La Corte di Cassazione, sezioni I, con l’ordinanza n. 12436 depositata l’ 8 maggio 2024, intervenendo in tema di procedure concorsuali, ha ribadito i principi di diritto secondo cui “… Lo stato d’insolvenza, infatti, può risultare (oltre che dagli atti dell’istruttoria prefallimentare svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 18, comma 2°, n. 4, e comma 8°, l.fall.) o, comunque, acquisiti dalla corte d’appello (art. 18, comma 10°, l. fall.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo (cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.), come lo stato passivo. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in effetti, come si desume dall’art. 18, comma 10°, l.fall., l’accertamento dello stato di insolvenza dev’essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato (e, in ragione della rituale produzione dei documenti che li dimostrano, appartenenti, come tali, al thema decidendum del giudizio di reclamo) purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (quali i debiti della società nella misura in cui sono stati ammessi al passivo) anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti (alla luce delle emergenze dello stato passivo) successivamente in sede di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015). …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata dichiarata fallita. La società ed i soci amministratori proponevano reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. I ricorrenti deducevano in particolare, per un verso, che, a fronte della “relata di omessa notifica” erroneamente redatta dall’ufficiale giudiziario presso la sede sociale e, per altro verso, che, in ragione di un patrimonio immobiliare di gran lunga superiore ai debiti residui, la società non versava in stato d’insolvenza. La Corte di appello rigettava il reclamo della società e dei soci amministratori. Avverso la sentenza di appello la società ed i tre amministratori proponevano ricorso in cassazione fondato su due motivi.

I giudici di legittimità dichiaravano l’inammissibilità del ricorso.

Gli Ermellini hanno ripetutamente affermato che: “… 

lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull’imputabilità o meno all’imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all’impresa, così come sull’effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;

l’autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario, pertanto, del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022) …”

Inoltre per il Supremo consesso “… l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2°, c.p.c., riguarda solo le questioni di fatto (ovvero quelle miste di fatto e di diritto) che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti e non, invece, questioni che, come quella in esame, implicano semplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio (Cass. 10353 del 2016; Cass. n. 822 del 2024). L’omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d’ufficio, sulla quale si fondi la decisione, comporta, del resto, la nullità della sentenza (cd. “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa solo se la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. n. 11308 del 2020; Cass. n. 21314 del 2023) …”

I giudici di piazza Cavour hanno ribadito che “… in tema di notificazione dell’istanza di fallimento, l’individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell’art. 15 fall.,  dev’essere  tentata  la notificazione che non può essere eseguita presso l’indirizzo pec del debitore, costituisce un’attività propria dell’agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata, e che, pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso (ovvero, come nel caso di specie, non sia stata affatto tentata presso la sede indicata nel registro delle imprese), è necessario che la stessa proponga (a differenza di quanto risulta abbiano fatto i reclamanti) querela di falso avverso le attestazioni dallo stesso operate (Cass. n. 21199 del 2021); …”