AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025

Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 – Il nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiunto

SOMMARIO:

PREMESSA

1. IL NUOVO REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1.1. Le modifiche apportate alla Direttiva IVA

1.2. Le modifiche apportate al decreto IVA: il nuovo Titolo V-ter

1.3. Volume d’affari

1.4. Il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato italiano

1.4.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione

1.4.2. Comunicazione preventiva e attribuzione del suffisso EX

1.4.3. Correzione e aggiornamento della comunicazione preventiva

1.4.4. Comunicazioni trimestrali

1.4.5. Cessazione del regime di franchigia

1.5. Il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea

1.5.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione

1.5.2. Decorrenza e adempimenti

1.5.3. Comunicazioni trimestrali

1.5.4. Cessazione dal regime di franchigia

1.6. Il regime forfetario nazionale e le modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.7. Modifiche di coordinamento

1.7.1. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1.7.2. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41

2. ALTRE DISPOSIZIONI

3. CONTROLLI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

PREMESSA

L’articolo 1, comma 1 (NOTA 1), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (NOTA 2), ha impegnato il Governo a recepire, tra le altre, la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 (di seguito anche “Direttiva franchigia per piccole imprese”), che modifica:

(i) la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito anche “Direttiva IVA”), per quanto riguarda il regime di franchigia transfrontaliero;

(ii) il Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del suddetto regime speciale.

L’articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023», ha, inoltre, impegnato il Governo a recepire la Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 (NOTA 3).

Ciò posto, con il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto» (di seguito anche “decreto legislativo”), sono apportate modificazioni:

1. all’articolo 1, commi 57, lettera b), e 59, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni (di seguito “legge di stabilità 2015”);

2. agli articoli 36, comma 1, e 40-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l’occupazione nelle aree depresse»;

3. agli articoli 7-quinquies, comma 1, e 19, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, anche “decreto IVA”); nel medesimo decreto IVA è, altresì, inserito il titolo V-ter, Capo I, rubricato «Regime transfrontaliero di franchigia», che implementa il nuovo regime previsto dal legislatore unionale per le piccole imprese.

Le modifiche normative in commento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025 (NOTA 4).

Con la presente circolare sono esaminate le novità introdotte dal decreto legislativo in merito a tale regime transfrontaliero di franchigia, fornendo istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.

L’esame delle disposizioni di cui sopra tiene conto, tra l’altro, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2024, prot. n. 460166/2024, così come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025, n. 551770/2025 (di seguito “Provvedimento del 30 dicembre 2024”), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 marzo 2025, prot. n. 155649/2025 (di seguito “Provvedimento del 28 marzo 2025”), del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 2025/560356 (di seguito “Provvedimento del 10 dicembre 2025”), del contenuto degli atti preparatori del Governo della Repubblica n. 188 (di seguito AG n. 188), con particolare riguardo alla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, oltreché dei documenti pubblicati dalle istituzioni europee (NOTA 5), con specifico riferimento alle Note esplicative dei servizi della Commissione europea (“Modifiche del sistema dell’IVA nell’UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese”) emanate in data 24 ottobre 2024 (di seguito “Note esplicative”) e alla “Guida al regime per le PMI” della Commissione europea del 25 ottobre 2024 (di seguito “Guida”).

1. IL NUOVO REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1.1. Le modifiche apportate alla Direttiva IVA

Per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, l’articolo 1 della Direttiva franchigia per piccole imprese modifica la Direttiva IVA, in particolare, al Titolo XII, Capo I, emendando le Sezioni I («Definizioni») e II («Franchigie») e introducendo la Sezione II-bis («Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia»).

Nella disciplina unionale in vigore fino al 31 dicembre 2024 (NOTA 6) il regime di franchigia era riservato, alle condizioni normativamente previste, alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta (NOTA 7).

In base a tale regime di franchigia, il soggetto passivo:

– non addebita l’IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;

– non detrae l’IVA versata a monte;

– fruisce di importanti agevolazioni in tema di adempimenti.

Detto regime operava solo in ambito “domestico”, essendo preclusa – in linea generale – l’applicazione a operazioni che avessero rilevanza territoriale al di fuori dello Stato membro in cui la medesima impresa è stabilita (NOTA 8).

Tali disposizioni, tuttavia, come evidenziato dal considerando n. 1 della Direttiva franchigia per piccole imprese, sono state ritenute obsolete e hanno reso necessaria una revisione del regime delle piccole imprese.

A tale scopo, il legislatore unionale, in un’ottica di «semplificazione globale per le piccole imprese che intende ridurre i loro oneri amministrativi ed aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri (NOTA 9)», ha rivisitato la relativa disciplina, contenuta ora negli articoli da 280-bis a 292-quinquies della Direttiva IVA.

La rilevante novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, riguarda l’ampliamento dell’ambito territoriale del regime di franchigia e ciò comporta che al livello “domestico” già esistente (in Italia il c.d. regime forfetario) si aggiunge ora il livello “transfrontaliero” del regime medesimo.

In forza delle modifiche recate alla Direttiva IVA, pertanto, gli Stati membri che adottano il regime di franchigia “domestico”, al ricorrere delle condizioni normativamente previste, «concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro» (NOTA 10).

I soggetti stabiliti in un determinato Stato membro, pertanto, possono ora effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in uno o più Stati membri (diversi da quello di stabilimento), applicando il regime di franchigia transfrontaliero, previa apposita identificazione nel solo Stato di stabilimento (NOTA 11).

È importante rilevare che il regime in esame riguarda le sole operazioni attive (c.d. output), mentre non sono interessate dal regime le operazioni passive (c.d. input); ciò implica, tra l’altro, che il soggetto passivo potrebbe doversi identificare, ai fini IVA, anche nello Stato di esenzione qualora si trovi a essere debitore d’imposta (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, come acquisti intracomunitari, acquisti in reverse charge, ecc.) (NOTA 12).

Analogamente a quanto previsto per l’One Stop Shop (NOTA 13) (c.d. OSS), lo Stato di stabilimento sarà l’unico, in via generale, con cui il soggetto che opta per il regime transfrontaliero dovrà relazionarsi per quanto concerne l’attività ordinaria, presentando a tale Stato, come illustrato nei paragrafi successivi, ad esempio, la comunicazione preventiva per l’accesso al regime (NOTA 14) e le comunicazioni trimestrali per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell’Unione europea (NOTA 15).

Fermo restando che l’applicazione del regime di franchigia domestico continua a essere soggetta alle condizioni previste da ogni singolo Stato membro, con riferimento alle condizioni previste per i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2025, vogliono avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero, l’articolo 284 della Direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo interessato non debba superare, oltre alla soglia di volume d’affari annuo applicabile in ciascuno Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti (soglia che non può eccedere gli 85.000 euro), la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione (NOTA 16).

Il nuovo regime transfrontaliero può essere adottato dai soggetti che risultano stabiliti in un determinato Stato membro dell’Unione europea secondo i requisiti fissati dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3 (NOTA 17), e dall’articolo 12 (NOTA 18) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, risultando irrilevanti – ai fini del regime in commento – eventuali identificazioni in altri Stati membri diversi da quello di stabilimento. Non possono, invece, aderire al regime di franchigia transfrontaliero i soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea, anche qualora tali soggetti operino attraverso stabili organizzazioni esistenti in uno o più Stati membri.

Dalle indicazioni unionali emerge che, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione, in un determinato Stato, del regime di franchigia (sia esso domestico o transfrontaliero), il soggetto passivo è tenuto ad applicare tale regime in relazione a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in quello Stato, con le sole eccezioni normativamente previste (NOTA 19).

Non è possibile, quindi, applicare (nel medesimo Stato) il regime di franchigia ad alcune operazioni attive, assoggettandone altre al regime ordinario; il contribuente può, invece, scegliere di operare in regime di franchigia in alcuni Stati membri e di identificarsi in altri per effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi, applicando le regole ordinarie.

Il soggetto passivo che intende applicare il regime di franchigia in altri Stati (Stati di esenzione) deve chiedere l’autorizzazione al proprio Stato di stabilimento attraverso un’apposita procedura che prevede l’interlocuzione dello Stato di stabilimento con gli Stati di esenzione, al fine di verificare che il soggetto sia in possesso dei requisiti per aderire al regime stesso. Al termine di tale iter lo Stato di stabilimento attribuisce il suffisso EX, che consente l’immediata individuazione dei soggetti che applicano il regime di franchigia in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello nazionale di stabilimento, in linea con quanto stabilito dalla disciplina unionale (NOTA 20).

Ciascuno Stato membro dell’Unione europea, quindi, può rivestire, a seconda dei casi, il ruolo di Stato di stabilimento (per i soggetti che abbiano la sede in tale Stato e che ivi facciano richiesta per aderire al regime), ovvero il ruolo di Stato di esenzione (qualora in tale Stato operino in esenzione soggetti che abbiano ottenuto l’autorizzazione per il regime di franchigia dal proprio Stato di stabilimento).

1.2. Le modifiche apportate al decreto IVA: il nuovo Titolo V-ter

Il d.lgs. n. 180 del 2024 ha, come anticipato nella premessa, recepito le modifiche recate dalla Direttiva franchigia per piccole imprese. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo introduce all’interno del decreto IVA il nuovo Titolo V-ter, Capo I, articolato come segue:

– nella Sezione I (articolo 70-terdecies) sono stabilite le definizioni e le disposizioni generali del nuovo regime di franchigia transfrontaliero (NOTA 21), sia per i soggetti passivi stabiliti in Italia che intendono operare in regime di franchigia in uno o più Stati membri dell’Unione europea, sia per i soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro che intendono operare in Italia adottando il medesimo regime;

– nella Sezione II (articoli da 70-quaterdecies a 70-septiesdecies) è disciplinato il regime di franchigia per i soggetti passivi (persone fisiche) stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea che effettuino in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi ivi territorialmente rilevanti (“regime di franchigia per i soggetti non stabiliti”);

– nella Sezione III (articoli da 70-octiesdecies a 70-duovicies) è disciplinato il regime di franchigia per i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuino in altri Stati membri dell’Unione europea cessioni di beni e prestazioni di servizi ivi territorialmente rilevanti (“regime di franchigia per i soggetti stabiliti”).

Dall’impianto normativo nazionale (NOTA 22) emerge, in linea generale, che i soggetti passivi che aderiscono al regime di franchigia transfrontaliero:

– non esercitano la rivalsa dell’IVA, con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dell’Unione europea (operazioni output);

– non hanno diritto alla detrazione dell’imposta relativa ad acquisti di beni e servizi afferenti alle operazioni attive in franchigia (operazioni input);

– devono rispettare il requisito di un volume d’affari annuo non superiore alle due diverse soglie già in precedenza richiamate. In primo luogo, deve essere rispettata la soglia massima di 100.000 euro di volume d’affari complessivo nell’Unione europea (NOTA 23). In secondo luogo, devono essere rispettate le specifiche soglie di volume d’affari fissate da ciascuno Stato membro di esenzione (NOTA 24) per le operazioni ivi effettuate (in Italia la soglia massima è di 85.000 euro).

