La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 16618 depositata il 14 giugno 2024, chiamata a valutare se il giudicato sussistente sul diritto al risarcimento del danno per la ritardata assunzione (stabilizzazione) della lavoratrice condizioni il giudizio relativo alla sussistenza del diritto all’assunzione che si riferisce invero al medesimo rapporto di lavoro, ha affermato che “… se la lavoratrice ha diritto, come detto, al risarcimento del danno per la ritardata stabilizzazione del rapporto, non può più contestarsi, infatti, il diritto alla costituzione del rapporto, il giudicato coprendo, invero, il dedotto e il deducibile, vale a dire tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente nell’ambito del giudizio, costituiscono antecedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.  …”

La vicenda ha riguardato una dipendente che aveva adito al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, affinché accertasse il diritto della stessa a essere assunta con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di collaboratore sanitario, profilo infermieristico, in applicazione delle norme sulla stabilizzazione. Il giudice di prime cure accoglieva la richiesta della lavoratrice. La Corte di appello in riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda proposta dalla dipendente. I giudici di appello sgombrato il campo dalle questioni preliminari sul giudicato esterno e sulla cessazione della materia del contendere per effetto dell’intervenuta transazione inter partes, chiariva che l’art. 81 della legge Campania n. 5 del 2008, volto ‒ nel quadro della legislazione nazionale (legge n. 296/2006 e legge n. 244/2007) ‒ al riassetto del fenomeno del precariato, costituisce una previsione programmatica da attuarsi attraverso i vari stadi del procedimento di stabilizzazione, sicché alcun diritto soggettivo all’assunzione matura anteriormente al completamento dell’iter della procedura e quindi prima della sottoscrizione del contratto individuale. La dipendente, avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso in cassazione fondato su cinque motivi.

I giudici di legittimità accolsero il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, cassarono la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiaravano il diritto della dipendente alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei termini e alle condizioni previste in atti.

Gli Ermellini, nella sentenza in commento, precisano che giurisprudenza consolidata “… qualora due giudizi fra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica, ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incida su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo di sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui l’altro giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo. Nello stesso senso, si è ulteriormente precisato che, qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, il giudicato che nel primo di essi si sia formato su una questione di fatto o di diritto comune ad entrambi, preclude il riesame della stessa questione nel secondo, ancorché le finalità dei due giudizi siano diverse (Cass., Sez. 3, n. 15359 del 26 luglio 2016, Cass., n. 9548/1997, cit., Cass., Sez. 3, n. 1099923 ottobre 1995). …”

Anche alla luce del principio, più volte enunciato in sede di legittimità secondo cui “… se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico–giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (Cass., 3, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass., Sez. L, 14 agosto 1999, n. 8680; Cass., Sez. 3, 29 settembre 1997, n. 9548; Cass., Sez. L, 13 maggio 1995, n. 5243; Cass., Sez. 1, 22 novembre 1990, n. 11277). …”