La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 8664 depositata il 28 febbraio 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo, ha ribadito il principio secondo cui “… in sede di riesame avverso misure cautelari reali il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l’esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509 – 01; nel medesimo senso già Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, PM in proc. Burani, Rv. 268800 – 01, nonché Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01). …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta finalizzato alla confisca di un somma di denaro costituente il profitto del reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 483 cod. pen., in relazione all’art. 76, primo comma, d.P.R. n. 445 del 2000, e 10 quater, primo comma, d.lgs. n. 74 del 2000 (il cui procedimento avveniva nei confronti delle persone per avere compensato indebitamente partite debitorie verso il fisco con crediti inesistenti, predisponendo la documentazione obbligatoria prevista dalla I. n. 205 del 2017 attestante, contrariamente al vero, l’avvenuta formazione del personale della N.S. nel settore delle tecnologie 4.0, e utilizzando tale documentazione quale credito d’imposta di euro 76.012,30 a favore della società). La società impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale del riesame, il quale rigettava la richiesta. L’ordinanza del Tribunale veniva impugnata con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di legittimità annullavano senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro del Giudice per le indagini preliminari.

Per i giudici di piazza Cavour in ordine alla prima doglianza della società ricorrente, riguardante che la stessa sia stata qualificata, sia nella richiesta cautelare sia nella ordinanza applicativa della misura, come “indagata”, non comporta necessariamente che il pubblico ministero abbia inteso attribuirle tale veste, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, ciò in quanto costituisce “… principio di carattere generale quello secondo cui tutti gli atti giuridici, compresi quelli processuali, devono essere interpretati mediante una valutazione globale e complessiva del loro contenuto e della loro portata, oltre che della loro finalità, interpretazione volta a individuarne il significato indipendentemente dall’utilizzo o meno di formule specifiche o “sacramentali”, bensì ricercando la volontà dell’autore dell’atto e il risultato da questi perseguito mediante il compimento dell’atto medesimo. …”

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato la terza doglianza con cui la ricorrente ha eccepita l’inammissibilità della integrazione della motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, nella parte relativa al pericolo di sottrazione o dispersione dei beni da confiscare precisando “… come chiarito definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), secondo cui “Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”), tra l’altro anteriormente alla adozione del provvedimento di sequestro censurato dalla società ricorrente, con la conseguente irrilevanza di quanto esposto nell’ordinanza impugnata, a proposito della esistenza di un precedente e opposto orientamento interpretativo, in sé inidoneo a giustificare l’assenza di motivazione, ma che al momento della adozione del provvedimento genetico era stato, comunque, incontrovertibilmente superato.  …”