Il regime in esame è riservato ai soggetti stabiliti nell’Unione europea, come individuati dall’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA (NOTA 25). Nell’ambito di tale regime l’Italia può rivestire il ruolo di:

– Stato di stabilimento (NOTA 26), cioè di Stato:

– a cui i soggetti passivi stabiliti devono chiedere l’autorizzazione per l’accesso al regime di franchigia transfrontaliero, comunicando in quali altri Stati membri intendono operare;

– che concede il numero di identificazione EX (NOTA 27), in seguito alla verifica del possesso dei requisiti richiesti;

– a cui devono essere inviate le comunicazioni previste dal regime;

– Stato di esenzione (NOTA 28), cioè di Stato scelto da soggetti stabiliti nell’Unione europea per effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di esenzione.

L’articolo 70-terdecies, comma 2, del decreto IVA stabilisce che il regime di franchigia transfrontaliero non si applica:

– alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi (NOTA 29) trasportati o spediti in un altro Stato membro;

– alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

Resta fermo che è onere dei soggetti stabiliti in Italia che scelgano di avvalersi del regime di franchigia in altri Stati membri, verificare se i relativi ordinamenti prevedano preclusioni particolari.

Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2024, del 28 marzo 2025 e del 10 dicembre 2025, come previsto dal comma 5 dell’articolo 70-terdecies del decreto IVA, sono stabilite le modalità attuative del titolo V-ter del decreto in commento.

Di seguito sono fornite alcune indicazioni in merito al volume d’affari ed esaminati, nell’ordine, il regime di franchigia per i soggetti stabiliti in Italia (in particolare, gli articoli da 70-octiesdecies a 70-duovicies del decreto IVA) e il regime di franchigia per i soggetti non stabiliti in Italia (articoli da 70-quaterdecies a 70-septiesdecies del decreto IVA).

1.3. Volume d’affari

La determinazione del volume d’affari annuo complessivo nell’Unione europea (massimo 100.000 euro) e del volume d’affari annuo realizzato in ciascuno Stato membro (NOTA 30) risulta fondamentale ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime di franchigia.

L’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA (NOTA 31) fornisce una definizione ampia di volume d’affari annuo realizzato nell’Unione, comprendendo in esso «il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio dell’Unione europea nel corso di un anno civile».

Alla determinazione del volume d’affari (NOTA 32) imputabile a ciascuno Stato membro concorrono tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate dal soggetto passivo, territorialmente rilevanti in ogni Stato secondo le norme unionali (NOTA 33). A titolo esemplificativo, quindi, rilevano in Italia:

– le cessioni nazionali di beni e le prestazioni di servizi rese nel territorio dello Stato;

– le esportazioni di beni dall’Italia verso un Paese terzo;

– le cessioni intracomunitarie di beni trasportati o spediti dall’Italia in un altro Stato membro.

Concorrono, inoltre, alla formazione del volume d’affari in Italia le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti dall’Italia in un altro Stato membro a soggetti privati, di cui all’articolo 38-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (NOTA 34), qualora l’ammontare complessivo delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell’Unione europea non abbia superato (sia nell’anno solare precedente sia in quello in corso) 10.000 euro e il cedente non abbia optato per l’imposizione nello Stato di destinazione (NOTA 35). In caso contrario, tali operazioni confluiscono nel volume d’affari dello Stato membro (di esenzione o meno) in cui sono territorialmente rilevanti ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva IVA (NOTA 36).

Per quanto concerne il momento dell’effettuazione delle operazioni, si ritiene che esso debba essere individuato ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA e dell’articolo 39 del d.l. n. 331 del 1993.

Alla determinazione della soglia non concorrono, ai sensi del comma 3 dell’articolo 70-terdecies in commento:

– le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;

– le operazioni esenti di cui all’articolo 10 del decreto IVA, escluse quelle di cui ai numeri da 1 a 4, 8, 8-bis, 9, salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al numero 11 del medesimo articolo 10 (NOTA 37).

È escluso dalla formazione del volume d’affari, altresì, il valore degli acquisti nazionali o intracomunitari di beni e servizi, nel caso in cui il soggetto passivo sia tenuto agli adempimenti contabili in qualità di acquirente e sia debitore d’imposta in forza del meccanismo dell’inversione contabile (NOTA 38).

Ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 4, del decreto IVA, gli Stati membri che non adottano l’euro determinano le soglie di volume d’affari, ai fini dell’ammissione o dell’esclusione dal regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L’importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall’euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell’anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

ESEMPIO 1
La società Alfa Srl IT, stabilita nel territorio italiano, ha realizzato nell’anno civile 2024 esclusivamente le seguenti operazioni:

1) in Italia, cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare imponibile complessivo pari a 35.000 euro;

2) cessioni intracomunitarie non imponibili di beni trasportati o spediti nello Stato membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331 del 1993, per un ammontare pari a 25.000 euro;

3) cessioni all’esportazione di beni nei confronti di soggetti stabiliti in Svizzera, effettuate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto IVA, per complessivi 5.000 euro;

4) vendite a distanza intracomunitarie di beni destinati a consumatori finali nello Stato membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l. n. 331 del 1993, per un importo complessivo imponibile pari a 14.000 euro;

5) prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti nello Stato membro X, ivi territorialmente rilevanti in base alle previsioni dell’articolo 7-ter del decreto IVA, per un ammontare pari a 2.000 euro;

6) cessione di un macchinario situato in Italia a un soggetto passivo IVA stabilito nello Stato membro Y, per un ammontare complessivo pari a 45.000 euro.

Alfa Srl IT ha, pertanto, realizzato un volume d’affari:

– di 65.000 euro in Italia, pari alla somma degli importi relativi alle operazioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3);

– di 16.000 euro nello Stato membro X, pari alla somma degli importi relativi alle operazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5).

Nell’anno civile 2024, pertanto, Alfa Srl IT ha realizzato un volume d’affari annuo nell’Unione europea di 81.000 euro, pari alla somma del volume d’affari realizzato in Italia e nello Stato membro X. L’importo di cui al precedente punto 6), invece, non concorre al computo del volume d’affari, ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 3, del decreto IVA, in quanto relativo a un bene di investimento.

Sulla base di tali dati, Alfa Srl IT, qualora anche nel 2025, nel periodo precedente all’invio della comunicazione preventiva, abbia rispettato le soglie di volume d’affari sia unionale, sia nazionale nello Stato membro X, può chiedere di essere autorizzato a operare nello Stato membro X in regime di franchigia transfrontaliero.

ESEMPIO 2
La società Beta Srl IT, stabilita nel territorio italiano, ha realizzato nell’anno civile 2024 esclusivamente le seguenti operazioni:

1) in Italia, cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare imponibile complessivo pari a 90.000 euro;

2) vendite a distanza intracomunitarie di beni destinati a consumatori finali nello Stato membro X, effettuate ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l. n. 331 del 1993, per un importo complessivo imponibile pari a 8.000 euro, per cui si è identificata nello Stato membro X avvalendosi dell’opzione di cui all’anzidetta disposizione;

3) cessione di un bene di investimento, per un ammontare complessivo pari a 15.000 euro.

Nell’anno civile 2024, pertanto, Beta Srl IT ha realizzato un volume d’affari annuo nell’Unione europea di 98.000 euro, pari alla somma del volume d’affari realizzato in Italia e nello Stato membro X (punti 1 e 2). L’importo di cui al precedente punto 3), invece, non concorre al computo del volume d’affari, ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 3, del decreto IVA.

Sulla base di tali dati, Beta Srl IT, al ricorrere degli ulteriori presupposti normativamente previsti, può chiedere di essere autorizzato ad operare nello Stato membro X in regime di franchigia transfrontaliero.

ESEMPIO 3
Tizio, esercente la professione di medico in Italia e titolare di partita IVA in regime forfetario, nell’anno 2024 ha realizzato, in base alle previsioni di cui all’articolo 6 del decreto IVA e indipendentemente dall’incasso dei relativi compensi, le seguenti operazioni:

1) prestazioni sanitarie nei confronti di consumatori finali, esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto IVA, per 50.000 euro;

2) attività di consulenza medico legale nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, per 14.000 euro;

3) attività di consulenza medico legale nei confronti di enti di diritto privato stabiliti nello Stato membro Y, non titolari di codice identificativo IVA, per 40.000 euro.

Tizio ha realizzato, pertanto, un volume d’affari annuo nell’Unione europea di 54.000 euro, pari alla somma degli importi (per servizi entrambi territorialmente rilevanti in Italia) di cui ai precedenti punti 2) e 3). L’ammontare delle prestazioni di cui al precedente punto 1), invece, non contribuisce al calcolo del volume d’affari, ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 3, del decreto IVA.

Sulla base di tali dati, Tizio, al ricorrere degli ulteriori presupposti normativamente previsti, può chiedere di essere autorizzato a operare nello Stato membro Y in regime di franchigia transfrontaliero per le eventuali operazioni che siano ivi territorialmente rilevanti.

1.4. Il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato italiano

1.4.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione

Il decreto legislativo in commento, nel recepire nell’ordinamento domestico il regime di franchigia transfrontaliero applicabile dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, dispone, all’articolo 70-octiesdecies, comma 1 (NOTA 39), del decreto IVA, che l’accesso al citato regime è subordinato:

– ad adempimenti procedurali: il soggetto passivo deve trasmettere all’Agenzia delle entrate una “comunicazione preventiva” (o prior notification) in cui chiede l’ammissione al regime e l’attribuzione del codice identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati membri dell’Unione europea (si tratta del suffisso EX (NOTA 40));

– alla verifica di requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: il soggetto passivo non deve aver superato, negli anni presi a riferimento da ciascuno Stato di esenzione, la soglia annua di volume d’affari stabilita ai fini dell’applicazione (NOTA 41) del regime. Il contribuente deve verificare, di volta in volta, se sussistono ulteriori requisiti richiesti da ciascuno Stato di esenzione;

– al rispetto del requisito unionale: il soggetto passivo deve aver realizzato all’interno dell’Unione europea un volume d’affari (NOTA 42) complessivo annuo non superiore a 100.000 euro, sia nell’anno civile precedente a quello in cui viene trasmessa la comunicazione preventiva, sia nell’anno civile nel corso del quale avviene l’invio, con riferimento (in quest’ultimo caso) alla frazione di periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di trasmissione della comunicazione.

La disposizione recata dal predetto articolo 70-octiesdecies del decreto IVA definisce, innanzitutto, l’ambito soggettivo del regime di franchigia transfrontaliero per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato. A tal proposito, occorre rilevare che, laddove consentito dalla disciplina di ciascuno Stato membro, possono optare per l’applicazione del regime citato anche i soggetti passivi che in Italia non applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015, o per opzione (avendo deciso di operare in regime ordinario) ovvero in quanto soggetti diversi dalle persone fisiche, a cui tale ultimo regime è precluso.

Analogamente a quanto affermato per i soggetti in regime forfetario (NOTA 43), possono accedere al regime di franchigia transfrontaliero anche i soggetti che iniziano l’attività nel corso dell’anno.

