I giudici di legittimità precisano che diversamente considerando, la sanzione penale sarebbe di fatto rimessa alla disponibilità dell’amministratore nominato, il quale, come nel caso in esame, potrebbe procedere all’iscrizione a più di un anno di distanza dalla nomina, andando esente da responsabilità penale.
La Corte Suprema evidenzia che l’efficacia dichiarativa e non costitutiva “… emerge dal disposto dell’art. 2193 cod. civ., che testualmente prevede l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all’art. 2384, comma 2, cod. civ., secondo cui l’iscrizione è funzionale non all’acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi. …”