., non discende dalla mera delega né da una posizione di garanzia astratta, ma dall’inerzia colpevole rispetto a segnali di allarme che avrebbero imposto un intervento impeditivo o attenuativo. Il dovere di agire informati si conferma così quale criterio normativo di imputazione della responsabilità omissiva dell’amministratore non esecutivo, in un equilibrio sistematico tra autonomia gestoria e funzione di controllo consiliare.

La pronuncia si colloca nel solco dell’orientamento che, superando l’idea di una responsabilità da mera “culpa in vigilando”, valorizza la dimensione dinamica e proattiva dei doveri imposti agli amministratori privi di deleghe gestorie, riconducendoli al paradigma della diligenza professionale ex art. 2392 c.c., in combinato disposto con l’art. 2381 c.c.

Le massime dell’ordinanza n. 10739/2024

Dalla motivazione dell’ordinanza possono trarsi i seguenti principi di diritto:

  1. Conoscenza effettiva o conoscibilità diligente del fatto pregiudizievole

    L’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto — o che avrebbe dovuto conoscere usando la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico — un fatto pregiudizievole posto in essere (o in corso di realizzazione) dall’amministratore delegato nell’esercizio delle proprie attribuzioni, non può rimanere inerte.

  2. Dovere di attivazione impeditiva o attenuativa

    In presenza di tali elementi, egli è gravato dal dovere giuridico di attivarsi, facendo tutto quanto sia nelle sue possibilità, secondo la diligenza professionale esigibile, per impedire il compimento dell’atto dannoso o per attenuarne le conseguenze pregiudizievoli.

  3. Rilevanza dei “segnali di allarme”

    La responsabilità non presuppone la prova di una partecipazione attiva all’illecito gestorio, ma può fondarsi sulla mancata reazione a circostanze oggettive e sintomatiche (c.d. segnali di allarme) che avrebbero imposto un intervento, mediante richiesta di informazioni, convocazione del consiglio, sollecitazione di chiarimenti o altre iniziative consentite dall’ordinamento.

  4. Natura contrattuale della responsabilità

    L’omessa attivazione integra violazione degli obblighi derivanti dall’incarico gestorio e può dar luogo a responsabilità contrattuale nei confronti della società, ai sensi dell’art. 2392 c.c., ove sussista il nesso causale tra inerzia e danno.

Il superamento della mera vigilanza formale

La decisione in esame conferma che il dovere degli amministratori non esecutivi non si esaurisce in un controllo formale o notarile sull’operato dei delegati. L’art. 2381 c.c., nel prevedere il dovere di agire informati, impone una condotta attiva, che implica:

  • acquisizione e valutazione critica delle informazioni ricevute;

  • sollecitazione di dati ulteriori in presenza di anomalie;

  • attivazione dei poteri endoconsiliari in caso di gestione irregolare.

La Corte chiarisce che la responsabilità può sorgere non solo in presenza di una conoscenza effettiva dell’atto dannoso, ma anche quando l’amministratore avrebbe potuto e dovuto conoscere la situazione pregiudizievole mediante l’ordinaria diligenza professionale. In tal modo, il parametro valutativo si radica nella prevedibilità e nella evitabilità del danno alla luce delle informazioni disponibili o acquisibili.

Il dovere di reazione come contenuto tipico dell’obbligazione gestoria

Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui l’amministratore non operativo deve «fare tutto quanto è possibile» per impedire il compimento dell’atto dannoso o attenuarne gli effetti. L’espressione, lungi dal configurare una responsabilità oggettiva, delimita l’obbligo entro i confini della concreta esigibilità, misurata sulla professionalità richiesta dall’incarico.

Ne deriva che:

  • la delega di funzioni non comporta esonero generalizzato da responsabilità;

  • l’inerzia a fronte di fatti anomali costituisce inadempimento dell’obbligazione gestoria;

  • l’onere probatorio resta regolato dai principi propri della responsabilità contrattuale, con conseguente necessità di allegazione del danno e del nesso causale.

