La Corte di Cassazione con sentenza n. 9095 depositata il 31 marzo 2023, intervenendo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito che ” … la definizione di discriminazione indiretta contenuta nella direttiva UE osta a una normativa nazionale che consenta il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro giustificate e dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore, salva verifica di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo legittimo di lotta contro l’assenteismo. […] un trattamento sfavorevole basato sulla disabilità contrasta con la tutela prevista dalla direttiva 2000/78 unicamente nei limiti in cui costituisca una discriminazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa. …”

La vicenda ha riguardato un dipendente, portatore di handicap, addetto ai servizi di igiene urbana, veniva licenziato per superamento del periodo di comporto. Il lavoratore impugnava il licenziamento ritenendolo discriminatorio in quanto le malattie in cui era incorso il lavoratore erano riconducibili al suo stato di disabilità.

I giudici di merito, il Tribunale prime e la Corte di Appello dopo, dichiarando la nullità del licenziamento intimatogli per carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla società nei confronti del lavoratore.

Per i giudici della corte territoriale “… detta discriminazione era consistita, alla luce del grave quadro patologico del lavoratore qualificabile come disabilità ai sensi della direttiva 2000/78/CE, nell’avere la società applicato l’art. 42 CCNL Federambiente al lavoratore licenziato, trascurando di distinguere assenze per malattia ed assenze per patologie correlate alla disabilità, in contrasto con i principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia UE con sentenza del 18/1/2018 in causa C-270/16. …”

Avverso la decisione della Corte di Appello il datore di lavoro proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso della società.

La Suprema Corte afferma che il licenziamento per superamento del periodo di comporto conseguente ad assenze per malattia e per patologie correlate alla disabilità del lavoratore può costituire un trattamento sfavorevole è contrasta con la tutela prevista dalla direttiva 2000/78 unicamente nei limiti in cui costituisca una discriminazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa

Pertanto, per i giudici, l’applicazione al lavoratore disabile, dell’ordinario periodo di comporto rappresenta una discriminazione indiretta.

Per i giudici della cassazione la discriminazione – diversamente dal motivo illecito – opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore, quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta, ed a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro (Cass. n. 6575/2016).

Inoltre viene evidenziato, nella sentenza in commento, qualora le clausole dei contratti collettivi, non prevedono un differente periodo di comporto (ovviamente più lungo) per i lavoratori portatori di handicap, violano la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 costituendo discriminazione indiretta. Pertanto, il licenziamento disposto dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL che non tenga conto di tale indirizzo, risulta affetto da nullità.