La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5054 depositata il 26 febbraio 2025 ha ribadito che la sentenza con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. U 16/06/2006, Cass. 07/12/2021, n. 38950).

In particolare, le Sezioni Unite hanno rilevato che, se è vero che l’autonomia dei periodi d’imposta comporta l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori del periodo considerato, è altrettanto vero che una siffatta indifferenza trova ragionevole giustificazione solo in relazione a quei fatti che non abbiano caratteristica di durata e che comunque siano variabili da periodo a periodo; diversamente accade per gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere (tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporre la fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta.

Tra questi ultimi, le Sezioni Unite hanno espressamente individuato le qualificazioni giuridiche (che individuano vere e proprie situazioni di fatto) assunte dal legislatore quali elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina tributaria e per la determinazione in concreto dell’obbligazione per una pluralità di periodi d’imposta (a valere, cioè, fino a quando quella qualificazione non sia venuta meno fattualmente o normativamente).

Le qualificazioni giuridiche, infatti, per la loro strutturale propedeuticità o strumentalità al riconoscimento di un determinato diritto, sono naturalmente correlati ad un interesse protetto che ha il carattere della durevolezza.

Tali elementi possono essere oggetto di accertamento e l’eventuale giudicato formatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può (e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per altro periodo d’imposta.

Altrimenti si verrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettività della tutela, alla cui asseverazione risponde la c.d. efficacia regolamentare del giudicato (e del giudicato tributario, in particolare) e, quindi, all’efficacia regolamentare del giudicato che su di essi si sia formato (Cass. Sez. U. n. 13916 del 206 cit.). (ndr Cass. Sez. U. n. 13916 del 2006).