Rilevanza sistematica della pronuncia

L’ordinanza n. 10739/2024 rafforza un orientamento volto a coniugare l’autonomia gestionale dell’amministratore delegato con la funzione di controllo e indirizzo del consiglio di amministrazione nel suo complesso. La posizione dell’amministratore non operativo si configura così come una posizione di garanzia “attenuata”, non fondata su un obbligo di controllo generalizzato e continuo, ma su un dovere di attivazione in presenza di circostanze che rendano prevedibile un pregiudizio per la società.

In conclusione, la pronuncia consolida la lettura secondo cui il dovere di agire informati non è mera clausola programmatica, bensì criterio normativo di imputazione della responsabilità, idoneo a fondare una responsabilità omissiva qualora l’amministratore non esecutivo, pur potendo intervenire, ometta di farlo.

 

Evoluzione giurisprudenziale: sintesi comparativa

FaseOrientamentoElemento centrale
Ante riformaVigilanza generalizzataCulpa in vigilando
Post riforma (Cass. 17441/2016)Superamento della responsabilità oggettivaSegnali di allarme
Cass. 10739/2024Consolidamento del dovere di reazioneConoscenza o conoscibilità diligente + obbligo di attivazione

Sviluppi successivi: rafforzamento del dovere di proattività

La giurisprudenza posteriore ha ulteriormente rafforzato l’interpretazione secondo cui il consiglio non operativo non è privo di responsabilità passiva. È infatti consolidata la tesi per cui il dovere di agire informati non si sostanzia in una mera attesa di informazioni dai colleghi esecutivi, ma impone una vigilanza attiva sui segnali di irregolarità o criticità nella gestione societaria che siano conoscibili nel normale esercizio delle funzioni consiliari.

Applicazioni nel settore bancario e finanziario

La giurisprudenza ha anche affrontato il tema dell’applicazione del dovere di agire informati nei contesti più complessi, quali quelli delle società bancarie e degli istituti di credito.

Sentenza Cass. Sez. II, n. 5606/2019

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5606 del 26 febbraio 2019, affermò che, in materia bancaria, il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi non può essere limitato alle informazioni provenienti dagli amministratori delegati, ma richiede una conoscenza costante e adeguata del “business” bancario e un contributo alla gestione efficace dei rischi, attraverso un monitoraggio continuo delle decisioni strategiche.

Cassazione e sanzioni amministrative nel settore creditizio

Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che, anche nelle società bancarie, l’obbligo di valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e l’andamento della gestione grava su tutti gli amministratori, e che in ipotesi di irregolarità o criticità significative conosciute o conoscibili, i non esecutivi devono assumere iniziative idonee a garantire la trasparenza e la diligenza nell’operato dell’istituto, con possibili risvolti sanzionatori da parte delle Autorità di Vigilanza.

Profili di responsabilità e oneri comportamentali

Sulla base delle interpretazioni giurisprudenziali, la responsabilità degli amministratori non operativi si concentra su alcuni profili chiave:

  1. Il dovere di attivarsi per acquisire informazioni aggiornate e significative sulla gestione societaria, anche oltre le relazioni formali degli amministratori delegati.

  2. Il dovere di attivazione in presenza di segnali di criticità o anomalie gestorie, tali da richiedere interventi atti a prevenire, attenuare o eliminare fatti pregiudizievoli.

  3. La partecipazione consapevole alle decisioni di indirizzo e controllo strategico in seno al consiglio di amministrazione.

La violazione di tali doveri può integrare un’inadempienza contrattuale nei confronti della società amministrata, con conseguente responsabilità secondo l’art. 2392 c.c.

L’assetto sistematico della responsabilità dei consiglieri non operativi dopo la riforma del 2003

La riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha inciso profondamente sull’architettura delle responsabilità degli amministratori, segnando il passaggio da un modello improntato ad un generale obbligo di vigilanza ad uno fondato su un obbligo di agire informati, quale criterio ordinante della responsabilità dei consiglieri privi di deleghe.

Il punto di snodo normativo è rappresentato dal coordinamento tra l’art. 2381 c.c. e l’art. 2392 c.c. Quest’ultimo, nel testo vigente, stabilisce che gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, e che essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri.