Come già anticipato al paragrafo 1.1, non possono, invece, accedere al regime in commento le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri, nonché i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA (NOTA 44). È, peraltro, precluso l’accesso al regime a stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea.

Per i soggetti passivi d’imposta nazionali, persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, società ed enti), l’Italia costituisce, quindi, lo Stato membro di stabilimento, al quale devono essere inviate la comunicazione preventiva e le comunicazioni trimestrali e al quale devono essere comunicate eventuali variazioni o la cessazione del regime (per scelta volontaria o per superamento delle soglie). L’Italia, in quanto Stato di stabilimento, è tenuta a verificare – interloquendo con ciascuno Stato di esenzione – i requisiti per l’accesso al regime negli Stati membri richiesti.

Di seguito si analizzano le diverse fasi che caratterizzano il regime.

1.4.2. Comunicazione preventiva e attribuzione del suffisso EX

L’accesso al regime transfrontaliero dei soggetti passivi stabiliti in Italia, come già precisato, è subordinato all’inoltro, mediante procedura web, di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, che deve valutare l’istanza alla luce dei requisiti normativamente previsti e delle informazioni fornite dagli Stati membri di esenzione in cui il soggetto richiedente intende operare.

In particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 70-octiesdecies del decreto IVA individuano il nucleo minimo di dati e informazioni che devono essere comunicati preventivamente all’Agenzia delle entrate (NOTA 45).

Con Provvedimento del 30 dicembre 2024, emanato ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 5, del medesimo decreto IVA, sono stati elencati anche ulteriori dati e informazioni che il soggetto richiedente è tenuto a indicare nella comunicazione preventiva (NOTA 46).

Il richiamato Provvedimento disciplina altresì:

– le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva da effettuare mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

– i termini di attribuzione del suffisso EX;

– la procedura di correzione della comunicazione preventiva cui il soggetto richiedente può far ricorso nel caso in cui abbia compilato erroneamente la comunicazione già inoltrata, indicando dati inesatti e incompleti;

– l’aggiornamento della comunicazione preventiva già inoltrata (da effettuare nel caso in cui siano intervenute variazioni dei dati originariamente tramessi, oppure si intenda operare in Stati di esenzione diversi da quelli inizialmente indicati o qualora il soggetto richiedente comunichi di non volersi più avvalere del regime in uno o più Stati di esenzione).

Come stabilito dal Provvedimento del 30 dicembre 2024 al punto 7 (“Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva”), l’attribuzione del suffisso EX si articola nei seguenti passaggi:

1) il contribuente predispone (NOTA 47) e trasmette la comunicazione preventiva mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

2) l’Agenzia delle entrate, previo riscontro (NOTA 48) – entro 15 giorni (NOTA 49) dalla ricezione della comunicazione preventiva – delle informazioni ivi contenute (NOTA 50), trasmette la comunicazione stessa agli Stati di esenzione per i quali il contribuente ha chiesto di fruire del regime di franchigia (NOTA 51);

3) l’Agenzia delle entrate, entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva (NOTA 52), in caso di esito positivo delle interlocuzioni con uno o più Stati (NOTA 53) «assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia». In caso di mancata risposta da parte di uno o più Stati di esenzione entro il termine citato di 35 giorni, l’Agenzia delle entrate assegna comunque il suffisso EX, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d’imposta (NOTA 54).

Occorre precisare, al riguardo, che nel conteggio dei “giorni lavorativi” si intende compreso qualsiasi giorno con l’eccezione del sabato, della domenica e dei giorni festivi (NOTA 55) sia dello Stato di stabilimento sia dello Stato di esenzione.

In caso di esito positivo a tutte le verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto passivo richiedente l’assegnazione del suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA italiana. A partire dalla data di tale comunicazione – secondo quanto previsto all’articolo 70-vicies (NOTA 56) del decreto IVA – il soggetto passivo stabilito in Italia può effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in esenzione IVA negli Stati membri per i quali è stato ammesso al regime di franchigia.

Qualora invece lo Stato membro di esenzione – nel periodo di 35 giorni lavorativi, ovvero nel più ampio termine richiesto dal medesimo Stato – opponga il rifiuto alla richiesta di accesso al regime di franchigia presentata dal soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle entrate, in base alle previsioni del comma 2 dell’articolo 70-noviesdecies del decreto IVA, «notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto».

Resta fermo che il soggetto passivo stabilito può, attraverso la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, verificare la propria posizione nei confronti degli Stati di esenzione (NOTA 57).

La citata procedura web consente, infatti, la consultazione delle comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di esenzione (NOTA 58).

1.4.3. Correzione e aggiornamento della comunicazione preventiva

Il soggetto passivo che, a seguito dell’invio della comunicazione preventiva, rilevi la presenza di dati errati o incompleti (ai sensi del punto 4.1 del Provvedimento del 30 dicembre 2024), può correggere la comunicazione stessa entro cinque giorni lavorativi dall’invio, trasmettendo una comunicazione “sostitutiva” con i dati corretti; in tal caso, i nuovi termini decorrono dalla data di trasmissione di tale comunicazione sostitutiva.

Decorsi i cinque giorni lavorativi, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro, da parte degli Stati membri di esenzione, alla comunicazione già inviata dall’Amministrazione italiana (NOTA 59).

In linea con quanto disposto all’articolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA (NOTA 60), il punto 5 (“Aggiornamento della comunicazione preventiva”) del Provvedimento del 30 dicembre 2024 prevede che il soggetto passivo stabilito in Italia, già ammesso al regime di franchigia transfrontaliero, è tenuto ad aggiornare la comunicazione preventiva quando:

– sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto 2.2 del medesimo Provvedimento (NOTA 61);

– intenda avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nella precedente comunicazione preventiva;

– intenda cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione.

Resta inteso che nell’aggiornamento della comunicazione preventiva non è necessario includere informazioni già fornite nelle comunicazioni precedentemente trasmesse (NOTA 62).

L’intenzione del soggetto passivo stabilito in Italia di estendere il regime di franchigia a Stati membri diversi da quelli inizialmente comunicati richiede, quindi, un aggiornamento della comunicazione preventiva che, per ogni nuovo Stato membro, soggiace agli stessi termini di controllo illustrati nel precedente paragrafo 1.4.2.

A partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate conferma l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso EX alla partita IVA, il soggetto passivo stabilito ha la possibilità di effettuare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in esenzione IVA nello Stato membro per il quale l’aggiornamento è stato confermato (NOTA 63).

1.4.4. Comunicazioni trimestrali

L’articolo 70-unvicies (NOTA 64) del decreto IVA – recependo l’articolo 284-ter della Direttiva IVA – dispone che i soggetti passivi stabiliti in Italia che si avvalgono del regime transfrontaliero di franchigia comunichino (NOTA 65), per ogni trimestre dell’anno civile, l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (NOTA 66) (oppure l’assenza di tali operazioni) effettuate:

a. in Italia (NOTA 67) (comma 1, lettera a);

b. in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione (comma 1, lettera b).

La comunicazione trimestrale è trasmessa all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento del 28 marzo 2025 e secondo le modalità dallo stesso stabilite al punto 3 (NOTA 68), «entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile», ossia:

Trimestre di riferimentoTermine ultimo di trasmissione
gennaio – febbraio – marzo30 aprile
aprile – maggio – giugno31 luglio
luglio – agosto – settembre31 ottobre
ottobre – novembre – dicembre31 gennaio dell’anno successivo

L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (NOTA 69), il quale stabilisce che «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (…)».

Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo (NOTA 70).

Al momento dell’accesso al regime il contribuente fornisce con la comunicazione preventiva, tra l’altro, i dati relativi al volume d’affari realizzato nell’anno in corso, ossia dall’inizio dell’anno sino alla data d’invio della richiesta.

Il contribuente, a seguito dell’attribuzione del suffisso EX, al fine di evitare ammanchi o duplicazioni di informazioni – rispetto a quelle già riportate nella comunicazione preventiva (NOTA 71) – deve compilare la prima comunicazione trimestrale tenendo conto della data di ammissione al regime.

In particolare, se l’ammissione al regime è avvenuta nello stesso trimestre civile di quello di presentazione della comunicazione preventiva, la predetta comunicazione trimestrale deve riportare l’ammontare di tutte le operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e la fine del trimestre.

Qualora, invece, l’ammissione al regime sia avvenuta nel trimestre civile successivo a quello di presentazione della comunicazione preventiva, devono essere compilate e presentate, entro il termine relativo al trimestre civile di ammissione, due distinte comunicazioni trimestrali (NOTA 72):

– la prima, relativa al trimestre nel corso del quale il soggetto passivo è stato autorizzato ad avvalersi del regime di franchigia; in essa devono confluire tutte le operazioni effettuate nel predetto periodo, ivi incluse quelle effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del trimestre e la data di ammissione al regime;

– la seconda, relativa al trimestre precedente rispetto a quello di ammissione. In essa (utilizzando la colonna 3 del modello) devono confluire le sole operazioni effettuate nel periodo compreso tra la data di presentazione della comunicazione preventiva e l’ultimo giorno del trimestre.

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo presenti la comunicazione trimestrale con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza prestabilita, oppure nel caso in cui lo stesso inoltri con un ritardo anche pari o inferiore a 30 giorni due comunicazioni trimestrali consecutive, l’Agenzia delle entrate informa gli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia (NOTA 73), i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime (NOTA 74).

Entro tre anni dalla scadenza relativa al trimestre civile di riferimento (NOTA 75), è consentito presentare una comunicazione trimestrale “correttiva” di quella in precedenza trasmessa (NOTA 76), esclusivamente nei seguenti casi:

– correzione di errori od omissioni della comunicazione originaria;

– venir meno, in tutto o in parte, di alcune delle operazioni effettuate in tale trimestre civile.

La comunicazione che sostituisce la precedente deve riportare, oltre al dato modificato, anche tutte le altre informazioni già in precedenza trasmesse. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo trimestre civile, l’ultima sostituisce le precedenti.

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sia stato ammesso al regime di franchigia transfrontaliero in uno Stato di esenzione che ha fissato soglie di franchigia differenziate per i diversi settori di attività, lo stesso è tenuto a indicare, nella medesima comunicazione trimestrale, distinte informazioni (valore delle operazioni) per ciascun settore di attività esercitata (NOTA 77).

In particolare, il soggetto passivo compila più righi per lo stesso Stato di esenzione, utilizzando più moduli per ciascun settore di attività che presenta una soglia annua diversa.

Al fine di verificare quale sia la soglia fissata da ciascuno Stato membro e se vi siano soglie settoriali negli Stati membri di interesse, i soggetti passivi possono consultare il sito web della Commissione europea (NOTA 78).

È cura degli Stati membri di esenzione, che applichino più soglie settoriali, fornire indicazioni ai soggetti che intendano operare in regime di franchigia nel loro territorio (NOTA 79).

Il soggetto passivo deve, inoltre, utilizzare il medesimo modello di comunicazione trimestrale, approvato con il Provvedimento del 28 marzo 2025, al fine di informare l’Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, del superamento della soglia annua di 100.000 euro di volume d’affari dell’Unione europea.

