La Corte di Cassazione con ordinanza n. 31476 depositata il 3 dicembre 2019 intervenendo in tema di estensione del giudicato  ha statuito che “il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell’ente impositore”. Prescindendo dalla partecipazione al relativo giudizio dell’Agenzia delle Entrate., non esistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario ed il concessionario può solo evocare in giudizio l’Agenzia delle Entrate ove fosse rimasta estranea al procedimento

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata a cui, l’Agente della Riscossione, notificava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’articolo 36-bis DPR n. 600/73. La società impugnava tale atto la società con ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sia di Milano (luogo in cui era stata notificata la cartella da parte dell’agente della riscossione) ed a quella  di Roma (sede dell’ente impositore). I giudici di prime cure di Milano accolgono le doglianze della ricorrente e la decisione passava in giudicato. La CTP di Roma rigettava il ricorso della ricorrente. Avverso la decisione della CTP di Roma la società ricorrente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado confermavano la decisione impugnata ritenendo irrilevante il giudicato esterno in quanto l’unico giudice competente per l’impugnazione della cartella in questione era quello di Roma.

Avverso la decisione della CTR la contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono la tesi della ricorrente riaffermando che «il concessionario è il soggetto legittimato ad agire, in nome proprio e per conto del titolare del credito stesso, per il compimento delle attività processuali di natura esecutiva, funzionali alla riscossione coattiva delegata, integrando la fattispecie uno dei casi fatti salvi dall’art. 81 cod. proc. civ.»  per cui le pronunce (anche di segno negativo) rese nei giudizi instaurati contro l’agente della riscossione spiegano effetti anche nei confronti dell’ente impositore indipendentemente dalla sua partecipazione al processo, la quale deve essere sollecitata dall’agente a norma dell’art. 39 D.Lgs. n. 112 del 1999, ma non costituisce requisito per l’opponibilità delle statuizioni.

Inoltre sottolineano che «L’incompetenza del giudice, anche nelle ipotesi in cui la competenza ha carattere inderogabile, non determina l’inesistenza giuridica del provvedimento emanato, per cui quest’ultimo, ove sia suscettibile di passare in cosa giudicata, rimane fermo, anche se emesso da giudice incompetente.»