Il comma 2 dell’art. 2392 c.c. precisa che, in presenza di attribuzioni delegate, gli amministratori non delegati rispondono se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o attenuarne le conseguenze dannose. Tale disposizione è stata oggetto di un’elaborazione interpretativa significativa da parte della giurisprudenza di legittimità.

Il superamento del “dovere generale di vigilanza”

Già con la sentenza 31 agosto 2016, n. 17441, la Corte di Cassazione ha chiarito che, a seguito della riforma del 2003, non può configurarsi in capo agli amministratori privi di deleghe un obbligo generale e indifferenziato di vigilanza sull’operato degli amministratori delegati tale da fondare una responsabilità di mera posizione.

La Suprema Corte non ha tuttavia escluso in radice un dovere di vigilanza, ma ne ha ridefinito contenuto e limiti, collegandolo alla conoscenza o conoscibilità di fatti pregiudizievoli e integrandolo nel più ampio dovere di agire informati previsto dall’art. 2381 c.c. Ne consegue che la responsabilità omissiva del consigliere non esecutivo presuppone l’accertamento di elementi concreti che avrebbero dovuto attivare, secondo la diligenza richiesta dall’incarico, i poteri informativi e di intervento a sua disposizione.

La Corte ha chiarito che la responsabilità dei non esecutivi non può essere ancorata alla mera appartenenza all’organo collegiale, ma richiede l’accertamento di una condotta omissiva qualificata: occorre dimostrare che l’amministratore fosse a conoscenza – o potesse esserlo usando la diligenza richiesta – di fatti pregiudizievoli e che, nonostante ciò, non si sia attivato nei limiti dei poteri a lui spettanti.

Tale arresto si inserisce in un orientamento volto a valorizzare il principio di personalità della responsabilità, pur nel quadro della solidarietà interna tra amministratori.

La natura contrattuale della responsabilità ex art. 2392 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che la responsabilità degli amministratori verso la società ha natura contrattuale, derivando dall’inadempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto organico. In tale prospettiva, la società attrice deve allegare l’inadempimento e il danno, mentre grava sull’amministratore convenuto l’onere di provare l’esatto adempimento o l’assenza di colpa.

Questo principio, affermato in numerose pronunce della Corte di Cassazione, è stato ribadito anche con riferimento agli amministratori non operativi, chiarendo che la prova liberatoria non può risolversi in una generica affermazione di estraneità alla gestione, ma deve consistere nella dimostrazione di avere esercitato, in concreto, i poteri informativi e di intervento riconosciuti dall’art. 2381 c.c.

Il dovere di agire informati: contenuto, limiti e declinazioni operative

Contenuto del dovere

Il dovere di agire informati, sancito dall’art. 2381, comma 6, c.c., implica:

  • la richiesta di informazioni agli organi delegati;

  • l’esame critico dei flussi informativi ricevuti;

  • la sollecitazione di chiarimenti in presenza di dati incompleti o incongruenti;

  • la partecipazione consapevole alle deliberazioni consiliari.

La giurisprudenza ha chiarito che tale dovere non si esaurisce in una ricezione passiva delle relazioni degli amministratori esecutivi, ma impone un atteggiamento attivo e critico.

In questo senso si colloca Corte di Cassazione, sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5606, che, con riferimento al settore bancario, ha affermato che anche i consiglieri privi di deleghe devono assicurare un contributo effettivo alla valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e del sistema di gestione dei rischi, non potendo limitarsi a recepire acriticamente le proposte dell’organo esecutivo.

La Corte ha sottolineato che il dovere di agire informati assume una particolare pregnanza nei contesti caratterizzati da elevata complessità tecnica e da rischi sistemici, come nel settore creditizio.

Il criterio della “conoscenza o conoscibilità”

Un elemento centrale nell’accertamento della responsabilità dei consiglieri non operativi è rappresentato dal criterio della conoscenza o conoscibilità del fatto pregiudizievole.

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la responsabilità sussiste quando:

  1. vi siano segnali di allarme (“red flags”) percepibili alla luce delle informazioni disponibili;

  2. l’amministratore non delegato ometta di attivarsi per approfondire o contrastare tali segnali;

  3. sussista un nesso causale tra l’omissione e il danno.