Non è consentito trasmettere una comunicazione correttiva di quella periodica presentata a seguito del superamento dell’anzidetta soglia (NOTA 80).

1.4.5. Cessazione del regime di franchigia

L’articolo 70-duovicies (NOTA 81) del decreto IVA definisce le cause di cessazione dal regime di franchigia per i soggetti stabiliti, nonché gli effetti da esse scaturenti.

Tale disposizione, in particolare, distingue l’ipotesi di cessazione “volontaria” – fattispecie riportata al comma 1, lettera a) – da quelle di cessazione “obbligatoria” – fattispecie riportate al comma 1, lettera b), e al comma 2 – in quanto aventi effetti e decorrenze diverse.

Cessazione volontaria

Il soggetto passivo IVA stabilito in Italia che non intenda più avvalersi del regime in uno o più Stati membri di esenzione comunica tale volontà all’Agenzia delle entrate – ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies, comma 4 (NOTA 82), del decreto IVA – per mezzo di un aggiornamento della comunicazione preventiva.

La cessazione del regime di franchigia da IVA in base al comma 1, lettera a), dell’articolo 70-duovicies, ha effetto «a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo».

Resta fermo che, nel periodo intercorrente tra l’aggiornamento della comunicazione e il giorno antecedente l’effettiva cessazione dal regime di franchigia, il soggetto passivo può continuare a effettuare in esenzione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in tali Stati membri.

Resta, altresì, inteso che, se il soggetto passivo continua ad avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in altri Stati membri, diversi da quelli per i quali ha comunicato la volontà di fuoriuscire dal regime, lo stesso deve continuare a inviare le comunicazioni trimestrali, indicando anche le operazioni effettuate (in esenzione e successivamente in regime ordinario) nello Stato o negli Stati membri nei quali non si avvale più del regime.

Nel caso in cui un soggetto stabilito in Italia sia volontariamente fuoriuscito dal regime di franchigia transfrontaliero da uno o più Stati di esenzione e decida successivamente di voler nuovamente accedere al predetto regime negli stessi Stati, è tenuto a inviare all’Agenzia delle entrate un aggiornamento della comunicazione preventiva, per chiedere la riattivazione del regime per tale Stato di esenzione, ovvero una nuova comunicazione, nel caso di cessazione dal regime in tutti gli Stati membri.

Il contribuente verifica se detti Stati abbiano previsto, per tale ipotesi, un periodo di quarantena durante il quale non può accedere al regime transfrontaliero ed eventualmente quale sia la relativa durata (NOTA 83).

ESEMPIO 4
Il contribuente Beta, titolare di partita IVA con suffisso EX per le operazioni in regime di franchigia da effettuare in Germania, in data 10 ottobre 2025 trasmette all’Agenzia delle entrate – ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA – un aggiornamento della comunicazione preventiva in cui viene manifestata l’intenzione di cessare (volontariamente) il regime di franchigia transfrontaliero.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 70-duovicies, comma 1, lettera a), del decreto IVA, la cessazione del regime di franchigia decorre dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, salvo i casi in cui sopravvengano delle cause di cessazione “obbligatoria”, Beta può continuare a effettuare operazioni territorialmente rilevanti in Germania in regime di franchigia fino al 31 dicembre 2025.

Qualora, invece, Beta trasmettesse all’Agenzia delle entrate il suddetto aggiornamento della comunicazione preventiva il 4 dicembre 2025, la cessazione del regime di franchigia decorrerebbe, in base alla medesima disposizione, dal 1° febbraio 2026.

Nel caso in cui Beta voglia accedere nuovamente al regime in Germania, dovrà attendere il decorso del periodo di quarantena stabilito dalla stessa (in questo caso di 5 anni) e, solo al decorso di tale termine, inviare un aggiornamento della comunicazione preventiva.

Cessazione obbligatoria

Tra le ipotesi che comportano la cessazione dal regime di franchigia transfrontaliero in uno Stato membro, l’articolo 70-duovicies, comma 1, lettera b), del decreto IVA individua i casi in cui:

– il soggetto passivo stabilito in Italia abbia superato la soglia nazionale di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia; oppure

– lo Stato di esenzione abbia comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia.

In entrambi i casi, il soggetto passivo IVA «cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione (…) a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato» (NOTA 84). Sul punto occorre precisare che, anche nelle more della ricezione della comunicazione concernente l’esclusione dal regime di franchigia in detto Stato membro, il soggetto passivo stabilito è tenuto a verificare quali siano le disposizioni in vigore in tale Stato ed eventualmente a identificarsi per adempiere agli obblighi ivi previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (NOTA 85).

ESEMPIO 5
Il soggetto passivo Alfa ha superato la soglia nazionale di volume d’affari nello Stato membro X in data 10 novembre 2025. Se lo Stato membro X non prevede un margine di tolleranza, Alfa è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato membro X alla medesima data.

Nel caso in cui il soggetto passivo che applichi sia il regime transfrontaliero di franchigia, sia il regime forfetario, superi la soglia nazionale fissata da uno o più Stati di esenzione, possono ipotizzarsi diverse fattispecie (NOTA 86):

1) qualora non sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, tale soggetto continua a operare in regime di franchigia negli altri Stati di esenzione per i quali la soglia nazionale non è stata superata;

2) qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, tale soggetto cessa di applicare il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, potendo, tuttavia, continuare ad applicare il regime forfetario al ricorrere delle condizioni normativamente previste (quali, ad esempio, incassi complessivi non superiori a 100.000 euro) (NOTA 87);

3) qualora sia stata superata anche la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, nonché la soglia di 100.000 euro di incassi, tale soggetto cessa di applicare sia il regime di franchigia transfrontaliero in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, sia il regime forfetario nel territorio dello Stato.

Il superamento, nel corso dell’anno civile, della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea – in base alla previsione dell’articolo 70-duovicies, comma 2, del decreto IVA – comporta, per il soggetto stabilito che applica il regime di franchigia transfrontaliero:

– la decadenza dal citato regime a decorrere dalla data di effettuazione dell’operazione che ha comportato il superamento di detta soglia (NOTA 88). Ciò implica che il soggetto passivo dovrà applicare, a partire da tale momento, il regime ordinario (con eventuale identificazione nei diversi Stati membri) non solo nello Stato membro in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il superamento della soglia, ma anche in tutti gli altri Stati membri in cui beneficiava dell’esenzione, qualora intenda continuare ad operarvi (NOTA 89);

– la trasmissione, ai sensi dell’articolo 70-unvicies, comma 3, del decreto IVA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il superamento di tale soglia, di un’apposita comunicazione trimestrale, in cui riportare la data di tale evento, nonché il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a partire dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla medesima data (NOTA 90).

ESEMPIO 6
La società italiana Alfa, già titolare del suffisso EX per il regime di franchigia IVA in Francia e in Austria, alla data del 4 ottobre 2025 risulta aver conseguito, dal 1° gennaio 2025, i seguenti volumi d’affari:

– 75.000 euro in Italia, imponibili IVA;

– 5.000 euro in Austria, in esenzione (regime di franchigia transfrontaliero);

– 15.000 euro in Francia, in esenzione (regime di franchigia transfrontaliero).

In data 6 ottobre 2025 Alfa effettua una cessione intracomunitaria di beni a un soggetto passivo francese per un ammontare complessivo di 10.000 euro. Tale cessione comporta il superamento della soglia di volume d’affari annuo nell’Unione europea e, pertanto, la cessazione immediata del regime di franchigia transfrontaliero.

Trovando applicazione le regole IVA ordinarie «a partire da quel momento», la società Alfa emette fattura per 10.000 euro al soggetto passivo francese, senza riportare il suffisso EX, con l’indicazione che trattasi di operazione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del d.l. n. 331 del 1993.

Alfa trasmette, inoltre, all’Agenzia delle entrate, entro il 27 ottobre 2025, la comunicazione trimestrale di cui all’articolo 70-unvicies del decreto IVA, riportando la partita IVA comprensiva del suffisso EX, nella quale vengono dichiarati:

– la data di superamento della soglia di volume d’affari annuo nell’Unione, ossia il 6 ottobre 2025;

– il valore delle cessioni e delle prestazioni effettuate applicando il regime di franchigia transfrontaliero in ogni Stato membro dell’Unione europea nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 6 (NOTA 91) ottobre 2025, ovvero indicando un importo pari a zero per gli Stati membri in cui non sono state effettuate operazioni IVA.

L’articolo 70-duovicies, comma 3, del decreto IVA individua i casi in cui l’Agenzia delle entrate è legittimata a disattivare, in maniera tempestiva, il suffisso EX ovvero ad adattare le informazioni sottostanti il suffisso stesso, ossia allorquando:

– si verifica una delle ipotesi di cessazione del regime di franchigia IVA individuate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

– il soggetto passivo ha cessato l’attività, o è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività.

La tempestiva disattivazione del suffisso EX – ovvero l’adattamento delle informazioni correlate allo stesso, qualora il soggetto passivo continui, comunque, ad applicare il regime di franchigia in altri Stati membri – può scaturire, a titolo esemplificativo (NOTA 92):

– dalle informazioni risultanti dall’aggiornamento della comunicazione preventiva di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA;

– dalle informazioni risultanti dalle comunicazioni trimestrali di cui all’articolo 70-unvicies del decreto IVA;

– da altre informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

– dalle comunicazioni ricevute dallo Stato membro di esenzione.

Come previsto dal Provvedimento del 10 dicembre 2025, al punto 5.2, la “cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazioni contrarie, laddove siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state trasmesse comunicazioni trimestrali con importi a zero in uno o più Stati di esenzione e contemporaneamente non risultino trasmessi i dati delle operazioni verso soggetti stabiliti in uno o più Stati di esenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015. In tali casi si procede alla disattivazione del suffisso EX notiziando il contribuente nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli adempimenti previsti per l’accesso e la rendicontazione del regime di franchigia transfrontaliero. L’Agenzia delle entrate, a seguito della disattivazione del predetto suffisso EX, provvederà a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di esenzione interessati”.

Qualora il soggetto stabilito desideri nuovamente fruire del regime di franchigia, come previsto dal successivo punto 5.3 del citato Provvedimento, è tenuto a presentare una nuova comunicazione preventiva rispettando i periodi di quarantena eventualmente previsti dagli Stati di esenzione.

1.5. Il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea

La sezione II del nuovo titolo V-ter (NOTA 93) del decreto IVA disciplina il regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (“regime di franchigia per i soggetti non stabiliti”).

1.5.1. Ambito soggettivo e condizioni di ammissione

Al fine di garantire uniformità di trattamento tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e i soggetti passivi stabiliti in altri Stati dell’Unione europea, l’Italia, nella veste di Stato di esenzione, concede l’applicazione del regime di franchigia transfrontaliero, in via tendenziale, alle stesse condizioni (NOTA 94) applicabili ai soggetti stabiliti per l’adesione al regime forfetario di cui alla legge di stabilità 2015.

Sulla base di tale presupposto, ai sensi dell’articolo 70-quaterdecies, comma 1, del decreto IVA (NOTA 95), sotto il profilo soggettivo sono ammessi a beneficiare del suddetto regime di franchigia le sole persone fisiche soggetti passivi d’imposta.

