La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26906 depositata il 16 ottobre 2024, intervenendo in tema di giurisdizione dei tributi e soggetto passivo del fallito, ha ribadito il principio secondo cui “ai sensi dell’art. 52, secondo comma, l.fall. (ma anche dell’analogo art. 151, comma 2, CCII), a seguito della dichiarazione di fallimento ogni credito deve essere accertato nelle forme di cui agli artt. 93 ss. l.fall.
(…) Tale regola generale, peraltro, subisce un’importante eccezione allorquando entrano in discussione i principi relativi al riparto della giurisdizione; nel senso che, qualora un credito sia sottoposto, nella determinazione dell’an e del quantum, alla giurisdizione di un giudice speciale (nella specie, delle commissioni tributarie, oggi corti di giustizia tributarie), la cognizione del giudice fallimentare in sede di accertamento del passivo è limitata: a) alla verifica della concorsualità del credito; b) alla verifica della idoneità della documentazione prodotta a comprovarne l’esistenza; c) alla verifica della sua collocazione, privilegiata o chirografaria. “
La vicenda ha riguardato una società in liquidazione poi fallita a cui veniva notificata una carella di pagamento emessa per il recupero dell’IVA ed iscritta a ruolo ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972. L’atto impositivo veniva impugnato. I giudici di primo grado accolsero il ricorso dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva l’appello principale e la società l’appello incidentale. I giudici di secondo grado respingevano l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria e l’appello incidentale della società, evidenziando che: 1) la notificazione della cartella di pagamento nei confronti della società fallita era illegittima in ragione della previsione dell’art. 51 l.fall., ben potendo l’Agente della riscossione insinuare al passivo il proprio credito sulla base del semplice estratto di ruolo; 2) con riferimento alle censure proposte dalla società, si rimandava integralmente alla sentenza di primo grado. La sentenza di appello veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità accolgono il secondo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi.
Gli Ermellini precisano che ” i crediti tributari non si sottraggono al principio generale previsto dall’art. 52, primo e secondo comma, l.fall. (applicabile ratione temporis, ma sostanzialmente riprodotto all’art. 151 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, cd. codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII), secondo il quale il fallimento apre il concorso sui crediti del fallito ed ogni credito deve essere accertato nelle forme previste dagli artt. 93 ss. fall.
(…) Sono crediti tributari concorsuali quelli i cui presupposti impositivi si siano verificati prima della dichiarazione di fallimento, così come evidenziato dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18002 del 14/09/2016; Cass. n. 5392 del 18/03/2016; Cass. n. 25689 del 21/12/2015; Cass. S.U. n. 9201 del 06/09/1990), avendo l’atto di accertamento (eventualmente successivo) natura meramente dichiarativa. “
Il Supremo consesso evidenzia che “L’atto impositivo riguardante un credito tributario di natura concorsuale va, peraltro, notificato sia al fallito che al curatore fallimentare.
(…) Invero, il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto, peraltro, che costui non è parte necessaria del giudizio d’impugnazione instaurato dal curatore (cfr. Cass. S.U. n. 11287 del 28/04/2023; n. 12854 del 23/05/2018; Cass. n. 21078 del 13/10/2011).
(…) La notifica al curatore fallimentare è, invece, necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti (Cass. n. 25689 del 21/12/2015). E ciò anche quando il termine per l’impugnazione non sia ancora completamente decorso nei confronti del contribuente ancora in bonis in ragione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento (Cass. n. 18002 del 14/09/2016). La conseguenza della mancata notificazione è l’inopponibilità del credito alla procedura concorsuale. “
I giudici di piazza Cavour precisano che la disposizione di cu all’art. 52, secondo comma, l.fall. (ma anche dell’analogo art. 151, comma 2, CCII), a seguito della dichiarazione di fallimento ogni credito deve essere accertato nelle forme di cui agli artt. 93 ss. l.fall.“subisce un’importante eccezione allorquando entrano in discussione i principi relativi al riparto della giurisdizione; nel senso che, qualora un credito sia sottoposto, nella determinazione dell’an e del quantum, alla giurisdizione di un giudice speciale (nella specie, delle commissioni tributarie, oggi corti di giustizia tributarie), la cognizione del giudice fallimentare in sede di accertamento del passivo è limitata: a) alla verifica della concorsualità del credito; b) alla verifica della idoneità della documentazione prodotta a comprovarne l’esistenza; c) alla verifica della sua collocazione, privilegiata o chirografaria.
(…) Il giudice delegato resta, di contro, vincolato all’accertamento compiuto dal giudice dotato di giurisdizione: a) sull’an e sul quantum del credito; b) sulla eventuale maturazione dei termini di prescrizione (Cass. n. 21483 del 21/10/2015) o, a maggior ragione, di decadenza della pretesa impositiva. E ciò anche quando i termini di prescrizione siano maturati in epoca successiva alla notificazione della cartella di pagamento (Cass. S.U. n. 14648 del 13/06/2017).
(…) La cartella di pagamento notificata agli organi della procedura costituisce, pertanto, il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 19498 del 18/09/2020; Cass. n. 21804 del 20/09/2017).
(…) La circostanza che il curatore non possa procedere al pagamento di detti crediti se non previa insinuazione e ammissione al passivo del creditore non esclude, da un lato, che la debenza del tributo vada accertata dall’Amministrazione finanziaria prima di procedere alla detta insinuazione (e ciò anche in epoca successiva alla dichiarazione di insolvenza); e, dall’altro, che la giurisdizione in ordine all’an ed il quantum del credito appartenga al giudice tributario (ferma la giurisdizione del giudice delegato in ordine alla effettiva concorsualità e collocazione del credito così accertato).
(…) Ne consegue la legittimità della notifica della cartella di pagamento ad A., svolgendo la menzionata cartella la funzione anche di accertamento del tributo, oltre che, al di fuori della procedura concorsuale, di atto non già esecutivo (per cui non viene in considerazione l’art. 51 l.fall., richiamato dalla sentenza impugnata, che sancisce il divieto di procedure esecutive nei confronti del fallimento), ma prodromico all’esecuzione.
(…) Né può dirsi, in via generale, preclusa la notificazione della cartella di pagamento (anche al di fuori dei presupposti di emissione di cui all’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972) al fallimento indipendentemente, dalla circostanza che l’insinuazione al passivo possa farsi sulla base del semplice ruolo (Cass. n. 12759 del 21/04/2022). “