La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 45280 depositata il 10 dicembre 2024, intervenendo in tema di confisca per reati tributari, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “ in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03).”
In altri termini con la sentenza in commento viene precisato che “Il giudice del merito è tenuto, in caso di confisca, non soltanto a ricostruire le specifiche condotte indicative dell’inquadramento del soggetto nella categoria tipica di pericolosità ma anche a delimitare in chiave storica il periodo caratterizzato dalla attitudine alla produzione di reddito illecito, escludendo dall’area di possibile intervento ablatorio gli acquisti verificatisi in momenti antecedenti, proprio in quanto «non ricadenti» in tale ambito temporale.“
Per gli ermellini “con l’arresto Sez. U. Spinelli del 2015 si è definitivamente affermata l’opzione interpretativa per cui risulta irrinunziabile, a fini di valida emissione del provvedimento di confisca, la ricostruzione preliminare dei profili di pericolosità soggettiva tali da consentire la constatazione argomentata della correlazione temporale tra condotte contra legem del soggetto ed incremento patrimoniale confiscabile.
Si è osservato che [ .. ] la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c. d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato [ .. ]. “
Il Supremo consesso ha ricordato, sul tema, come la Corte Costituzionale abbia chiarito con la sentenza n. 24 del 2019 “cosa debba essere accertato e come debbano essere intese le “fattispecie di pericolosità generica” – disciplinate dall’art. 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 159 del 2011. “L’aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, deve essere interpretato nel senso che l’attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di “delitto” e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018; Sez. 2, n. 16348 del 23/03/2012), dovendosi escludere che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l’evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Sez. 5, n. 6067 del 6/12/2017, n. 6067; Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017)”. Ha chiarito la Corte costituzionale, inoltre, che «l’avverbio «abitualmente», che pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, deve essere letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose[ … ] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Sez. 1, n. 349 del 15/06/2017), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018)»
«Il riferimento ai «proventi» di attività delittuose, di cui alla lettera b) della disposizione censurata, viene poi interpretato nel senso di richiedere la «realizzazione di attività delittuose che [ … ]siano produttive di reddito illecito» e dalle quali sia scaturita un’effettiva derivazione di profitti illeciti». “
Pertanto per la Suprema Corte ne consegue che “ai fini dell’applicazione della previsione di cui alla lettera b) dell’art. 1 d.lgs. n.159 cit., il giudice del merito deve individuare sia la perimetrazione cronologica della pericolosità sociale, al fine di sostenere la correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto dei beni e deve, inoltre, accertare che si tratti di attività delittuose capaci di produrre reddito e che non si tratti di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.
La individuazione del dies a quo, comporta che il giudice proceda a ricostruire l’entità, la valenza, l’effettiva derivazione di profitto illecito, la capacità di denotare serialità e dunque l’attitudine dei reati ad integrare una sequenza suscettibile di determinare l’acquisizione di un profitto illeciti. “