Tali soggetti, qualora stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, possono applicare il regime di franchigia transfrontaliero nel territorio dello Stato al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato all’interno dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

b) nell’anno civile precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54 (NOTA 96), della legge di stabilità 2015. Occorre precisare che tali valori di riferimento devono essere determinati sulla base delle regole dettate dalla Direttiva IVA e, pertanto, devono intendersi riferiti al volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato italiano (e non già agli importi incassati) (NOTA 97);

c) nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento dell’invio della comunicazione preventiva (fermo restando il rispetto della soglia di volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di 85.000 euro (NOTA 98)), il volume d’affari nell’Unione europea non è superiore a 100.000 euro;

d) il soggetto ha inviato una comunicazione preventiva al proprio Stato di stabilimento, chiedendo di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano;

e) il soggetto passivo è identificato con il suffisso EX, ai fini dell’applicazione del regime di franchigia transfrontaliero, esclusivamente nel proprio Stato di stabilimento; nel solo caso in cui si trovi a essere debitore d’imposta in Italia (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, come acquisti intracomunitari, acquisti in reverse charge, ecc.), lo stesso è tenuto a identificarsi ai fini IVA nel territorio dello Stato (NOTA 99).

Lo stesso articolo 70-quaterdecies, al comma 2, prevede che anche per le persone fisiche stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea trovano applicazione delle cause di esclusione analoghe a quelle previste dai commi 54 e 57 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 (NOTA 100). Sono esclusi dal regime di franchigia, pertanto, quei soggetti che, nel territorio dello Stato:

a) effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

b) partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;

c) nell’anno civile precedente hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;

d) effettuano operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

e) nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

1.5.2. Decorrenza e adempimenti

Al ricorrere delle condizioni sopra indicate, il soggetto passivo, ai sensi del successivo articolo 70-quinquiesdecies (NOTA 101) del decreto IVA, può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in esenzione da IVA nel territorio dello Stato italiano a partire dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di attribuzione del numero identificativo EX da parte del suo Stato di stabilimento (NOTA 102).

Nel caso in cui il soggetto passivo sia già identificato in Italia ai fini dell’adempimento degli obblighi o dell’esercizio dei diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto (NOTA 103), il numero di partita IVA:

– ai sensi del citato articolo 70-quinquiesdecies (NOTA 104) del decreto IVA, viene cessato esclusivamente per quanto concerne le operazioni attive (output) effettuate in Italia, in regime di franchigia;

– deve essere utilizzato, al fine di adempiere in Italia ai propri obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto passivo, stabilito in un altro Stato membro, sia debitore d’imposta (ad esempio, per particolari tipologie di acquisti, quali acquisti intracomunitari, acquisti in reverse charge, ecc.). Resta fermo che, qualora non fosse già identificato, per tali operazioni il soggetto non stabilito è tenuto a provvedere in tal senso.

Ai sensi dell’articolo 70-sexiesdecies, comma 1, il soggetto passivo è, altresì, esonerato da tutti gli adempimenti IVA, analogamente a quanto disposto per i soggetti stabiliti in Italia che applicano il regime forfetario (NOTA 105), a eccezione dei seguenti obblighi:

– certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

– emissione della fattura, che, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata (NOTA 106) ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto IVA, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 (NOTA 107) del medesimo articolo 21-bis.

1.5.3. Comunicazioni trimestrali

Come disposto dall’articolo 70-sexiesdecies, comma 2, del decreto IVA il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali, è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato italiano e a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare, come emerge dal Provvedimento del 10 dicembre 2025, al punto 6.1, “l’Agenzia delle entrate, ricevuti due messaggi consecutivi relativi alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali dagli Stati di stabilimento dei soggetti non stabiliti ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato, comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale”.

Resta, in ogni caso, fermo che la perdita delle semplificazioni amministrative (con i conseguenti obblighi di fatturazione e dichiarativi) non comporta la fuoriuscita dal regime di franchigia, permanendo – anche in seguito all’identificazione – l’esenzione dall’imposta per le operazioni effettuate (NOTA 108).

1.5.4. Cessazione dal regime di franchigia

L’articolo 70-septiesdecies, comma 1, del decreto IVA individua le cause di cessazione dal regime di franchigia per i soggetti non stabiliti, distinguendo l’ipotesi di cessazione “volontaria” – di cui alla lettera a) – da quelle di cessazione “obbligatoria” – di cui alle successive lettere b), c) e d) – caratterizzate da effetti e decorrenze diverse.

Cessazione volontaria

Un soggetto passivo non stabilito, che comunica al proprio Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano, cessa di applicare il regime «a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo (NOTA 109)».

Nell’ipotesi in cui il soggetto passivo non stabilito abbia volontariamente scelto di fuoriuscire dal regime di franchigia transfrontaliero e successivamente decida nuovamente di accedere al predetto regime in Italia, si ritiene necessario:

– in analogia con quanto previsto per i soggetti stabiliti – che fuoriescono dal regime forfetario e optano per il regime IVA ordinario – che lo stesso rispetti un periodo di “quarantena” di durata triennale (NOTA 110) (ad esempio un soggetto stabilito in Francia che abbia volontariamente abbandonato il regime di franchigia transfrontaliero in Italia nell’anno N dovrà attendere, qualora voglia nuovamente adottare tale regime in Italia, l’anno N+4);

– interloquire con il proprio Stato di stabilimento, al fine di chiedere di essere riammesso al regime di franchigia, inoltrando una nuova comunicazione preventiva o un aggiornamento della stessa (nell’ipotesi in cui stia ancora operando in regime di franchigia negli altri Stati membri).

Cessazione obbligatoria

Un soggetto passivo non stabilito non può più avvalersi del regime di franchigia transfrontaliero in Italia qualora:

– sia superata la soglia di 85.000 euro di volume d’affari annuo nello Stato italiano (NOTA 111), ovvero intervenga – a regime già in corso – una delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell’articolo 70-quaterdecies (NOTA 112); la cessazione, in tali casi, avviene a partire dall’anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno, ovvero la causa di esclusione si è verificata (NOTA 113);

– sia superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nel territorio dello Stato italiano, a partire dall’anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata e, in particolare, dall’effettuazione dell’operazione che ha determinato il superamento. In linea generale, il superamento della soglia in esame è comunicato dal soggetto passivo al proprio Stato di stabilimento, che, a sua volta, informa gli Stati di esenzione su quale sia la data di fuoriuscita dal regime e di disattivazione del suffisso EX. Da tale data, pertanto, il soggetto passivo, al fine di adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall’applicazione della disciplina IVA, è tenuto a identificarsi nello Stato italiano (NOTA 114) per assoggettare a imposta l’operazione che determina il superamento della soglia e tutte quelle successive. Qualora il soggetto non stabilito non ottemperi spontaneamente all’obbligo di identificazione nel territorio dello Stato e l’Amministrazione italiana riceva dallo Stato di stabilimento la comunicazione relativa al superamento del limite normativamente previsto, viene aperta d’ufficio la partita IVA e tale circostanza viene comunicata allo Stato di stabilimento;

– lo Stato di stabilimento abbia disattivato il numero di identificazione EX, al verificarsi di una causa di decadenza in tale Stato, a partire dal momento in cui tale identificazione è venuta meno (NOTA 115). Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui il soggetto non stabilito abbia perso uno dei requisiti richiesti dallo Stato di stabilimento. Un’altra ipotesi di disattivazione si ha qualora il soggetto passivo, avendo superato la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, abbia comunicato tempestivamente tale circostanza al proprio Stato di stabilimento e quest’ultimo trasmetta all’Italia la comunicazione di decadenza dal regime.

Il citato articolo 70-septiesdecies, al comma 2, del decreto IVA prevede, altresì, che «l’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento, nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato».

Il soggetto passivo non stabilito, per il quale nelle ipotesi sopra illustrate sono venuti meno i requisiti per la permanenza nel regime di franchigia transfrontaliero nel corso dell’anno N, che voglia nuovamente adottare tale regime in Italia, dovrà, ricorrendone i requisiti, attendere l’anno N+2.

In tal caso, dovrà interloquire con il proprio Stato di stabilimento, al fine di chiedere di essere riammesso al regime di franchigia, inoltrando una nuova comunicazione preventiva o un aggiornamento della stessa (nell’ipotesi in cui stia ancora operando in regime di franchigia negli altri Stati membri).

1.6. Il regime forfetario nazionale e le modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190

Come già illustrato al paragrafo 1.1, il regime di franchigia nella Direttiva IVA si articola su due livelli (per l’appunto, nazionale e transfrontaliero) e il soggetto passivo può optare, qualora previsto dal proprio Stato di stabilimento, per l’adozione di entrambi i regimi o scegliere invece quello, tra i due, che più si confà alle esigenze della propria attività.

In Italia il regime di franchigia domestico è stato attuato nell’ambito del regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (NOTA 116).

La peculiarità del regime di franchigia domestico è costituita dal fatto che – pur ispirandosi ai criteri dettati dalla Direttiva IVA – esso implica la commistione degli aspetti reddituali con la disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Per coordinare la disciplina nazionale del regime forfetario con le novità in esame, l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo modifica, all’articolo 1 della legge di stabilità 2015, i commi 57, lettera b), e 59.

In particolare, l’articolo 1, comma 57, lettera b) (NOTA 117), della legge n. 190 del 2014 è stato integrato, prevedendo che, ai fini IVA, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto IVA.

Dalla modifica normativa in commento emerge che i soggetti stabiliti in un altro Stato membro, nel caso in cui soddisfino le condizioni di accesso e permanenza previste a livello nazionale e producano in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo, applicano il regime forfetario ai soli fini delle imposte dirette. Ai fini IVA, invece, tali soggetti, in Italia, sono tenuti ad applicare il regime di franchigia transfrontaliero (di cui al nuovo Titolo V-ter del decreto IVA).

Il regime forfetario è, quindi, riservato, dal 1° gennaio 2025:

– ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato italiano che operano in ambito nazionale;

– ai soggetti passivi d’imposta stabiliti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo; e

– ai soli fini dell’imposizione diretta, ai soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo.

Merita rilevare che la peculiarità del regime forfetario comporta, per i soggetti che adottino tale regime e che intendano operare anche in uno o più Stati membri in regime di franchigia, alcune importanti implicazioni.

I soggetti stabiliti in Italia che adottano il regime forfetario devono, infatti, qualora intendano aderire anche al regime transfrontaliero di franchigia, monitorare il raggiungimento delle soglie annue previste a livello nazionale e unionale, tenendo conto in ognuno dei due ambiti (domestico e transfrontaliero) dei diversi criteri previsti da ciascuna disciplina.

In particolare, è necessario verificare, contemporaneamente:

– il superamento della soglia di volume d’affari annuo fissata dallo Stato di esenzione, nonché il superamento della soglia di volume d’affari annuo di 100.000 euro a livello unionale, tenendo in considerazione l’ammontare delle operazioni effettuate;

– il superamento della soglia annua di 85.000 euro di ricavi e compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce dal regime a partire dall’anno d’imposta successivo) e della soglia annua di 100.000 euro di ricavi e compensi incassati (oltrepassata la quale il contribuente fuoriesce immediatamente dal regime), come disposto all’articolo 1, commi 54 e 71, della legge di stabilità 2015.

