La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025, intervenendo in tema di remissione in termini nel processo telematico, ha ribadito che la concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche

a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato (Cass. n. 11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del 2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024);

b) la seconda attiene all'”immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (Cass. n. 1348 del 2024)”

La vicenda ha riguardato una società di persone che aveva depositato l’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, dopo aver chiesto la rimessione in termini per il deposito dell’iscrizione a ruolo del ricorso, con il riconoscimento della validità ed efficacia del deposito già effettuato. Il problema era emerso a causa di un errore della cancelleria, che aveva rifiutato il deposito per difetto di anticipazione delle spese forfettarie. Il Fallimento chiedeva il rigetto dell’istanza di rimessione in termini formulata dall’opponente, per essere stata presentata dopo oltre tre anni rispetto alla scadenza del termine. Il Tribunale adito, con il decreto in epigrafe, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta. Il fallimento avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità accolgono il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e, per l’effetto, cassano il decreto impugnato con rinvio.

Per gli Ermellini Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT, infatti, ha osservato il ricorrente, è un procedimento a formazione progressiva nel quale la seconda pec (cd “ricevuta di consegna”) attesta che l’invio è intervenuto con la consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento, a condizione, però, che, con l’ultima pec, il deposito sia stato poi accettato dalla cancelleria, che consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec.

I giudici di piazza Cavour ricordano, come costantemente affermato, che “il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte pec di ricevuta

– la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l’invio È stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario;

– la seconda (“ricevuta di consegna”), invece, attesta che l’invio È intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, introdotto dall’art. 1, comma 19, L. n. n. 228/2012 ed applicabile ratione temporis), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima pec, e cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che È quindi fattispecie a formazione progressiva;

– la terza pec attesa l’esito controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che dev’essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev’essere aderente alle specifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB);

– la quarta pec, infine, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec (Cass. n. 28982 del 2019, in motiv.). 

Per il Supremo consesso “Se, dunque, come stabilisce l’art. 16 bis, comma 7, cit., la tempestività del deposito telematico dev’essere verificata (salva l’applicazione dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.) avendo riguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr. Cass. SU. n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2021; Cass. n. 19796 del 2021; Cass. n. 19163 del 2020), deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto È “anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC” e, cioè, come detto, subordinato “al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che È quindi fattispecie a formazione progressiva”, sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), “e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti” (Cass. n. 17404 del 2020; Cass. n. 27654 del 2022; Cass. SU n. 28403 del 2023, in motiv.).”

Nella sentenza in commento la Suprema Corte evidenzia che sul momento e sul rilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), ha, in sostanza, ritenuto che, se è vero che “il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l’articolo 16 bis”, è, tuttavia, “altrettanto vero… che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli”, automatici (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 7, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014) e manuali (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014), della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022, in motiv.), e cioè, in definitiva, all’accettazione da parte della stessa (Cass. n. 28982 del 2019), “la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell’art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. SU n. 28403 del 2023, in motiv.).

(…) Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell’atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell’atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n. 19307 del 2023). “

Pertanto per i giudici della Corte Suprema ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute pec, tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso – la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” – c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (Cass. SU n. 22834 del 2022; Cass. n. 12422 del 2022; Cass. n. 19796 del 2021);

tale efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive pec, e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”);

– “lo scopo del deposito – infatti – non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione dell’atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.)“;

– “in caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo” (così Cass. n. 19307 del 2023, in motiv.);

in caso di deposito che generi unicamente le prime due pec, la parte opponente potrà, di conseguenza, ritenere di aver rispettato eventuali termini di legge per il deposito medesimo ma è solo con le due pec successive che potrà invece ritenere che il deposito sia definitivamente efficace e rituale; – in assenza delle pec successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta pec diano esito non favorevole), la parte non potrà ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, avrà l’onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta pec) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività Cass. n. 6743 del 2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 1348 del 2024, in motiv.).”