La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 13003 depositata il 28 marzo 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo e in materia di difesa dell’ente ex dlgs 231/2001, ha ribadito il principio secondo cui “… In tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il modello organizzativo dell’ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi)” (Sez.3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551) …”
La vicenda ha riguardato il legale rappresentate di una società indagato per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 24 dlgs 231/2001). Nell’ambito di tale procedimento veniva emesso un decreto di sequestro aveva disposto: ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 356 cod. pen. il sequestro funzionale alla confisca del profitto nei confronti dell’indagato e delle due società, di cui l’indagato era legale rappresentante, ai sensi degli artt. 53 e 19 D.Lgs.231/2001 in relazione all’art. 24, il sequestro funzionale alla confisca obbligatoria per equivalente del profitto. Avverso il provvedimento di sequestro il Tribunale dichiarava inammissibili le istanze di riesame. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in cassazione. In particolare il difensore premette che il tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità del riesame proposto dalla D.E.G. s.r.l. perché presentato da difensore della società che era stato in precedenza nominato dal suo legale rappresentante, indagato nel medesimo procedimento per i reati presupposti da cui discendeva l’illecito amministrativo, applicando erroneamente i principi richiamati della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 33041/2015.
I giudici di legittimità dichiarano inammissibili i ricorsi.
Il Supremo consesso afferma che “… non si può che condividere quanto affermato dalla sentenza resa a Sezioni Unite da questa Corte (n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264312) che, in motivazione, parlando dell’art. 39 sopra citato, ha precisato che ” … la disposizione vieta esplicitamente al rappresentante legale, che sia indagato/imputato del reato presupposto, di rappresentare l’ente, una proibizione che si giustifica perché il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; d’altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se l’ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale. Per questa ragione l’esistenza del “conflitto” è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l’ulteriore conseguenza che non vi è alcun onere motivazionale sul punto da parte del giudice: il divieto scatta in presenza della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa un’effettiva situazione di incompatibilità” …”
Inoltre i giudici di piazza Cavour precisano che sulle censure dei singoli soci va ribadito che “… in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (nella cui nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimentio del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611)
(…)
che “il singolo socio non è legittimato ad impugnare provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni cli proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell’istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro” (Sez.2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735). …”