A decorrere dal 1° gennaio 2026, entra a regime un nuovo obbligo che incide sulle modalità di certificazione dei corrispettivi: il collegamento tra registratore telematico (RT) e strumenti di pagamento elettronico (POS).
L’adempimento si colloca nel solco della progressiva digitalizzazione degli obblighi fiscali e dell’intensificazione dei controlli automatizzati, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza tra dati dei corrispettivi e incassi tracciabili.
La misura non introduce un nuovo strumento tecnologico, ma impone una associazione telematica formale tra dispositivi già esistenti, secondo modalità definite dall’Agenzia delle Entrate.
Il fondamento normativo dell’obbligo
Il nuovo adempimento trae origine dalle modifiche al D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
In particolare:
l’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015, che disciplina la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato integrato prevedendo la necessità di collegare i dati dei pagamenti elettronici ai corrispettivi certificati;
la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ai commi 74–77 dell’articolo 1, ha demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione:
delle modalità tecniche di associazione RT–POS;
delle tempistiche;
delle ipotesi sanzionatorie.
La norma si innesta inoltre nel quadro dell’art. 22 del D.P.R. 633/1972, che disciplina l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni verso consumatori finali.
Ratio legis e finalità
La finalità dell’intervento è chiaramente riconducibile a:
una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari;
la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli incrociati automatici tra:
importi trasmessi dai registratori telematici;
dati dei pagamenti elettronici comunicati dagli operatori finanziari ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973.
Il legislatore mira così a ridurre le incoerenze tra incassi dichiarati e incassi effettivamente percepiti tramite strumenti tracciabili.
Ambito soggettivo di applicazione
Sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti che:
effettuano operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972;
sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015;
accettano pagamenti elettronici, indipendentemente dalla tipologia di POS utilizzato.
Rientrano quindi nell’obbligo:
esercenti il commercio al minuto;
soggetti assimilati;
professionisti che certificano i corrispettivi tramite RT o procedura web.
Natura giuridica del collegamento RT–POS
Un profilo essenziale, spesso oggetto di fraintendimenti, riguarda la natura del collegamento.
Dal punto di vista giuridico e operativo:
non è richiesto alcun collegamento fisico o tecnico tra cassa e POS;
non è imposto l’uso di POS integrati con il registratore;
non è modificato il funzionamento ordinario dei dispositivi.
Il collegamento consiste esclusivamente in una associazione telematica dei dati identificativi, effettuata sul portale dell’Agenzia delle Entrate, che consente di attribuire correttamente i pagamenti elettronici ai corrispettivi trasmessi.
Gestione di configurazioni complesse e pagamenti digitali evoluti
L’obbligo di collegamento non segue necessariamente un rapporto “uno a uno” tra dispositivi. La flessibilità del portale dell’Agenzia delle Entrate permette di mappare correttamente diverse configurazioni aziendali.
Il caso Multi-POS e Multi-RT
Non è raro che un’attività commerciale disponga di più punti cassa o di diversi terminali di pagamento per agevolare il servizio (ad esempio, un POS fisso in cassa e uno mobile per il servizio ai tavoli).
Associazione Multipla: È possibile associare più terminali POS a un unico Registratore Telematico. In questo caso, tutti i flussi finanziari provenienti dai diversi dispositivi verranno ricondotti all’unico punto di certificazione dei corrispettivi.
Pluralità di RT: Se l’azienda dispone di più Registratori Telematici (ad esempio in un locale con due casse separate), occorre procedere all’associazione puntuale: ogni terminale di pagamento dovrà essere collegato all’RT che emette il relativo documento commerciale.
Oltre il POS: Wallet digitali e pagamenti tramite App
Una particolare attenzione merita l’inquadramento degli strumenti di pagamento elettronico diversi dal POS tradizionale, quali Satispay, PayPal e i bonifici istantanei, sempre più diffusi nelle transazioni verso consumatori finali.
Ai fini dell’obbligo di collegamento introdotto dal D.Lgs. 127/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025, rileva non la forma tecnica dello strumento utilizzato, bensì la sua funzione di mezzo di pagamento elettronico tracciabile, riconducibile all’esercente e riferibile a specifiche operazioni certificate mediante registratore telematico.