Non è richiesta la prova di una conoscenza effettiva del singolo atto dannoso, ma è sufficiente che l’amministratore avrebbe potuto acquisire tale conoscenza usando la diligenza professionale esigibile.

L’interazione con l’art. 2086 c.c. e gli assetti organizzativi adeguati

Un profilo di crescente rilievo riguarda il coordinamento tra l’art. 2381 c.c. e l’art. 2086, comma 2, c.c., come modificato dal Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

L’art. 2086, comma 2, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.

La giurisprudenza di legittimità ha iniziato a valorizzare questo profilo come parametro di valutazione della diligenza degli amministratori, inclusi quelli non operativi. Il dovere di agire informati, infatti, non può prescindere dalla verifica dell’adeguatezza degli assetti, la cui insufficienza costituisce indice sintomatico di cattiva gestione.

Ne consegue che i consiglieri non delegati non possono sottrarsi alla responsabilità invocando l’assenza di deleghe, qualora abbiano omesso di sollecitare l’adozione di assetti idonei o di reagire a evidenti carenze organizzative.

Profili comparatistici: Regno Unito e Germania

Un breve confronto con altri ordinamenti europei consente di meglio comprendere la specificità del modello italiano.

Regno Unito

Un interessante termine di raffronto è rappresentato dal diritto societario inglese, disciplinato principalmente dal Companies Act 2006. Il sistema inglese distingue tra executive directors, coinvolti nella gestione quotidiana, e non-executive directors, i quali, pur non esercitando funzioni operative, partecipano pienamente al consiglio di amministrazione e contribuiscono alla definizione delle strategie aziendali e al controllo dell’operato dei colleghi esecutivi.

I non-executive directors britannici sono soggetti ai general duties previsti dal Companies Act, tra cui:

  • il duty to exercise reasonable care, skill and diligence (section 174),

  • il duty to promote the success of the company (section 172).

In particolare, il dovere di agire con diligenza richiede un coinvolgimento attivo nelle decisioni del consiglio, con analisi critica delle informazioni ricevute, partecipazione consapevole alle deliberazioni e vigilanza sulle operazioni ad alto rischio o strategicamente rilevanti. La responsabilità del non-executive director si fonda quindi su una combinazione di standard soggettivi e oggettivi, valutata in base alla conoscenza, alle competenze e all’esperienza che ragionevolmente ci si aspetta da un amministratore.

Rispetto al modello italiano, il confronto evidenzia alcune somiglianze e differenze:

  • Somiglianze: anche in Italia, i consiglieri non operativi devono partecipare attivamente alle deliberazioni del consiglio e vigilare sulle criticità gestionali, in linea con il dovere di agire informati.

  • Differenze: nel Regno Unito il ruolo dei non-executive directors è più formalmente integrato nel sistema fiduciario dei “general duties”, mentre in Italia la responsabilità dei non esecutivi si è evoluta attraverso la giurisprudenza della Corte di Cassazione e si lega al rispetto degli articoli 2381 e 2392 c.c., con particolare attenzione alla conoscibilità dei fatti pregiudizievoli e all’attivazione dei poteri informativi disponibili.

In definitiva, il modello britannico mostra un approccio più codificato e fiduciario, mentre il modello italiano valorizza la responsabilità omissiva e il dovere di attivazione come strumenti di controllo interno all’organo amministrativo.

Anche i non-executive directors sono tenuti ad un controllo attivo e informato, secondo uno standard misto soggettivo-oggettivo (reasonable person with the general knowledge, skill and experience that may reasonably be expected of a director).

La giurisprudenza inglese tende ad esigere un coinvolgimento effettivo, specialmente nelle società quotate, avvicinandosi, sotto questo profilo, all’orientamento italiano post-riforma.

Germania

Un confronto particolarmente significativo può essere svolto con l’ordinamento tedesco, che, nella disciplina dell’Aktiengesellschaft, adotta in via ordinaria un modello dualistico caratterizzato da una netta separazione tra funzione gestoria e funzione di controllo.

