La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13319 depositata il 30 marzo 2023, intervenendo in tema di reato di omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione, ha affermato che “… la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l’iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, cod. civ., la quale ha efficacia dichiarativa e non costitutiva. …” Per cui si chiarisce che “… risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021, Giannetti, Rv. 281340-01, in motivazione). …”
 
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società cooperativa, nominato nei cui confronti veniva disposto un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, emesso dal GIP e confermato dal Tribunale del riesame.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso in cassazione deducendo tre motivi. In particolare il ricorrente sarebbe stato solo nominato alla carica di amministratore, con mero atto interno alla società. Senza l’iscrizione di tale nomina nel Registro delle Imprese lo stesso non avrebbe potuto provvedere al versamento dell’IVA, di talché l’incombente in questione ricadrebbe sul precedente amministratore
 

I giudici di legittimità precisano che diversamente considerando, la sanzione penale sarebbe di fatto rimessa alla disponibilità dell’amministratore nominato, il quale, come nel caso in esame, potrebbe procedere all’iscrizione a più di un anno di distanza dalla nomina, andando esente da responsabilità penale.

La Corte Suprema evidenzia che l’efficacia dichiarativa e non costitutiva “… emerge dal disposto dell’art. 2193 cod. civ., che testualmente prevede l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all’art. 2384, comma 2, cod. civ., secondo cui l’iscrizione è funzionale non all’acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi. …”