La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 31712 del 10 dicembre 2024, intervenendo in tema di indennità per il lavoro domenicale, ha statuito il principio secondo cui “il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimana le in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris. (Cass. n. 21626/2013, n. 24682/2013, n. 12318/2011, n. 2610/2008)”
La vicenda ha riguardato un gruppo di lavoratori dipendenti di società appaltatrice del relativo servizio di pulizia, inquadrati al II o III livello CCNL Multiservizi come pulitori turnisti presso l’aeroporto, i quali avevano citato giudizialmente la società datrice di lavoro al fine di richiedere il pagamento delle maggiorazioni dovute per il lavoro prestato di domenica. Il Tribunale adito, nella veste di giudice del lavoro, che accoglieva le richieste dei lavoratori e condannava al pagamento delle somme specificamente indicate per ciascun lavoratore a titolo di maggiorazione del 30% dell’ordinaria retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica nel periodo oggetto di causa. La società impugnava la decisione del giudice di prime cure. La Corte di appello confermava la sentenza impugnata, ritenendo che il CCNL applicato al rapporto (che regolava il diritto al riposo compensativo per i lavoratori impiegati nel giorno di domenica) non indennizzava i sacrifici incidenti sulla serie di interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale. La datrice di lavoro proponeva, avverso la sentenza di appello, ricorso per cassazione fondato su due motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso della società.
Per gli Ermellini “il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per i pulitori turnisti operanti presso l’aeroporto di xxxxx (come osservato dal P.G.) non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall’ordinamento ai lavoratori domenicali; e, per altro verso, la prospettazione da parte dei lavoratori interessati di una serie di disagi e sacrifici incidenti su interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale, ha portato i giudici di merito al riconoscimento di maggiorazione del 30% della retribuzione giornaliera per le giornate di lavoro domenica le, essendo emersi, in fatto, la percezione della medesima retribuzione oraria spettante ai lavoratori non turnisti e il godimento del medesimo numero di giorni di riposo settimanale per tutti i dipendenti, turnisti e non, rimanendo così il riposo compensativo, di per sé solo, insufficiente a compensare il disagio dovuto alla prestazione lavorativa in giorno festivo domenicale.”