Nel sistema tedesco, la gestione dell’impresa è attribuita in via esclusiva al Vorstand, mentre il controllo sull’amministrazione spetta all’Aufsichtsrat, organo autonomo e distinto, titolare di penetranti poteri informativi, di controllo e, in determinati casi, di autorizzazione preventiva su operazioni di rilievo. I membri dell’Aufsichtsrat rispondono in caso di omessa o insufficiente vigilanza qualora non abbiano esercitato con la diligenza richiesta i poteri di controllo loro attribuiti dalla legge e dallo statuto.

Il raffronto con l’ordinamento italiano richiede tuttavia una distinzione preliminare tra i diversi modelli di amministrazione previsti per le società per azioni.

Nel sistema tradizionale italiano, la gestione è affidata al consiglio di amministrazione, mentre la funzione di controllo è attribuita al collegio sindacale. In tale assetto, l’organo strutturalmente più vicino all’Aufsichtsrat non è il consigliere non esecutivo, bensì il collegio sindacale, pur con differenze rilevanti quanto a poteri e funzioni, atteso che il controllo sindacale italiano è prevalentemente incentrato sulla legalità e sulla correttezza amministrativa, mentre l’Aufsichtsrat esercita un controllo più ampio, anche di tipo strategico e autorizzativo.

Nel sistema dualistico italiano, invece, il parallelismo è più diretto: il consiglio di gestione svolge funzioni assimilabili a quelle del Vorstand, mentre il consiglio di sorveglianza presenta significative analogie con l’Aufsichtsrat, anche sotto il profilo delle competenze in materia di nomina, revoca e controllo dell’organo gestorio.

Diversa è la posizione dei consiglieri non esecutivi nel sistema tradizionale italiano. Essi non costituiscono un organo autonomo di controllo, ma restano membri dell’organo gestorio collegiale. Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale in materia di dovere di agire informati e di responsabilità omissiva ha progressivamente attribuito loro una funzione di controllo sostanziale interna al consiglio, imponendo un obbligo di attivazione in presenza di segnali di criticità nella gestione.

L’analogia con l’Aufsichtsrat, pertanto, non è strutturale ma funzionale: mentre nel modello tedesco la separazione tra gestione e controllo è istituzionalizzata, nell’ordinamento italiano tradizionale il controllo dei consiglieri non esecutivi si innesta all’interno dell’organo amministrativo unitario. Ne consegue che la responsabilità dei non esecutivi italiani non è quella di un organo di sorveglianza distinto, bensì quella di componenti dell’organo gestorio chiamati a contribuire, con diligenza professionale, alla corretta amministrazione della società.

Considerazioni conclusive

L’elaborazione della Corte di Cassazione in materia di poteri-doveri dei consiglieri d’amministrazione non operativi si caratterizza per una tensione costante tra due esigenze contrapposte:

  • evitare una responsabilità oggettiva o di posizione fondata sulla mera appartenenza al consiglio;

  • impedire che l’assenza di deleghe si traduca in una deresponsabilizzazione sostanziale.

Il punto di equilibrio è individuato nel dovere di agire informati quale clausola generale di comportamento, che impone una partecipazione consapevole, critica e proattiva alla vita societaria.

La giurisprudenza ha progressivamente delineato uno standard di diligenza professionale elevato, calibrato sulla natura dell’incarico e sulle competenze dell’amministratore, in coerenza con l’art. 2392 c.c. e con l’evoluzione della corporate governance.

Il consigliere non operativo non è un mero “ornamento” dell’organo collegiale, ma un soggetto investito di poteri e responsabilità effettivi, il cui esercizio diligente costituisce presidio essenziale dell’interesse sociale e della corretta gestione dell’impresa.

In definitiva, per andare esente da responsabilità, non basta la mera non partecipazione all’atto dannoso. La giurisprudenza più recente (Cass. n. 24046/2021) ribadisce che l’amministratore deve non solo informarsi proattivamente, ma ha l’onere di manifestare un dissenso motivato e farlo annotare nel libro delle adunanze, rendendo palese la propria opposizione a scelte gestionali rischiose o illegittime.