La Corte di Cassazione, sezione I, con la sentenza n. 27792 depositata il 28 ottobre 2024, intervenendo in tema di fondo patrimoniale, ha ribadito che “la norma non si riferisce alla così detta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare; in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo; in quest’ultimo caso in considerazione del fatto che i coniugi sono tenuti al mantenimento di tali soggetti.

Il fatto che l’istituto in esame riguardi la sola famiglia nucleare si deduce anche dal dettato dell’art.171 c.c., secondo cui lo scioglimento integrale del fondo patrimoniale, anche in assenza di atti dispositivi dei beni, si verifica nel caso del venir meno del vincolo matrimoniale, con l’annullamento o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Seppure le ipotesi non sono tassative, rilevando anche lo scioglimento per mutuo consenso (Cass. 17811/2014)”

Per i giudici di legittimità Secondo il dettato dell’art. 167 cod. civ., il fondo patrimoniale viene costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili «a far fronte ai bisogni della famiglia». Qualora tale costituzione sia effettuata da un terzo con atto tra vivi, è necessaria l’accettazione da parte dei coniugi.

Le Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. 21658/2009), richiamando i propri precedenti (tra cui Cass. 8824/1987), hanno chiarito che « La costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma,  che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre fa trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile,  che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza dei terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo». “

Per il Supremo consesso quindi “Il fondo patrimoniale può dunque costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio o sull’unione civile (ex art.1, comma 13, 1.76/2016) e i beneficiari godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni.

Tale principio si ricava o si trova affermato sia in Cass. 17811/2014 (che ha ritenuto di ricomprendere nel concetto di famiglia e di beneficiari anche i figli solo concepiti, così affermando che «I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori già nati od anche solo concepiti; i figli sono, pertanto, legittimati a dedurre fa conseguente invalidità del negozio coniugale di scioglimento», in quanto per i componenti del «nucleo familiare» non é certamente irrilevante la consistenza deI patrimonio istituzionalmente destinato all’esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni) sia in Cass. 22069/2019 (secondo cui « I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo») . “