Dal momento che anche gli importi incassati all’estero concorrono al raggiungimento della soglia nazionale posta come limite alla permanenza nel regime forfetario, è necessario monitorare non solo gli importi incassati nello Stato di stabilimento, ma anche quelli derivanti da operazioni effettuate in altri Stati (sia quelli di esenzione, sia in Stati diversi da questi ultimi).

Così come la determinazione delle predette soglie, anche la determinazione del volume d’affari annuo ai fini dell’accesso al regime deve tener conto dei diversi criteri dettati da un lato per l’accesso al regime forfetario, dall’altro per l’accesso al regime di franchigia transfrontaliero.

A titolo esemplificativo, si prenda in considerazione il caso di un soggetto Alfa, stabilito in Italia, già in regime forfetario, che – a far data dal 1° gennaio 2025 – scelga di adottare il regime di franchigia transfrontaliero per cedere beni nello Stato di esenzione X (che ha fissato una soglia nazionale di 80.000 euro).

Si esaminano di seguito alcune delle situazioni che potrebbero verificarsi.

ESEMPIO 7
Somme incassate in Italia nel 2025 59.000 euro

Volume d’affari in Italia nel 2025 (effettuazione) 50.000 euro

Somme incassate in Stato UE X nel 2025 35.000 euro

Volume d’affari in Stato UE X nel 2025 (effettuazione) 39.000 euro

Il soggetto passivo di imposta Alfa è tenuto a monitorare costantemente sia la soglia degli incassi (in Italia e nella UE), sia la soglia del volume d’affari relativo alle operazioni effettuate (in Italia e nella UE).

Nel caso in esame, Alfa è al di sotto sia della soglia di volume d’affari (80.000 euro) prevista dallo Stato UE X per la permanenza nel regime di franchigia transfrontaliero sia della soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea.

Alfa oltrepassa, tuttavia, la soglia prevista per la permanenza nel regime forfetario di 85.000 euro di incassi (e non la soglia di 100.000 euro), dal momento che l’ammontare incassato nello Stato UE X concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della soglia nazionale.

Da ciò deriva che, a partire dal 1° gennaio 2026, Alfa:

– a livello nazionale, dovrà abbandonare il regime forfetario e adottare il regime ordinario;

– con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nello Stato UE X, potrà continuare ad applicare il regime di franchigia.

ESEMPIO 8
Somme incassate in Italia nel 2025 75.000 euro

Volume d’affari 2025 in Italia (effettuazione) 50.000 euro

Somme incassate in Stato UE X nel 2025 5.000 euro

Volume d’affari 2025 in Stato UE X (effettuazione) 55.000 euro

Nel caso in esame, Alfa rispetta sia la soglia di incassi fissata dal legislatore italiano per la permanenza nel regime forfetario (85.000 euro), sia la soglia di volume d’affari (80.000 euro) fissata dallo Stato UE X per la permanenza nel regime di franchigia transfrontaliero, ma non rispetta la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea.

Ipotizzando che il suddetto superamento della soglia di volume d’affari di 100.000 euro nell’Unione europea sia stato determinato da un’operazione effettuata in data 20 settembre 2025, Alfa decade dal regime di franchigia transfrontaliero a partire da tale operazione. In considerazione, tuttavia, del fatto che risulta rispettata la soglia annua di 85.000 euro di incassi prevista per la permanenza nel regime forfetario, Alfa può continuare a operare in Italia, applicando tale regime, nel 2025, sino al momento in cui dovesse superare il limite stesso (con esclusione a partire dal 1° gennaio 2026) o il limite di 100.000 euro di incassi (con esclusione a partire dal momento stesso in cui la soglia è superata).

L’articolo 1, comma 59, della legge di stabilità 2015, infine, è stato integrato, disponendo che l’«emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel comma 1 del medesimo articolo 21-bis» (NOTA 118).

A seguito delle modifiche introdotte, quindi, in recepimento di quanto previsto dall’articolo 220-bis della Direttiva IVA, a partire dal 1° gennaio 2025, sia i soggetti che applicano il regime forfetario sia i soggetti non stabiliti che operano nel nostro Paese applicando il regime di franchigia transfrontaliera possono emettere una fattura semplificata ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto IVA, a prescindere dall’importo della fattura medesima.

1.7. Modifiche di coordinamento

1.7.1. Ulteriori modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Come noto, l’adesione al regime forfetario (regime di franchigia domestico) comporta, tra l’altro, che il soggetto passivo non possa esercitare il diritto alla detrazione con riferimento all’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni, anche se afferenti cessioni di beni o prestazioni di servizi rese all’estero (NOTA 119).

In considerazione del fatto che, in seguito alle modifiche normative in commento, anche i soggetti che applicano in Italia il regime ordinario IVA possono adottare il regime di franchigia transfrontaliero, l’articolo 3, comma 1, lettera b) (NOTA 120), del decreto legislativo apporta modifiche all’articolo 19, commi 3, lettera b), e 4, del decreto IVA, al fine di tener conto dell’indetraibilità dell’imposta derivante dall’applicazione del regime citato (NOTA 121).

In particolare, nella sua nuova formulazione, l’articolo 19, comma 3, lettera b), prevede che l’indetraibilità di cui al comma 2 (NOTA 122) non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da «operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta».

Con le suddette modifiche, la norma in esame delimita le ipotesi di deroga alla previsione di indetraibilità di cui al comma 2 citato, chiarendo che, per i soggetti stabiliti nello Stato italiano, non è detraibile l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni afferenti operazioni realizzate fuori dal territorio dello Stato italiano «in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter».

L’articolo 19, comma 4, come modificato, dispone, inoltre, che «per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter».

Il contribuente, in base a tali indicazioni, deve, quindi, adottare in primis un criterio, diretto e analitico, di indetraibilità specifica, da applicarsi all’imposta gravante sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi utilizzati esclusivamente per l’effettuazione delle operazioni in regime transfrontaliero di franchigia (NOTA 123).

Per quanto concerne, poi, l’imposta gravante sull’acquisto o l’importazione di beni e servizi utilizzati promiscuamente per l’effettuazione di operazioni assoggettate a imposta e per l’effettuazione di operazioni in regime transfrontaliero di franchigia, la detrazione non è ammessa per la quota percentuale imputabile a tali ultime operazioni rispetto al totale delle operazioni effettuate. L’ammontare indetraibile deve essere individuato secondo criteri oggettivi, come stabilito dall’articolo 19, comma 4, del decreto IVA (NOTA 124).

1.7.2. Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41

Al fine di coordinare le novità in materia di regime di franchigia transfrontaliero con la disciplina del regime del margine di cui al capo IV, sezione II, del d.l. n. 41 del 1995 (NOTA 125), l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo apporta le seguenti modifiche:

– all’articolo 36, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 41 del 1995, dopo le parole «in regime di franchigia», sono state soppresse le parole «nel proprio Stato membro». In base alla nuova formulazione dell’anzidetta disposizione, pertanto, si «considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l’imposta afferente all’acquisto o l’importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta comunitario in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d’imposta che abbia assoggettato l’operazione al regime del presente comma»; la ratio della modifica è quella di consentire ai soggetti che in Italia applicano il regime del margine di considerare come “acquistati da privati” i beni ceduti da soggetti in regime di franchigia, indipendentemente dal relativo Stato di stabilimento;

– all’articolo 40-bis, comma 1, lettera b) (NOTA 126), del d.l. n. 41 del 1995, le parole «che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione europea,» sono state sostituite dalle seguenti: «che beneficiano nell’Unione europea». In forza della nuova lettera b), pertanto, anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con soggetti passivi che beneficiano del regime di franchigia transfrontaliero si considerano effettuate per conto di privati. Questa modifica, a sua volta, mira a estendere la platea dei soggetti considerati come privati per conto dei quali le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione rientrano nell’ambito applicativo del regime del margine.

2. ALTRE DISPOSIZIONI

L’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo recepisce la Direttiva (UE) 2022/542 – che modifica la Direttiva IVA e la Direttiva franchigia per piccole imprese – limitatamente alle disposizioni in materia di territorialità dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di servizi riferiti ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili e di servizi ad esse accessori.

Vengono modificate le lettere a) e b) dell’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto IVA e in particolare:

1) alla lettera a), le parole «prestazioni accessorie;» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero;»;

2) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale (NOTA 127)».

Come già illustrato nella circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, concernente la riforma del presupposto territoriale IVA, le prestazioni di servizi «relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività (NOTA 128)» e le prestazioni di servizi accessorie ai servizi citati, ai sensi del citato articolo 7-quinquies del decreto IVA, sono territorialmente rilevanti, in via generale:

– secondo il criterio ordinario del committente (rilevanza ai fini IVA in Italia qualora il committente sia stabilito nel territorio dello Stato), nel caso di servizi resi a soggetti passivi di imposta (B2B);

– nel luogo di materiale esecuzione del servizio, nel caso di servizi resi a privati (B2C).

A seguito delle modifiche in commento, a partire dal 1° gennaio 2025, le prestazioni di servizi sopra citate, qualora siano rese a committenti non soggetti passivi d’imposta (B2C), sono territorialmente rilevanti in Italia – in deroga al criterio del luogo di esecuzione dell’evento – nel caso in cui ricorra la seguente duplice condizione:

– i servizi stessi si riferiscono ad attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili; e

– i committenti, non soggetti passivi d’imposta, risultano domiciliati nel territorio dello Stato o sono ivi residenti senza domicilio all’estero.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi «per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni» e le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso (NOTA 129), si evidenzia che, in linea generale, le medesime si considerano territorialmente rilevanti nello Stato quando le manifestazioni sono ivi svolte, a prescindere dalla natura dei committenti (soggetti passivi e non).

Dal 1° gennaio 2025, in deroga al criterio citato e in forza della nuova disciplina in commento, le prestazioni di servizi di accesso (e di servizi accessori connessi con l’accesso) a eventi trasmessi in streaming o altrimenti resi virtualmente disponibili sono territorialmente rilevanti in Italia, a prescindere dal luogo in cui si svolgono, qualora i committenti siano stabiliti nel territorio dello Stato (nel caso di soggetti passivi), o siano domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti senza domicilio all’estero (nel caso di privati consumatori).

3. CONTROLLI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine di assicurare la corretta applicazione del regime di franchigia transfrontaliero, gli Uffici potranno avvalersi degli strumenti di cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea in materia fiscale, come disciplinati dal Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto.

Gli Uffici valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

– Note –

(1) In particolare, si veda il numero 39 dell’allegato A della citata legge delega.

(2) Recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020».

(3) Recante modifica delle Direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (in particolare, si vedano l’articolo 1 e l’allegato A, n. 3, della legge n. 15 del 2024).

(4) Così stabilisce l’articolo 5 del decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva franchigia per piccole imprese e dall’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2022/542.