In tale prospettiva, Satispay e PayPal rientrano a pieno titolo tra gli strumenti soggetti all’obbligo di associazione, in quanto:
consentono l’incasso elettronico di somme a fronte di operazioni rientranti nell’art. 22 del D.P.R. 633/1972;
sono gestiti da prestatori di servizi di pagamento tenuti alle comunicazioni all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973;
generano flussi finanziari strutturati, potenzialmente incrociabili con i dati dei corrispettivi trasmessi ex art. 2 del D.Lgs. 127/2015.
Diverso, ma non meno rilevante, è il caso dei bonifici istantanei. Qualora utilizzati come modalità di pagamento per operazioni soggette a certificazione dei corrispettivi, anche tali strumenti assumono rilevanza ai fini del collegamento, laddove siano:
sistematicamente utilizzati nell’ambito dell’attività;
riconducibili a un conto intestato all’esercente;
idonei a consentire l’identificazione del pagamento in relazione all’operazione effettuata.
In questi casi, l’obbligo non implica un’integrazione tecnica con il registratore telematico, ma richiede una coerenza sostanziale tra:
i corrispettivi memorizzati e trasmessi;
gli incassi elettronici risultanti dai flussi bancari e dalle comunicazioni degli intermediari.
Ne consegue che l’esercente è tenuto a includere tali strumenti nel perimetro informativo oggetto di collegamento, secondo le modalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, evitando approcci formalistici che potrebbero esporre a rilievi in sede di controllo.
Identificativi univoci: Per questi strumenti, in assenza di una matricola hardware del POS, l’associazione avverrà tramite l’ID univoco fornito dal gestore del servizio (Payment Service Provider), che dovrà essere inserito manualmente o selezionato tra quelli pre-caricati dall’Agenzia nel sistema “Fatture e Corrispettivi”.
Termini e decorrenza dell’obbligo
Le tempistiche sono differenziate:
POS già in uso al 1° gennaio 2026
L’associazione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dal provvedimento attuativo emanato ai sensi dell’art. 2, comma 6-ter, del D.Lgs. 127/2015.POS attivati successivamente al 31 gennaio 2026
L’associazione deve essere effettuata:a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di attivazione del POS;
ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Profili sanzionatori
Il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto:
dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, per le violazioni degli obblighi di comunicazione;
dall’art. 2, comma 6, del D.Lgs. 127/2015, per l’omessa o irregolare trasmissione dei corrispettivi.
In presenza di violazioni reiterate, possono trovare applicazione anche le sanzioni accessorie di cui all’art. 12 del D.Lgs. 471/1997.
Guida pratica operativa al collegamento RT–POS
Documentazione preliminare
È opportuno assicurarsi di avere:
Le credenziali per accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”:
SPID, CIE o CNS oppure credenziali Entratel/Fisconline.
I codici identificativi dei dispositivi:
Matricola del Registratore Telematico (RT) o la procedura web se usi la soluzione AdE per emettere corrispettivi.
Codici identificativi dei POS (terminali di pagamento fisici, SoftPOS, app di pagamento, QR code, ecc.).
L’indirizzo dell’unità locale (sede dell’attività) dove i dispositivi sono in uso.
Procedura di collegamento
Accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Entrare nella sezione “Fatture e Corrispettivi”.
Selezione della funzione dedicata al censimento e collegamento dei dispositivi (selezionare la voce “Accreditamento e censimento dispositivi” oppure “Collegamento POS-RT” (o simile)).
Scelta del registratore telematico.
Seleziona il Registratore Telematico (RT) dalla lista (già censito nel sistema).
Aggiungi/Seleziona uno o più POS dall’elenco dei terminali di pagamento a te intestati (il sistema mostra quelli già comunicati dagli operatori finanziari).
Associa ogni POS al relativo RT.
Inserisci l’indirizzo dell’unità locale dove sono in uso RT e POS.
La procedura si conclude con una ricevuta telematica di avvenuta associazione.
Aggiornamenti successivi
Ai sensi del principio di correttezza dei dati trasmessi, l’associazione deve essere aggiornata in caso di:
sostituzione del POS;
attivazione di nuovi strumenti di pagamento;
dismissione o cambio del registratore telematico.
Considerazioni conclusive
Il collegamento tra RT e POS non rappresenta una rivoluzione tecnologica, ma un rafforzamento dell’impianto informativo fiscale.
Si tratta di un adempimento che, sebbene formalmente semplice, assume rilievo sostanziale ai fini dei controlli e richiede una gestione consapevole e tempestiva, anche attraverso il supporto di intermediari abilitati.
Allegati
Procedura web – guida operativa dell’Agenzia delle entrate sul collegamento tra RT e POS
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