(5) Tali documenti, non giuridicamente vincolanti e costituenti unicamente un orientamento pratico e informale sulle modalità di applicazione del diritto unionale, sono consultabili sul portale della Commissione europea dedicato alle “VAT rules for small enterprises – SME scheme” al seguente link: https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/index_en?prefLang=it.

(6) Cfr. la nota n. 4.

(7) Così il considerando numero 4 della Direttiva franchigia per piccole imprese.

(8) Si veda, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 26 ottobre 2010, causa C‑97/09.

(9) Così il considerando n. 2 della Direttiva franchigia per piccole imprese.

(10) Si veda l’articolo 284, paragrafo 2, della Direttiva IVA.

(11) Si veda l’articolo 284, paragrafo 3, della Direttiva IVA.

(12) Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, secondo cui “il numero d’identificazione EX richiesto dal nuovo articolo 284, par. 3, lett. b) si riferisce solo all’identificazione ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, tenendo conto delle sole operazioni in uscita; mentre l’identificazione IVA di cui all’articolo 214, comma 1, lettera b), della direttiva IVA avviene per operazioni in entrata di una piccola impresa mediante le quali vengono effettuati acquisti nello Stato membro di esenzione”.

(13) Regime speciale disciplinato dagli articoli 369-bis e ss. della Direttiva IVA, recepita con gli articoli 74-sexies e ss. del decreto IVA.

(14) Si veda l’articolo 284-bis della Direttiva IVA.

(15) Si veda l’articolo 284-ter della Direttiva IVA.

(16) Si veda l’articolo 284, paragrafo 2, della Direttiva IVA. Ai sensi dell’articolo 284-ter, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva IVA, il volume d’affari nell’Unione è dato dalla somma delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in ciascuno Stato membro dell’Unione. Trattasi delle operazioni effettuate negli Stati in cui si è optato per il regime di franchigia, negli Stati in cui si opera applicando il regime ordinario, nonché in quelli in cui si opera applicando un altro regime.

(17) L’articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dispone che:

«(…) 2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione.

Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa.

3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica».

(18) L’articolo 12 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dispone che, ai «fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE, per «indirizzo permanente» di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende l’indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l’indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà».

(19) Si veda l’articolo 283 della Direttiva IVA, come da ultimo modificato. Come precisato nel paragrafo 1.5 della Guida, le seguenti operazioni sono escluse dal regime di franchigia: a) operazioni effettuate a titolo occasionale; b) cessioni esenti di mezzi di trasporto nuovi effettuate da uno Stato membro verso un altro Stato membro; c) altre operazioni escluse dallo Stato membro nella sua giurisdizione (in merito, cfr. le informazioni disponibili per ciascuno Stato membro sul portale web per le PMI al seguente link: https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/national-vat-rules_en).

(20) L’articolo 284, paragrafo 3, della Direttiva IVA, in particolare, stabilisce che, «per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo:

a) dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento; e

b) è identificato, ai fini dell’applicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Gli Stati membri possono utilizzare il numero d’identificazione IVA individuale già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dell’identificazione di cui al primo comma, lettera b).

Il numero individuale di identificazione di cui al primo comma, lettera b), è contraddistinto dal suffisso “EX”, oppure il suffisso “EX” è aggiunto a tale numero».

(21) La definizione di “regime di franchigia” è contenuta nell’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

(22) Ai sensi dell’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

(23) La definizione di “volume d’affari annuo dell’Unione europea” è contenuta nell’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA. Si veda, in proposito, il paragrafo 1.3.

(24) La definizione di “volume d’affari annuo dello Stato membro” è contenuta nell’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera c), del decreto IVA. Si veda, in proposito, il paragrafo 1.3.

(25) L’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA individua il “soggetto stabilito” come il «soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea», non essendo rilevanti eventuali stabili organizzazioni. Occorre precisare che da tale definizione sono, altresì, esclusi i soggetti stabiliti in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che non fanno parte dell’Unione europea, ancorché identificati ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA (cfr. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188).

(26) Si veda l’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera e), del decreto IVA.

(27) Si veda l’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera g), del decreto IVA.

(28) Si veda l’articolo 70-terdecies, comma 1, lettera f), del decreto IVA.

(29) Per la definizione di mezzi di trasporto nuovi si rinvia a quanto previsto dall’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

(30) In Italia, ad esempio, la soglia di volume d’affari da rispettare per l’accesso al regime di franchigia è stabilita nella misura di 85.000 euro, da verificare sia nell’anno in corso, nel periodo precedente la comunicazione preventiva, sia nell’anno precedente.

(31) Sulla scorta di quanto disposto dagli articoli 280-bis e 288 della Direttiva IVA.

(32) L’articolo 288, paragrafo 1, della Direttiva IVA stabilisce che:

«Il volume d’affari annuo cui si fa riferimento per l’applicazione della franchigia di cui all’articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell’IVA:

a) l’importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d’imposta;

b) l’importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente in virtù dell’articolo 98, paragrafo 2, o dell’articolo 105 bis;

c) l’importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;

d) l’importo delle operazioni esenti in virtù dell’articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;

e) l’importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie».

(33) Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia si vedano gli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA.

(34) Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

(35) Cfr. l’articolo 41, comma 1, lettera b), del d.l. n. 331 del 1993.

(36) Si veda in tal senso la Guida, paragrafo 1.7.

(37) Tra le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del decreto IVA, le operazioni che partecipano alla formazione del volume d’affari – salvo che non abbiano carattere accessorio – menzionate nel testo sono le seguenti: «1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;

2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;

3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;

4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l’amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;

(…)

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

(…)

9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto;

(…)

11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;

(…)».

(38) Si vedano, in tal senso, le Note esplicative al paragrafo 2.4. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, gli acquisti intracomunitari per i quali l’acquirente sia tenuto ad assolvere l’IVA nello Stato di esenzione (cfr. l’articolo 196 della Direttiva IVA).

(39) L’articolo 70-octiesdecies del decreto IVA, nel definire le condizioni di ammissione al regime, stabilisce, al comma 1, che un «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:

a. nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

b. nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

c. il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;

d. ha comunicato preventivamente all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

e. è identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato».

(40) Si veda il punto 2.1 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

(41) I periodi e le soglie di riferimento delle discipline nazionali di franchigia IVA sono definiti dagli Stati membri dell’Unione europea secondo le modalità stabilite dall’articolo 288-bis della Direttiva IVA, come introdotto dalla Direttiva franchigia per piccole imprese. Ai sensi dell’articolo 284 della Direttiva IVA, la soglia nazionale stabilita da ciascuno Stato non può essere superiore a 85.000 euro o al controvalore in moneta nazionale.

(42) Per il calcolo del volume d’affari si veda il precedente paragrafo 1.3.

(43) Cfr. la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, riguardante il regime forfetario.

(44) L’articolo 35-ter del decreto IVA consente ai soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato che ne fanno richiesta, qualora esercitino attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell’Unione europea, di assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto mediante l’attribuzione di un numero di partita IVA, in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Si veda anche il paragrafo 1.5.

(45) Nella comunicazione preventiva, in particolare, il soggetto passivo stabilito in Italia deve indicare le seguenti informazioni obbligatorie, tassativamente elencate al comma 2, lettere da a) a e), dell’articolo 70-octiesdecies del decreto IVA:

– il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l’attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il proprio domicilio fiscale (lettera a);

– il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi che, ai fini IVA, siano stati assegnati da altri Stati membri di esenzione (lettera b);

– lo Stato o gli Stati di esenzione in cui intende avvalersi del regime di franchigia (lettera c);

– il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti quello di trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lettera d);

– il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nell’anno civile in corso, in relazione al periodo precedente la trasmissione della comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione (lettera e).

(46) Ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento del 30 dicembre 2024, la comunicazione «contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale;

b) denominazione o cognome e nome;

c) natura giuridica;

d) domicilio fiscale;

e) attività prevalente;

f) attività secondarie;

g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;

i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;

k) volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata».

(47) Si rammenta che già in «fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute» (si veda il punto 7.2 del Provvedimento del 30 dicembre 2024).

(48) Si veda il Provvedimento del 10 dicembre 2025, al punto 2.

(49) Si veda il paragrafo 4.5.1 delle Note esplicative.

(50) Come illustrato al paragrafo 1.4.2, qualora il contribuente stesso rilevi errori a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva, il punto 4.1 del Provvedimento del 30 dicembre 2024 prevede che «è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione».

(51) Ai sensi dell’articolo 37-bis, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 904/2010, come introdotto dall’articolo 2, punto 5), della Direttiva franchigia per piccole imprese, lo Stato membro di stabilimento «trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili: a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di una notifica ai sensi dell’articolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ter, lettere a) e d), del presente regolamento».

(52) Si vedano, in particolare, l’articolo 70-noviesdecies del decreto IVA e il punto 7.4 del Provvedimento del 30 dicembre 2024, come modificato dal Provvedimento del 4 dicembre 2025.

(53) In base all’articolo 37-ter, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 904/2010, come introdotto dall’articolo 2, punto 5), della Direttiva franchigia per piccole imprese, entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni comprese nella prior notification, «lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nell’anno civile in corso non è stata superata la soglia del volume d’affari annuo di cui all’articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e che le condizioni di cui all’articolo 288 bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte».

(54) Si veda, in tal senso, il punto 3.2 del Provvedimento 10 dicembre 2025.

(55) Si veda, in tal senso, l’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971 e il paragrafo 4.5.1 delle Note esplicative.

(56) L’articolo 70-vicies del decreto IVA, rubricato «Decorrenza», stabilisce che il «soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell’attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l’aggiornamento dell’attribuzione del suffisso EX».

(57) Si veda il punto 7.7 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

(58) Si veda il punto 7.6 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

(59) Si veda il punto 4 del Provvedimento del 30 dicembre 2024.

(60) L’articolo 70-octiesdecies, comma 4, stabilisce che il soggetto passivo «comunica preventivamente all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati».

(61) Si veda la nota n. 47.

(62) Si veda, in tal senso, l’articolo 284-bis, paragrafo 2, della Direttiva IVA. Cfr. anche il documento di lavoro n. 1073 “The SME scheme updated as of 1 January 2025” del 26 ottobre 2023, del comitato IVA (di seguito il “Working Paper n. 1073 del comitato IVA”).

(63) Si veda l’articolo 70-vicies del decreto IVA, citato nella nota n. 56.

(64) L’articolo 70-unvicies del decreto IVA, in tema di «Adempimenti», prevede quanto segue:

«1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;

b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l’assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

2. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all’Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro 15 giorni lavorativi da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia».

(65) Tale comunicazione è presentata, solo in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (cfr. punto 3.1 del Provvedimento del 28 marzo 2025).

(66) Per la determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi si veda il paragrafo 1.3.

(67) Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia si vedano gli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA.

(68) Tale comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento (cfr. il punto 3.2 del Provvedimento del 28 marzo 2025).

(69) Si segnala che la disposizione di cui all’articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997, ai sensi degli articoli 101 e 102 del nuovo testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, emanato con decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è abrogata e trasfusa nell’articolo 36 del predetto testo unico, a partire dal 1° gennaio 2026.

(70) Sul punto, si vedano le istruzioni al modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, approvato con Provvedimento del 28 marzo 2025.

(71) Cfr. il punto 4.7.2 delle Note esplicative.

(72) Al riguardo, si vedano anche gli esempi di compilazione, riportati nelle istruzioni al modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, approvato con Provvedimento del 28 marzo 2025.

(73) Cfr. il punto 3.4 del Provvedimento del 28 marzo 2025.

(74) Si vedano il punto 4.7.6 delle Note esplicative e il punto 3.3.4 della Guida.

(75) Sul termine triennale di rettifica della comunicazione trimestrale, si vedano anche il punto 4.7.4 delle Note esplicative e il punto 3.3.3 della Guida.

(76) Cfr. il punto 3.5 del Provvedimento del 28 marzo 2025. Al riguardo, le Note esplicative precisano che le rettifiche possono riguardare errori o essere il risultato di cancellazioni di operazioni, ad esempio, per restituzioni di beni (cfr. il punto 4.7.4).

(77) Si veda l’articolo 70-unvicies, comma 2, del decreto IVA, richiamato nella nota n. 64.

(78) Cfr. la pagina web denominata “National VAT rules” presente sul portale della Commissione europea dedicato alle “VAT rules for small enterprises – SME scheme”, disponibile al seguente link: https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/national-vat-rules_en.

(79) Si veda, in tal senso, il paragrafo 2.3 delle Note esplicative.

(80) Cfr. il punto 3.6 del Provvedimento del 28 marzo 2025. In merito alla trasmissione della comunicazione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea, si veda anche il successivo paragrafo 1.4.5.

(81) L’articolo 70-duovicies del decreto IVA, rubricato “Cessazione del regime di franchigia”, stabilisce quanto segue:

«1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l’Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell’ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

b) se è superata la soglia di volume d’affari annuo prevista da tale Stato per l’applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l’applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

2. Se, nel corso dell’anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

3. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l’attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 70-octiesdecies se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione».

(82) L’articolo 70-octiesdecies, comma 4, del decreto IVA al riguardo stabilisce che il soggetto passivo «comunica preventivamente all’Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa (…) la decisione di cessare l’applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati».

(83) Informazioni consultabili sul portale della Commissione europea dedicato alle “VAT rules for small enterprises – SME scheme” al seguente link: https://sme-vat-rules.ec.europa.eu/index_en?prefLang=it.

(84) Si rammenta che l’articolo 2 della Direttiva franchigia per piccole imprese, nel modificare il Regolamento (UE) n. 904/2010, ha introdotto, con il punto 5), il nuovo Capo X-bis recante “Disposizioni riguardanti il regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE”, dove al nuovo articolo 37-ter, paragrafo 3, si prevede che lo «Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell’articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE».

(85) Si rammenta che l’articolo 288-bis della Direttiva IVA, come introdotto dalla Direttiva franchigia per piccole imprese, nel definire i periodi di applicazione e le soglie di riferimento che gli Stati membri devono seguire in relazione al regime di franchigia da IVA nazionale, al paragrafo 3, ammette anche la possibilità per gli Stati membri di prevedere la cessazione del regime di franchigia «a decorrere dal momento in cui avviene il superamento della soglia».

(86) Per ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo 1.6.

(87) Si veda l’articolo 1, comma 71, della legge di stabilità 2015.

(88) Si veda il paragrafo 4.8.2.1 delle Note esplicative.

(89) L’articolo 70-duovicies del decreto IVA al riguardo prevede, infatti, che, se nel corso dell’anno civile è superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari nell’Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione «a partire da tale momento». Si veda anche il paragrafo 4.8.2.1 delle Note esplicative.

(90) Si veda il paragrafo 3.3 delle istruzioni al modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia, approvato con Provvedimento del 28 marzo 2025.

(91) Non devono essere, invece, indicate l’operazione, effettuata il 6 ottobre 2025, che ha comportato il superamento della soglia prevista e quelle successive.

(92) Si veda il Working Paper n. 1073 del comitato IVA.

(93) Introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, al fine di recepire la nuova Sezione I, del titolo XII, capo I, della Direttiva IVA, introdotta dall’articolo 1, n. 8), della Direttiva franchigia per piccole imprese (si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188).

(94) In tal senso, si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188.

(95) Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che l’articolo 70-quaterdecies individua, al comma 1, le condizioni per l’ammissione al regime di franchigia IVA in conformità all’articolo 284 della Direttiva IVA.

(96) L’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015 stabilisce che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni «applicano il regime forfetario (…) se (…) nell’anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000».

(97) A seguito della recente modifica apportata dall’articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), all’articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2015, tale soglia è di 85.000 euro. Questa, ai fini dell’accesso al regime di franchigia transfrontaliero, deve essere determinata, come si evince dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, sulla base “delle regole dettate dalla direttiva 2020/285” e, pertanto, calcolando il valore delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio dello Stato, nel corso dell’anno civile. Per approfondimenti, si veda il paragrafo 1.3.

(98) Cfr. l’articolo 284 della Direttiva IVA e l’articolo 37-ter, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 904/2010. Si veda, in proposito, anche il paragrafo 4.2 delle Note esplicative, secondo cui, oltre a “registrare un volume d’affari annuo nell’Unione non superiore a 100 000 EUR, la piccola impresa è tenuta a registrare un volume d’affari annuo nello Stato membro o negli Stati membri in cui intende avvalersi della franchigia transfrontaliera non superiore alla soglia annua nazionale (o alla soglia settoriale applicabile) nello Stato membro interessato nell’anno civile in corso (A) e nell’anno civile precedente (A-1)”.

(99) Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188 si evince che il suffisso EX “è relativo alle operazioni in uscita effettuate della piccola impresa; diversamente per le operazioni in entrata rimangono ferme le regole ordinarie di applicazione dell’imposta e pertanto la piccola impresa sarà tenuta ad identificarsi, senza che questo adempimento la privi del beneficio di esenzione”. Restano ferme le regole ordinarie anche con riferimento alle operazioni escluse. Si veda, altresì, il paragrafo 1.1.

(100) Si tratta di cause di esclusione analoghe a quelle di cui all’articolo 1, comma 54, lettera b), e comma 57, lettere d) e ss., della legge di stabilità 2025 (cfr. la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, riguardante le modifiche al regime forfetario). Sul punto, si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, da cui emerge che “tali condizioni pur non essendo contemplate dalla direttiva 2020/285, sono state, tuttavia, introdotte al fine di garantire una tendenziale parità di condizione tra operatori stabiliti e operatori non stabiliti”.

(101) Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che “la disposizione in esame recepisce l’articolo 284, par. 5, lett. a) della direttiva IVA”.

(102) Resta fermo che il diniego da parte dell’Amministrazione italiana è comunicato con indicazione della relativa motivazione.

(103) Ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto IVA, nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA, ai fini dell’attribuzione del numero di partita IVA, «i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all’Ufficio competente, prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema».

(104) Si veda l’articolo 70-quinquiesdecies, comma 1, secondo periodo, del decreto IVA, ai sensi del quale, «se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ovvero dell’articolo 35-ter, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia».

(105) Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, la quale chiarisce che “la disposizione è in linea con quanto previsto dall’articolo 284-quinquies, par. 1 e 2, della direttiva IVA”.

(106) Si veda l’articolo 70-sexiesdecies, comma 1, del decreto IVA.

(107) Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2019, n. 120, ha disposto, all’articolo 1, comma 1, che «la fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

(108) Si vedano il punto 4.7.6 delle Note esplicative e il punto 3.3.4 della Guida.

(109) Cfr. l’articolo 70-septiesdecies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

(110) Si vedano l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, paragrafo 6.7, che, in materia di opzione nell’ambito del regime di determinazione del reddito per le imprese minori, chiarisce che “l’opzione, per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto”.

(111) Si veda l’articolo 70-quaterdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA.

(112) Cfr. il paragrafo 1.5.1.

(113) Si veda l’articolo 70-septiesdecies, comma 1, lettera b), del decreto IVA.

(114) Il soggetto passivo è tenuto a identificarsi nei modi previsti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto IVA, secondo cui, nel «caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell’articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 (…)».

(115) La previsione di cui all’articolo 70-septiesdecies, comma 1, lettera d), del decreto IVA, secondo la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo AG n. 188, “ha carattere residuale e comprende tutte le ipotesi, diverse da quelle previste alle lettere precedenti del medesimo articolo, che comportano la disattivazione del numero di identificazione EX del soggetto passivo interessato, tra le quali quella in cui il soggetto passivo abbia realizzato un volume d’affari nell’Unione europea superiore a 100.000 euro e quella in cui abbia cessato la sua attività o sia comunque possibile desumere l’avvenuta cessazione, in linea con quanto previsto dall’art. 284 sexies, lett. d), della direttiva IVA”.

(116) A tal fine, il regime forfetario è stato già oggetto di alcune rilevanti modifiche ad opera dell’articolo 1, comma 54, della legge di bilancio 2023, con riguardo alle condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime stesso (si veda la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023).

(117) A seguito delle suddette modifiche, l’articolo 1, comma 57, lettera b), della legge di stabilità 2015 prevede che non possano avvalersi del regime forfetario «i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal titolo V-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

(118) L’articolo 1, comma 59, della legge di stabilità 2015 prevede, inoltre, che, salvo «quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (…). Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni».

(119) Si vedano l’articolo 1, comma 58, lettera e-bis), della legge di stabilità 2015 e l’articolo 289 della Direttiva IVA, nonché i paragrafi 5.1 e 5.2, esempi 43 e 44, delle Note esplicative.

(120) L’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo dispone che «all’articolo 19:

1) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo V-ter,»;

2) al comma 4, dopo la parola «professione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo V-ter»;».

(121) Si veda il nuovo articolo 169, lettera a), della Direttiva IVA, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva franchigia per piccole imprese.

(122) Il comma 2 dell’articolo 19 dispone che non è detraibile «l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’articolo 19-bis2 (…)».

(123) Si veda il paragrafo 5.2, esempi 45 e seguenti, delle Note esplicative.

(124) Si veda il paragrafo 4.2 della Guida.

(125) Cfr. la circolare n. 177 del 22 giugno 1995, riguardante la disciplina IVA del commercio dei beni mobili usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, e la circolare n. 40 del 18 luglio 2003, in merito al corretto trattamento tributario, ai fini IVA, applicabile agli acquisti di autoveicoli usati provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

(126) La nuova formulazione dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 41 del 1995 dispone che, per «le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente (…). Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

a) (…)

b) soggetti passivi d’imposta che beneficiano nell’Unione europea del regime di franchigia previsto per le piccole imprese».

(127) A seguito delle suddette modifiche, l’articolo 7-quinquies del decreto IVA prevede che, in deroga a quanto stabilito «dall’articolo 7-ter, comma 1:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero;

b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale».

(128) Si veda l’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto IVA.

(129) Si veda l’articolo 7-quinquies, comma 1, lettera a), ultimo periodo, e lettera b) del decreto IVA.

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